Art. 37 
 
 
Disposizioni  per  favorire  l'utilizzo   della   posta   elettronica
  certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni,  imprese  e
  professionisti 
 
  1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione  digitale,  e  favorire  il  percorso  di
semplificazione  e   di   maggiore   certezza   delle   comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e  pubbliche  amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e  fermo  quanto  previsto  nel
predetto Codice, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6: 
      1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta  elettronica
certificata»  fino  a  «con  analoghi  sistemi  internazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.»; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  «dell'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «del
domicilio digitale»; 
    b) al comma 6-bis: 
      1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le
parole  «per  tre  mesi,»  sono  soppresse  e,  infine,   le   parole
«l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite  dalle
seguenti: «il domicilio digitale»; 
      2) sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Fatto  salvo  quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di  nuova  costituzione,  i
soggetti di cui al  comma  6,  che  non  hanno  indicato  il  proprio
domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui  domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle  imprese
ai sensi del comma 6-ter,  sono  sottoposti  alla  sanzione  prevista
dall'articolo  2630  del  codice  civile,  in   misura   raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso  domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e  notifiche,  attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore,  erogato  dal  gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di  commercio  di  cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»; 
    c) dopo il comma  6-bis  e'  inserito  il  seguente:  «6-ter.  Il
Conservatore dell'ufficio del  registro  delle  imprese  che  rileva,
anche a seguito di  segnalazione,  un  domicilio  digitale  inattivo,
chiede alla  societa'  di  provvedere  all'indicazione  di  un  nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi  trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della
stessa societa', procede con  propria  determina  alla  cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura  di  cui  al  comma  6-bis.  Contro  il  provvedimento  del
Conservatore e' ammesso  reclamo  al  giudice  del  registro  di  cui
all'articolo 2189 del codice civile.»; 
    d) al comma 7: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  da  «indirizzo  di   posta
elettronica» fino a «del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
      2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo  di
posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il
relativo domicilio digitale.»; 
      3) al terzo periodo le parole «indirizzo di  posta  elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»; 
    e)  il  comma  7-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «7-bis.  Il
professionista  che  non  comunica  il  proprio  domicilio   digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente  soggetto  a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte  del  Collegio  o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o  Ordine  di  appartenenza  applica  la  sanzione  della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione  dello
stesso  domicilio.  L'omessa  pubblicazione   dell'elenco   riservato
previsto dal  comma  7,  il  rifiuto  reiterato  di  comunicare  alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di  comunicare  all'indice  di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo  2005,  n.  82
l'elenco dei domicili digitali  ed  il  loro  aggiornamento  a  norma
dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  19
marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83  del  9  aprile
2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento  del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero  vigilante
sui medesimi.»; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) il comma 9 e' abrogato; 
    h) il comma 10 e' abrogato. 
  2. All'articolo 5  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  L'ufficio  del  registro
delle imprese che riceve  una  domanda  di  iscrizione  da  parte  di
un'impresa individuale che  non  ha  indicato  il  proprio  domicilio
digitale,  in  luogo   dell'irrogazione   della   sanzione   prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda  in  attesa
che la stessa sia integrata con il  domicilio  digitale.  Le  imprese
individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale  che  non
hanno  gia'  indicato,  all'ufficio  del   registro   delle   imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a  farlo  entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo  periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione  al  registro  delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane,  le  imprese  individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno  indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre  2020,  o  il  cui
domicilio digitale e'  stato  cancellato  dall'ufficio  del  registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione  prevista  dall'articolo
2194 del  codice  civile,  in  misura  triplicata  previa  diffida  a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio  digitale  entro  il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che
rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello  stesso  imprenditore,  procede  con  propria  determina   alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle  imprese.  Contro  il
provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del
registro di cui all'articolo 2189 del codice  civile.  L'ufficio  del
registro  delle  imprese,   contestualmente   all'irrogazione   della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo  e  diverso  domicilio  digitale
presso il cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni
impresa all'indirizzo  impresa.italia.it,  valido  solamente  per  il
ricevimento  di  comunicazioni  e  notifiche,   accessibile   tramite
identita' digitale,  erogato  dal  gestore  del  sistema  informativo
nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione  del  domicilio
digitale nel registro delle imprese e  le  sue  successive  eventuali
variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di
segreteria.». 
  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  3  (Diritto  all'uso  delle  tecnologie).  -  1.
          Chiunque ha il diritto di  usare  in  modo  accessibile  ed
          efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui  al  presente
          Codice nei rapporti con i soggetti di cui  all'articolo  2,
          comma 2,  anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti  di
          accesso   e   della    partecipazione    al    procedimento
          amministrativo, fermi restando i  diritti  delle  minoranze
          linguistiche riconosciute. 
              1-bis.. 
              1-ter. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              1-quater. 
              1-quinquies. 
              1-sexies.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. - 5-bis. (Omissis). 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il  proprio  domicilio  digitale  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n-ter   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1°  ottobre  2020
          tutte le imprese,  gia'  costituite  in  forma  societaria,
          comunicano al registro delle imprese il  proprio  domicilio
          digitale se non hanno gia' provveduto a  tale  adempimento.
