Art. 37 
 
Disposizioni  per  favorire  l'utilizzo   della   posta   elettronica
  certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni,  imprese  e
  professionisti 
 
  1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione  digitale,  e  favorire  il  percorso  di
semplificazione  e   di   maggiore   certezza   delle   comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e  pubbliche  amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e  fermo  quanto  previsto  nel
((predetto Codice)), all'articolo 16 del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6: 
      1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta  elettronica
certificata»  fino  a  «con  analoghi  sistemi  internazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.»; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  «dell'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «del
domicilio digitale»; 
    b) al comma 6-bis: 
      1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le
parole  «per  tre  mesi,»  sono  soppresse  e,  infine,   le   parole
«l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite  dalle
seguenti: «il domicilio digitale»; 
      ((2) sono aggiunti i  seguenti  periodi:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i
soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio
domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese
ai sensi del comma 6-ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista
dall'articolo  2630  del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e  notifiche,  attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore,  erogato  dal  gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di  commercio  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;)) 
    c) dopo il comma  6-bis  e'  inserito  il  seguente:  «6-ter.  Il
Conservatore dell'ufficio del  registro  delle  imprese  che  rileva,
anche a seguito di  segnalazione,  un  domicilio  digitale  inattivo,
chiede alla  societa'  di  provvedere  all'indicazione  di  un  nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi  trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della
stessa societa', procede con  propria  determina  alla  cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura  di  cui  al  comma  6-bis.  Contro  il  provvedimento  del
Conservatore e' ammesso  reclamo  al  giudice  del  registro  di  cui
all'articolo 2189 del codice civile.»; 
    d) al comma 7: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  da  «indirizzo  di   posta
elettronica» fino a «del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
      2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo  di
posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il
relativo domicilio digitale.»; 
      3) al terzo periodo le parole «indirizzo di  posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»; 
    e)  il  comma  7-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «7-bis.  Il
professionista  che  non  comunica  il  proprio  domicilio   digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente  soggetto  a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza ((applica  la  sanzione))  della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello
stesso  domicilio.  L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato
previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
l'elenco dei domicili digitali ed il  loro  aggiornamento  ((a  norma
dell'articolo 5)) del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
19 marzo 2013, ((pubblicato nella)) Gazzetta Ufficiale ((n. 83 del  9
aprile  2013,))   costituiscono   motivo   di   scioglimento   e   di
commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del
Ministero vigilante sui medesimi.»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) il comma 9 e' abrogato; 
    h) il comma 10 e' abrogato. 
  2. All'articolo 5  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'ufficio  del  registro
delle imprese che riceve  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di
un'impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio
digitale,  in  luogo   dell'irrogazione   della   sanzione   prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda  in  attesa
che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.  Le  imprese
individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non
hanno  gia'  indicato,  all'ufficio  del   registro   delle   imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui
domicilio digitale e'  stato  cancellato  dall'ufficio  del  registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo
2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che
rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello  stesso  imprenditore,  procede  con  propria  determina   alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle  imprese.  Contro  il
provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. ((L'ufficio  del
registro  delle  imprese,   contestualmente   all'irrogazione   della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo  e  diverso  domicilio  digitale
presso il cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni
impresa all'indirizzo  impresa.italia.it,  valido  solamente  per  il
ricevimento  di  comunicazioni  e  notifiche,   accessibile   tramite
identita' digitale,  erogato  dal  gestore  del  sistema  informativo
nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione  del  domicilio
digitale nel registro delle imprese e  le  sue  successive  eventuali
variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di
segreteria.». 
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.))