Art. 175 bis 
 
Disposizioni in materia di tutela del risparmio  e  Fondo  indennizzo
                            risparmiatori 
 
  1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «La  Commissione
tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui  al  primo
periodo, puo' effettuare, anche successivamente  alle  erogazioni,  i
riscontri necessari  per  verificare  la  sussistenza  del  requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore,  di
cui  al  comma  502-bis,  dichiarato  nella  domanda  di  indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di
dati detenute  dall'Agenzia  delle  entrate,  comprese  quelle  della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e
undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.605, alimentata ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.214.  Per  la   verifica   della
sussistenza  del  requisito  relativo  al  patrimonio  mobiliare   di
proprieta'  del  risparmiatore,  con  provvedimento   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione  tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione  dei
dati  personali,  sono  individuate  le  tipologie  di   informazioni
riscontrabili, le modalita'  di  effettuazione  dei  controlli  e  le
misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non  autorizzato  o
di trattamento non consentito o non  conforme  alle  finalita'  della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle  entrate  e'
svolta nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  2. Al comma 505 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,
n.145, dopo le parole: «nonche' i  loro»  e'  inserita  la  seguente:
«coniugi,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dei   commi   501-bis   e   505
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145, come modificato dalla presente legge: 
              «501-bis. Le attivita' di supporto  per  l'espletamento
          delle funzioni della Commissione tecnica di  cui  al  comma
          501 sono  affidate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   nel    rispetto    dei    pertinenti    principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di  cui  al
          comma 501, attraverso la societa' di cui al primo  periodo,
          puo' effettuare, anche successivamente alle  erogazioni,  i
          riscontri  necessari  per  verificare  la  sussistenza  del
          requisito relativo al patrimonio  mobiliare  di  proprieta'
          del risparmiatore, di  cui  al  comma  502-bis,  dichiarato
          nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine  delle
          informazioni  risultanti  dalle  banche  di  dati  detenute
          dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle  della  sezione
          dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
          e undicesimo, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre   1973,   n.   605,   alimentata   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Per la  verifica  della  sussistenza
          del  requisito  relativo   al   patrimonio   mobiliare   di
          proprieta'  del  risparmiatore,   con   provvedimento   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta  della
          Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e  il
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          individuate le tipologie di informazioni riscontrabili,  le
          modalita' di effettuazione dei controlli  e  le  misure  di
          sicurezza adeguate ai rischi di accesso non  autorizzato  o
          di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
          della raccolta. L'attivita' posta  in  essere  dall'Agenzia
          delle entrate e' svolta nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              «505. Non hanno accesso in ogni caso  alle  prestazioni
          del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche  di  cui
          al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio  2007,  gli
          incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
          degli organi di  controllo  e  di  vigilanza,  inclusi  gli
          organi che svolgono funzioni  di  gestione  del  rischio  e
          revisione   interna;   membro   del   collegio   sindacale;
          consigliere delegato; direttore generale e  vice  direttore
          generale, nonche' i loro  coniugi,  parenti  ed  affini  di
          primo e di secondo grado.»