Art. 171 Concessione del sostegno 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformita' a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di piu' offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo' disporre le misure di sostegno. 2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo' avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio. 3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte anticipate. 4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n.287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi' qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).» «Art 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26. [Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.] I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [se l'importo e' superiore a euro 25.000,00; l'importo puo' essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita]. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.» - Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 24 del 29 gennaio 2004. La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.