Art. 172 Altre disposizioni 1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49. 3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. 5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.
Riferimenti normativi - Il citato decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, n. 292. - Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49: «Art. 15 Regime fiscale della cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte 1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. 2. Dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita' oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.» - Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «Articolo 33 Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.»