Art. 171 
 
                      Concessione del sostegno 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con  proprio  decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' a  quanto  previsto  dal
presente capo e con la decisione della Commissione  europea  prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in  caso  di  trasmissione  di
piu'  offerte  quella  che,  tenuto  conto  dell'obiettivo   di   cui
all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'
disporre le misure di sostegno. 
  2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e  alla  registrazione  della  Corte  dei  Conti.  L'Acquirente  puo'
avvalersi delle misure di sostegno,  come  disposte  con  il  decreto
previsto  dal  comma  1,  solo  successivamente  alla  cessione   del
compendio. 
  3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il  credito  e'  pagato  dopo  i  crediti  prededucibili   ai   sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis  della
legge fallimentare e prima di ogni  altro  credito.  Con  riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere  a)  e  b),  il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto  attribuito  all'Acquirente  per  effetto  della
trasformazione in crediti di  imposta  delle  attivita'  per  imposte
anticipate. 
  4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del  Compendio
Ceduto  all'Acquirente  non  e'  disciplinata  dal  Regolamento  (CE)
n.139/2004 del  Consiglio  del  20  gennaio  2004,  essa  si  intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10  ottobre
1990,  n.287,  per   rilevanti   interessi   generali   dell'economia
nazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 111 e 111-bis  del
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme 
              Le somme ricavate dalla liquidazione  dell'attivo  sono
          erogate nel seguente ordine: 
              1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
              3) per il  pagamento  dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge;  tali  debiti  sono
          soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).» 
              «Art 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili 
              I crediti prededucibili devono essere accertati con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
              [Per i crediti prededucibili sorti dopo  l'adunanza  di
          verificazione dello stato  passivo  ovvero  dopo  l'udienza
          alla  quale  essa  sia   stata   differita,   si   provvede
          all'accertamento ai sensi del secondo  comma  dell'articolo
          101.] 
              I  crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per   il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
              I crediti prededucibili sorti nel corso del  fallimento
          che  sono  liquidi,  esigibili   e   non   contestati   per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori  ovvero  dal  giudice  delegato  [se
          l'importo e' superiore a  euro  25.000,00;  l'importo  puo'
          essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro
          della giustizia in base agli indici ISTAT sul  costo  della
          vita]. 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.» 
              - Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del  20
          gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra
          imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  n.
          L 24 del 29 gennaio 2004. 
              La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per  la
          tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.