Art. 36 
 
 
     Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione 
 
  l. Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca, pubblici e  privati,  e
le  societa'  con  caratteristiche  di  spin  off  o  di   start   up
universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30  dicembre
2010,  n.  240,  che  intendono  sperimentare  iniziative   attinenti
all'innovazione  tecnologica   e   alla   digitalizzazione,   possono
presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale i  relativi  progetti,  con
contestuale domanda di temporanea  deroga  alle  norme  dello  Stato,
diverse  da  quelle  di  cui  al  comma   3,   che   impediscono   la
sperimentazione.  Nella  domanda  sono  indicati  il  titolare  della
richiesta e il responsabile della sperimentazione,  sono  specificati
le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalita'
del progetto  e  della  sperimentazione,  nonche'  i  risultati  e  i
benefici attesi, le modalita' con le  quali  il  richiedente  intende
svolgere il monitoraggio delle attivita'  e  valutarne  gli  impatti,
nonche'  gli  eventuali   rischi   connessi   all'iniziativa   e   le
prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione. 
  2.  Le  domande  vengono  contestualmente  indirizzate   anche   al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.  Non  si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il
Ministero dello sviluppo  economico  puo'  richiedere  chiarimenti  o
integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.   La   mancata
trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comportano  positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita  e  che  presentano
concrete probabilita' di  successo,  la  competente  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le  prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando
comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative
all'accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.  L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetto anche  a  pareri,  intese,  concerti,
nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente
struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge  7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti. 
  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere  disposta
in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute,
dell'ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159,  ne'  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili
derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea   o   da   obblighi
internazionali. 
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il  Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata  e
verifica  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle  prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione,
assegnando all'uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la
trasformazione digitale dispone,  d'intesa  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione. 
  5.  Al  termine  della   sperimentazione,   l'impresa   richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri
competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra  i
risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonche'   i
benefici  economici  e  sociali  conseguiti.   La   struttura   della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il
contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesta  se
l'iniziativa  promossa  dall'impresa  richiedente  si   e'   conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunita'  di
modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione. 
  6. Entro novanta giorni dalla data  dell'attestazione  positiva  di
cui al comma 5, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per
materia,   promuove   le   iniziative   normative   e   regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio  dell'attivita'
oggetto di sperimentazione. 
  7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente. 
  8. Il presente articolo non si applica alle attivita'  che  possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso,  con  l'autorizzazione  di  cui  al
presente articolo non puo'  essere  disposta  la  sperimentazione  in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza,  moneta,  moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni  e  di  ogni  altro
servizio  finanziario  oggetto  di   autorizzazione   ai   sensi   di
disposizioni dell'Unione europea  o  di  disposizioni  nazionali  che
danno attuazione  a  disposizioni  dell'Unione  europea,  nonche'  in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa  l'autorizzazione
alla  sperimentazione  di  cui  al  presente  articolo   in   materia
anagrafica,  di  stato  civile,  di  carta  d'identita'  elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo  ai  procedimenti  di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a  pubbliche  manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali   e
patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e  allontanamento  dal  territorio
nazionale degli stranieri e  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti  e  alle  comunicazioni  ad
essi connessi. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'art.  6  (Stato  giuridico  dei  professori  e  dei
          ricercatori di ruolo) della citata legge 30 dicembre  2010,
          n. 240, recante Norme in materia  di  organizzazione  delle
          universita',  di  personale  accademico   e   reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario, al comma 9  dispone
          che  la  posizione   di   professore   e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400.  L'esercizio  di  attivita'  libero-professionale   e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
              - Si riporta il testo degli articoli 14-quater, 19 e 20
          della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
          -  1.  La  determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza,   adottata   dall'amministrazione    procedente
          all'esito della stessa, sostituisce a  ogni  effetto  tutti
          gli atti di assenso,  comunque  denominati,  di  competenza
          delle amministrazioni e  dei  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici interessati. 
              2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti  dalla
          determinazione motivata  di  conclusione  della  conferenza
          possono     sollecitare     con     congrua     motivazione
          l'amministrazione procedente ad assumere, previa  indizione
          di  una  nuova  conferenza,  determinazioni   in   via   di
          autotutela  ai  sensi  dell'articolo   21-nonies.   Possono
          altresi' sollecitarla, purche' abbiano  partecipato,  anche
          per il tramite del rappresentante di cui ai  commi  4  e  5
          dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
          espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via  di
          autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 
              3. In caso di approvazione unanime,  la  determinazione
          di cui al comma 1 e' immediatamente efficace.  In  caso  di
          approvazione  sulla  base   delle   posizioni   prevalenti,
          l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai   sensi   dell'articolo
          14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento  dei
          rimedi ivi previsti. 
