Art. 175 bis
Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo
risparmiatori
1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione
tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo
periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito
relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di
cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo,
avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di
dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e
undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Per la verifica della
sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica
e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni
riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le
misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e'
svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n.145, dopo le parole: «nonche' i loro» e' inserita la seguente:
«coniugi,».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 501-bis e 505
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«501-bis. Le attivita' di supporto per l'espletamento
delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma
501 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro. La Commissione tecnica di cui al
comma 501, attraverso la societa' di cui al primo periodo,
puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i
riscontri necessari per verificare la sussistenza del
requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato
nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle
informazioni risultanti dalle banche di dati detenute
dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione
dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto
e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza
del requisito relativo al patrimonio mobiliare di
proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della
Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il
Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le
modalita' di effettuazione dei controlli e le misure di
sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalita'
della raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia
delle entrate e' svolta nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
«505. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni
del FIR i soggetti che abbiano avuto, nelle banche di cui
al comma 493 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, gli
incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e
degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli
organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e
revisione interna; membro del collegio sindacale;
consigliere delegato; direttore generale e vice direttore
generale, nonche' i loro coniugi, parenti ed affini di
primo e di secondo grado.»