          L'iscrizione del  domicilio  digitale  nel  registro  delle
          imprese e  le  sue  successive  eventuali  variazioni  sono
          esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          domicilio  digitale,  in   luogo   dell'irrogazione   della
          sanzione prevista dall'articolo  2630  del  codice  civile,
          sospende  la  domanda  ((...))  in  attesa  che  essa   sia
          integrata con il domicilio  digitale.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dal  primo  periodo  per  le  imprese  di   nuova
          costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che  non  hanno
          indicato il proprio domicilio digitale entro il 1°  ottobre
          2020, o il  cui  domicilio  digitale  e'  stato  cancellato
          dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del  comma
          6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo
          2630 del codice civile, in  misura  raddoppiata.  L'ufficio
          del registro delle imprese, contestualmente  all'erogazione
          della  sanzione,  assegna  d'ufficio  un  nuovo  e  diverso
          domicilio digitale per il ricevimento  di  comunicazioni  e
          notifiche,   attestato   presso   il   cassetto    digitale
          dell'imprenditore,  erogato   dal   gestore   del   sistema
          informativo nazionale delle  Camere  di  commercio  di  cui
          all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre  1993,  n.
          580. 
              6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro  delle
          imprese che rileva, anche a  seguito  di  segnalazione,  un
          domicilio  digitale  inattivo,  chiede  alla  societa'   di
          provvedere all'indicazione di un nuovo  domicilio  digitale
          entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
          tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  della
          stessa  societa',  procede  con  propria   determina   alla
          cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese  ed
          avvia contestualmente la procedura di cui al  comma  6-bis.
          Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
          al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
          civile. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi  il  proprio  domicilio  digitale  di  cui
          all'articolo   1,    comma    1,    lettera    n-ter    del
          decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Gli  ordini  e  i
          collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile  in
          via    telematica    esclusivamente     dalle     pubbliche
          amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e  il
          relativo  domicilio  digitale.  I  revisori  legali  e   le
          societa' di revisione legale iscritti nel registro  di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano
          il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia  e
          delle finanze o al soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          registro. 
              7-bis. Il professionista che non  comunica  il  proprio
          domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma  7  e'
          obbligatoriamente soggetto a diffida  ad  adempiere,  entro
          trenta  giorni,  da  parte  del  Collegio   o   Ordine   di
          appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
          il Collegio o Ordine di appartenenza  applica  la  sanzione
          della sospensione dal relativo  albo  o  elenco  fino  alla
          comunicazione    dello    stesso    domicilio.     L'omessa
          pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal  comma  7,
          il  rifiuto  reiterato   di   comunicare   alle   pubbliche
          amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma,  ovvero
          la  reiterata  inadempienza  dell'obbligo   di   comunicare
          all'indice    di     cui     all'articolo     6-bis     del
          decreto-legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  l'elenco  dei
          domicili  digitali  ed  il  loro  aggiornamento   a   norma
          dell'articolo 5 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  83  del  9  aprile  2013,   costituiscono   motivo   di
          scioglimento  e  di   commissariamento   del   collegio   o
          dell'ordine inadempiente ad opera del  Ministero  vigilante
          sui medesimi. 
              8. (abrogato) 
              9. (abrogato) 
              10. (abrogato) 
              10-bis. - 12-undecies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Posta  elettronica  certificata   -   indice
          nazionale   degli   indirizzi   delle   imprese    e    dei
          professionisti). - 1. L'obbligo  di  cui  all'articolo  16,
          comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e'  esteso  alle  imprese
          individuali che presentano domanda di prima  iscrizione  al
          registro delle imprese o all'albo delle  imprese  artigiane
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. Omissis 
              2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve  una
          domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa  individuale
          che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
          del codice civile, sospende la domanda  in  attesa  che  la
          stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le  imprese
          individuali attive e non soggette a  procedura  concorsuale
          che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle
          imprese competente,  il  proprio  domicilio  digitale  sono
          tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto
          previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi  della
          prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle
          imprese artigiane, le  imprese  individuali  attive  e  non
          soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato  il
          proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020,  o  il
          cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del
          registro  delle  imprese,  sono  sottoposte  alla  sanzione
          prevista dall'articolo 2194 del codice  civile,  in  misura
          triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione  del
          proprio domicilio  digitale  entro  il  termine  di  trenta
          giorni  da  parte  del  Conservatore  del  registro   delle
          imprese. Il Conservatore dell'ufficio  del  registro  delle
          imprese che rileva, anche a  seguito  di  segnalazione,  un
          domicilio digitale  inattivo,  chiede  all'imprenditore  di
          provvedere all'indicazione di un nuovo  domicilio  digitale
          entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
          tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte  dello
          stesso imprenditore, procede  con  propria  determina  alla
          cancellazione dell'indirizzo dal  registro  delle  imprese.
          Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
          al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
          civile.   L'ufficio    del    registro    delle    imprese,
          contestualmente  all'irrogazione  della  sanzione,  assegna
          d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale  presso  il
          cassetto digitale dell'imprenditore  disponibile  per  ogni
          impresa all'indirizzo impresa.italia.it,  valido  solamente
          per  il   ricevimento   di   comunicazioni   e   notifiche,
          accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore
          del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio
          ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29  dicembre
          1993, n.  580.  L'iscrizione  del  domicilio  digitale  nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              3. - 6. Omissis.».