Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca, pubblici e privati, e
le societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti
all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono
presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con
contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato,
diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la
sperimentazione. Nella domanda sono indicati il titolare della
richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificati
le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalita'
del progetto e della sperimentazione, nonche' i risultati e i
benefici attesi, le modalita' con le quali il richiedente intende
svolgere il monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti,
nonche' gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le
prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o
integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata
trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano
concrete probabilita' di successo, la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando
comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative
all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta
in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,
dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi
internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e
verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,
assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i
risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i
benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il
contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se
l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di
modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di
cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per
materia, promuove le iniziative normative e regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di
disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che
danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione
alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia
anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio
nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad
essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
- L'art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo) della citata legge 30 dicembre 2010,
n. 240, recante Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, al comma 9 dispone
che la posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
- Si riporta il testo degli articoli 14-quater, 19 e 20
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art.14-quater (Decisione della conferenza di servizi).
- 1. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla
determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.»
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma
6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza
delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.»
«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.»
- Per i riferimenti agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, e
14-quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 13.
- Per il titolo del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. All'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
"2019" e' sostituita dalla seguente: "2020".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 494, le parole "e aventi causa" sono
sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge, il
soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
o di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i
parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel
possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di
trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi";
b) al comma 496, primo periodo, dopo le parole "costo
di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
fiscali,";
c) al comma 497, primo periodo, dopo le parole "costo
di acquisto," sono inserite le seguenti: "inclusi gli oneri
fiscali,";
d) al comma 500, secondo periodo, dopo le parole
"titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
seguenti: "determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119";
e) al comma 501, i periodi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definite le modalita' di presentazione della
domanda di indennizzo nonche' i piani di riparto delle
risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle
domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR
all'indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni
massive, nonche' della sussistenza del nesso di causalita'
tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori;
l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le suddette
verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva
tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente
identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in
presenza dei quali l'indennizzo puo' essere direttamente
erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di
definizione delle istanze presentate entro il termine di
cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le
fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
non si applica ai casi di cui al comma 502-bis. La citata
Commissione e' composta da nove membri in possesso di
idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita'
e probita'. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti
della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da
attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante la corrispondente
riduzione della dotazione del FIR. Qualora l'importo dei
compensi da attribuire ai componenti della Commissione
tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo eccedente confluisce nel FIR. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di
indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il termine
di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.";
f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma:
"501-bis. Le attivita' di supporto per
l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di
cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi
dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
a societa' a capitale interamente pubblico, su cui
l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
a quello esercitato su propri servizi e che svolge la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti della
predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative
alle predette attivita' sono a carico delle risorse
finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
di 12,5 milioni di euro.";
g) il comma 502 e' sostituito dal seguente:
"502. I risparmiatori di cui al comma 502-bis sono
soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
FIR.";
h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti:
"502-bis. Previo accertamento da parte della
Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente dei
requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente
comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di un
indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi
dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone
fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli,
coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle
obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493
alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di
trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle
seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprieta'
del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b)
ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a
35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali
prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla
suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare
posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti
finanziari di cui al comma 494, nonche' i contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita,
calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138,
recante approvazione del modello tipo di dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative istruzioni
per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
501 sono stabilite le modalita' di presentazione
dell'istanza di erogazione del menzionato indennizzo
forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
importo non superiore a 50.000 euro.
502-ter. Il limite di valore del patrimonio
mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al comma
502-bis, lettera a), puo' essere elevato fino a 200.000
euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo assenso della Commissione europea. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.".
2-bis. Al fine di promuovere e sostenere
l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
il raccordo tra le istituzioni, le autorita' e gli
operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, uno o piu'
regolamenti per definire le condizioni e le modalita' di
svolgimento di una sperimentazione relativa alle attivita'
di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante
nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i
registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di
prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo
e dei mercati regolamentati.
2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si
conforma al principio di proporzionalita' previsto dalla
normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da:
a) una durata massima di diciotto mesi;
b) requisiti patrimoniali ridotti;
c) adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
e) definizione di perimetri di operativita'.
2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile
dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
b) i requisiti patrimoniali;
c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle
attivita' che si intende svolgere;
d) i perimetri di operativita';
e) gli obblighi informativi;
f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
g) i requisiti di professionalita' degli esponenti
aziendali;
h) i profili di governo societario e di gestione del
rischio;
i) le forme societarie ammissibili anche in deroga
alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) le eventuali garanzie finanziarie;
m) l'iter successivo al termine della
sperimentazione.
2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono
essere differenziate e adeguate in considerazione delle
particolarita' e delle esigenze dei casi specifici; esse
hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di
informazione e di protezione a favore di consumatori e
investitori, nonche' del corretto funzionamento dei
mercati. L'operativita' delle misure cessa al termine del
relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al
superamento dei limiti operativi stabiliti, nonche' negli
altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
svolgersi al di fuori di essa. Nel rispetto delle norme
stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle
finalita' del periodo di sperimentazione, ciascuna
autorita', nell'ambito delle materie di propria competenza,
anche in raccordo con le altre autorita', ha facolta' di
adottare iniziative per la sperimentazione delle attivita'
di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti
normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le
autorita' possono autorizzare temporaneamente i soggetti
ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato
sulla base di un'interpretazione aggiornata della
legislazione vigente specifica del settore.
2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS
redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria
competenza, una relazione d'analisi sul settore
tecno-finanziario, riportando quanto emerge
dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al
comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o
regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la
tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria.
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
delle entrate. Il Comitato puo' invitare alle proprie
riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni di
categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore
della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis
stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione
delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2-novies. Le autorita' di vigilanza e di controllo sono
autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a
stipulare accordi con una o piu' universita' sottoposte
alla vigilanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
esse collegati, aventi ad oggetto lo studio
dell'applicazione alla loro attivita' istituzionale degli
strumenti di intelligenza artificiale, di registri
contabili criptati e di registri distribuiti, nonche' la
formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti
dagli accordi di cui al presente comma le autorita'
provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di
bilancio.
2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dal comma 9";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di
specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare
accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al
Comitato non da' titolo ad alcun emolumento o compenso o
gettone di presenza. E' fatta salva la corresponsione ai
componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle
riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui
fondi previsti dal comma 11".
2-undecies. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1,
comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno
subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro
controllate aventi sede legale in Italia, poste in
liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018".
2-duodecies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: "ad operarvi nel
periodo transitorio," sono sostituite dalle seguenti: "ad
operare con le medesime modalita' nel periodo
transitorio,".
2-terdecies. La CONSOB ordina ai fornitori di
connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori
che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di
chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le
reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge
servizi o attivita' di investimento senza esservi
abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi
del primo periodo hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in
relazione alle quali forniscono servizi. La CONSOB puo'
stabilire con regolamento le modalita' e i termini degli
adempimenti previsti dal presente comma.».