Art. 36 
 
     Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione 
 
  l. Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca((, pubblici e privati,))
e le  societa'  con  caratteristiche  di  spin  off  o  di  start  up
universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30  dicembre
2010,  n.  240,  che  intendono  sperimentare  iniziative   attinenti
all'innovazione  tecnologica   e   alla   digitalizzazione,   possono
presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale i  relativi  progetti,  con
contestuale domanda di temporanea  deroga  alle  norme  dello  Stato,
diverse  da  quelle  di  cui  al  comma   3,   che   impediscono   la
sperimentazione. Nella domanda ((sono indicati))  il  titolare  della
richiesta   e   il   responsabile   della   sperimentazione,   ((sono
specificati))  le  caratteristiche,  i  profili  di  innovazione,  la
durata, le finalita' del progetto e della sperimentazione, nonche'  i
risultati  e  i  benefici  attesi,  le  modalita'  con  le  quali  il
richiedente  intende  svolgere  il  monitoraggio  delle  attivita'  e
valutarne  gli  impatti,  nonche'  gli  eventuali   rischi   connessi
all'iniziativa e le  prescrizioni  che  si  propongono  per  la  loro
mitigazione. 
  2.  Le  domande  vengono  contestualmente  indirizzate   anche   al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.  Non  si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il
Ministero dello sviluppo  economico  puo'  richiedere  chiarimenti  o
integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.   La   mancata
trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comportano  positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita  e  che  presentano
concrete probabilita' di  successo,  la  competente  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le  prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando
comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative
all'accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.  L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione ((sia soggetto)) anche a pareri, intese, concerti,
nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente
struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge  7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti. 
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere  disposta
in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute,
dell'ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  ne'  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili
derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea   o   da   obblighi
internazionali. 
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il  Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata  e
verifica  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle  prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione,
assegnando all'uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la
trasformazione digitale dispone,  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione. 
  5.  Al  termine  della   sperimentazione,   l'impresa   richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra  i
risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonche'   i
benefici  economici  e  sociali  conseguiti.   La   struttura   della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il
contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesta  se
l'iniziativa  promossa  dall'impresa  richiedente  si   e'   conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunita'  di
modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione. 
  6. Entro novanta giorni dalla data  dell'attestazione  positiva  di
cui al comma 5, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per
materia,   promuove   le   iniziative   normative   e   regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio  dell'attivita'
oggetto di sperimentazione. 
  7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente. 
  8. Il presente articolo non si applica alle attivita'  che  possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
presente articolo non puo'  essere  disposta  la  sperimentazione  in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza,  moneta,  moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni  e  di  ogni  altro
servizio  finanziario  oggetto  di   autorizzazione   ai   sensi   di
disposizioni dell'Unione europea  o  di  disposizioni  nazionali  che
danno attuazione  a  disposizioni  dell'Unione  europea,  nonche'  in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa  l'autorizzazione
alla  sperimentazione  di  cui  al  presente  articolo   in   materia
anagrafica,  di  stato  civile,  di  carta  d'identita'  elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo  ai  procedimenti  di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a  pubbliche  manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali   e
patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e  allontanamento  dal  territorio
nazionale degli stranieri e  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti  e  alle  comunicazioni  ad
essi connessi. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.