              4.  I  termini  di  efficacia  di   tutti   i   pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  conferenza
          di servizi decorrono dalla data della  comunicazione  della
          determinazione motivata di conclusione della conferenza.» 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.» 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  19,  nei   procedimenti   ad
          istanza  di  parte  per  il   rilascio   di   provvedimenti
          amministrativi il silenzio dell'amministrazione  competente
          equivale a provvedimento  di  accoglimento  della  domanda,
          senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la
          medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel
          termine  di  cui  all'articolo  2,  commi   2   o   3,   il
          provvedimento di diniego, ovvero non procede ai  sensi  del
          comma 2. Tali termini decorrono dalla data  di  ricevimento
          della domanda del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.» 
              - Per i riferimenti agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e
          14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n.  241,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 13. 
              - Per il titolo del  decreto  legislativo  6  settembre
          2011,  n.  159,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 2. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   36   del
          decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
          di crescita economica e per la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art.  36   (Banche   popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori).  -  1.  All'articolo  1,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
          "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020". 
              2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 494, le  parole  "e  aventi  causa"  sono
          sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi"; 
                b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole "costo
          di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
          fiscali,"; 
                c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole "costo
          di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
          fiscali,"; 
                d) al comma 500,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          "titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
          seguenti:  "determinato  ai  sensi  dei  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 9 del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,
          n. 119"; 
                e) al comma 501, i periodi  secondo,  terzo,  quarto,
          quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
                  "Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definite le modalita' di  presentazione  della
          domanda di indennizzo nonche'  i  piani  di  riparto  delle
          risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
          disciplinata una Commissione  tecnica  per:  l'esame  delle
          domande   e    l'ammissione    all'indennizzo    del    FIR
          all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle   violazioni
          massive, nonche' della sussistenza del nesso di  causalita'
          tra le  medesime  e  il  danno  subito  dai  risparmiatori;
          l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le  suddette
          verifiche possono avvenire anche attraverso  la  preventiva
          tipizzazione delle violazioni massive e  la  corrispondente
          identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in
          presenza dei quali l'indennizzo  puo'  essere  direttamente
          erogato. Il decreto  indica  i  tempi  delle  procedure  di
          definizione delle istanze presentate entro  il  termine  di
          cui al penultimo periodo  e,  in  modo  non  tassativo,  le
          fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
          non si applica ai casi di cui al comma 502-bis.  La  citata
          Commissione e' composta  da  nove  membri  in  possesso  di
          idonei requisiti di competenza, indipendenza,  onorabilita'
          e   probita'.   Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono  nominati  i  componenti
          della Commissione tecnica e determinati gli  emolumenti  da
          attribuire ai medesimi, nel limite massimo di  1,2  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
          relativi  oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente
          riduzione della dotazione del FIR.  Qualora  l'importo  dei
          compensi da  attribuire  ai  componenti  della  Commissione
          tecnica risulti inferiore al predetto limite  massimo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di
          indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
          requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il  termine
          di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
          apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze."; 
                f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
                  "501-bis.   Le   attivita'    di    supporto    per
          l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica  di
          cui al comma 501 sono affidate dal Ministero  dell'economia
          e delle  finanze,  nel  rispetto  dei  pertinenti  principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro."; 
                g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
                  "502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis  sono
          soddisfatti con priorita'  a  valere  sulla  dotazione  del
          FIR."; 
                h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
                  "502-bis.  Previo  accertamento  da   parte   della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                  502-ter.  Il  limite  di  valore   del   patrimonio
          mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma
          502-bis, lettera a), puo' essere  elevato  fino  a  200.000
          euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
          secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.". 
              2-bis.   Al   fine   di    promuovere    e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  uno  o  piu'
          regolamenti per definire le condizioni e  le  modalita'  di
          svolgimento di una sperimentazione relativa alle  attivita'
          di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
          nuove  tecnologie  quali  l'intelligenza  artificiale  e  i
          registri distribuiti,  dell'innovazione  di  servizi  e  di
          prodotti nei settori finanziario, creditizio,  assicurativo
          e dei mercati regolamentati. 
              2-ter. La sperimentazione di  cui  al  comma  2-bis  si
          conforma al principio di  proporzionalita'  previsto  dalla
          normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da: 
                a) una durata massima di diciotto mesi; 
                b) requisiti patrimoniali ridotti; 
                c)  adempimenti  semplificati  e  proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
                e) definizione di perimetri di operativita'. 
              2-quater. Nel  rispetto  della  normativa  inderogabile
          dell'Unione europea, i regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono o individuano i criteri per determinare: 
                a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
                b) i requisiti patrimoniali; 
                c) gli adempimenti semplificati e proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                d) i perimetri di operativita'; 
                e) gli obblighi informativi; 
                f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
                g) i requisiti di  professionalita'  degli  esponenti
          aziendali; 
                h) i profili di governo societario e di gestione  del
          rischio; 
                i) le forme societarie ammissibili  anche  in  deroga
          alle forme societarie previste dal testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                l) le eventuali garanzie finanziarie; 
                m)    l'iter    successivo    al    termine     della
          sperimentazione. 
