Art. 172
Altre disposizioni
1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di
rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni
di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro
ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario
e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste,
rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a
risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016,
n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno
della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto
esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione
netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito
delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i
contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono
comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul
reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad
attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.
Riferimenti normativi
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica del
26 ottobre 1972, n. 633 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972, n. 292.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49:
«Art. 15 Regime fiscale della cessione di diritti,
attivita' e passivita' di un ente sottoposto a risoluzione
a un ente-ponte
1. La cessione di diritti, attivita' e passivita' di un
ente sottoposto a risoluzione a un ente-ponte, di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, non costituisce
realizzo di plusvalenze o minusvalenze ai fini dell'imposta
sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. I beni ricevuti dall'ente-ponte sono
valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali
riconosciuti in capo all'ente cedente.
2. Dalla data in cui ha effetto la cessione
l'ente-ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto
a risoluzione in ordine ai diritti, attivita' o passivita'
oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione
dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a
risoluzione gia' imputati a conto economico e non ancora
dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e
nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento
dell'avviamento e di altre attivita' immateriali esercitate
dall'ente sottoposto a risoluzione. Le perdite di cui
all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente sottoposto a risoluzione
sono portate in diminuzione del reddito dell'ente-ponte.»
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Articolo 33 Rilevanza della fusione o della scissione
ai fini della reiterazione
1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui
attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e'
solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva
escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore
dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle
sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili
obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei
quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nel caso di conferimento di azienda.»