Art. 171
Concessione del sostegno
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 170, verificata la conformita' a quanto previsto dal
presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista
all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di
piu' offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui
all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'
disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'
e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo'
avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto
previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del
compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma
1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e
delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;
il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della
legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento
alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il
credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al
valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della
trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio
Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE)
n.139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende
autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre
1990, n.287, per rilevanti interessi generali dell'economia
nazionale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 111 e 111-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).»
«Art 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
[Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di
verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza
alla quale essa sia stata differita, si provvede
all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo
101.]
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [se
l'importo e' superiore a euro 25.000,00; l'importo puo'
essere aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro
della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della
vita].
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.»
- Il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra
imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.
L 24 del 29 gennaio 2004.
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990.