              2-quinquies. Le misure di cui al  comma  2-ter  possono
          essere differenziate e  adeguate  in  considerazione  delle
          particolarita' e delle esigenze dei  casi  specifici;  esse
          hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di
          informazione e di protezione  a  favore  di  consumatori  e
          investitori,  nonche'  del   corretto   funzionamento   dei
          mercati. L'operativita' delle misure cessa al  termine  del
          relativo periodo, ovvero alla perdita dei  requisiti  o  al
          superamento dei limiti operativi stabiliti,  nonche'  negli
          altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis. 
              2-sexies. La sperimentazione non comporta  il  rilascio
          di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
          svolgersi al di fuori di essa.  Nel  rispetto  delle  norme
          stabilite dai regolamenti di cui al  comma  2-bis  e  delle
          finalita'  del   periodo   di   sperimentazione,   ciascuna
          autorita', nell'ambito delle materie di propria competenza,
          anche in raccordo con le altre autorita',  ha  facolta'  di
          adottare iniziative per la sperimentazione delle  attivita'
          di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali  adeguamenti
          normativi, al termine del periodo  di  sperimentazione,  le
          autorita' possono autorizzare  temporaneamente  i  soggetti
          ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato
          sulla   base   di   un'interpretazione   aggiornata   della
          legislazione vigente specifica del settore. 
              2-septies. La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS
          redigono  annualmente,  ciascuno  per  quanto  di   propria
          competenza,   una   relazione   d'analisi    sul    settore
          tecno-finanziario,      riportando      quanto       emerge
          dall'applicazione del regime di sperimentazione di  cui  al
          comma 2-bis, e segnalano eventuali  modifiche  normative  o
          regolamentari necessarie per lo sviluppo  del  settore,  la
          tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 
              2-octies.   E'   istituito    presso    il    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  il  Comitato  FinTech.  Il
          Comitato  ha  il  compito  di  individuare  gli  obiettivi,
          definire i programmi  e  porre  in  essere  le  azioni  per
          favorire  lo  sviluppo  della   tecno-finanza,   anche   in
          cooperazione con  soggetti  esteri,  nonche'  di  formulare
          proposte di carattere normativo  e  agevolare  il  contatto
          degli operatori del settore con le  istituzioni  e  con  le
          autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro  dello  sviluppo
          economico, il Ministro per gli  affari  europei,  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB,  l'IVASS,  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
          dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
          delle entrate.  Il  Comitato  puo'  invitare  alle  proprie
          riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di  voto,
          ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni  di
          categoria, imprese, enti e soggetti  operanti  nel  settore
          della tecno-finanza. I regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono le attribuzioni del Comitato.  Dall'attuazione
          delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
          autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro,  a
          stipulare accordi con una  o  piu'  universita'  sottoposte
          alla    vigilanza     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
          esse   collegati,   aventi    ad    oggetto    lo    studio
          dell'applicazione alla loro attivita'  istituzionale  degli
          strumenti  di   intelligenza   artificiale,   di   registri
          contabili criptati e di registri  distribuiti,  nonche'  la
          formazione del  proprio  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le  autorita'
          provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti   di
          bilancio. 
              2-decies.  All'articolo  24-bis  del  decreto-legge  23
          dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                  "7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
          non devono derivare oneri a carico della finanza  pubblica,
          salvo quanto previsto dal comma 9"; 
                b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                  "9.   Il   Comitato   opera   attraverso   riunioni
          periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione  di
          specifici  gruppi  di  ricerca  cui   possono   partecipare
          accademici ed esperti nella materia. La  partecipazione  al
          Comitato non da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o
          gettone di presenza. E' fatta salva  la  corresponsione  ai
          componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
          e  di  alloggio,  sostenute  per  la  partecipazione   alle
          riunioni periodiche di cui al primo periodo, a  valere  sui
          fondi previsti dal comma 11". 
              2-undecies.  All'articolo  48-bis,  comma  1,   secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: "nonche' ai risparmiatori di  cui  all'articolo  1,
          comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  hanno
          subito un pregiudizio ingiusto da parte di  banche  e  loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 16 gennaio 2018". 
              2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole:  "ad  operarvi  nel
          periodo transitorio," sono sostituite dalle  seguenti:  "ad
          operare   con   le   medesime   modalita'    nel    periodo
          transitorio,". 
              2-terdecies.  La  CONSOB   ordina   ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione, o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione,  la  rimozione   delle   iniziative   di
          chiunque nel territorio  della  Repubblica,  attraverso  le
          reti telematiche o di  telecomunicazione,  offre  o  svolge
          servizi  o  attivita'   di   investimento   senza   esservi
          abilitato. I destinatari degli ordini comunicati  ai  sensi
          del   primo   periodo   hanno    l'obbligo    di    inibire
          l'utilizzazione delle reti delle quali sono  gestori  o  in
          relazione alle quali forniscono  servizi.  La  CONSOB  puo'
          stabilire con regolamento le modalita' e  i  termini  degli
          adempimenti previsti dal presente comma.».