Art. 37
Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica
certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e
professionisti
1. Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di
semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni
telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni
nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel
predetto Codice, all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) primo periodo, le parole da «indirizzo di posta elettronica
certificata» fino a «con analoghi sistemi internazionali» sono
sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno gia' provveduto a tale adempimento.»;
3) al terzo periodo, le parole «dell'indirizzo di posta
elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «del
domicilio digitale»;
b) al comma 6-bis:
1) al primo periodo, le parole «indirizzo di posta elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale», le
parole «per tre mesi,» sono soppresse e, infine, le parole
«l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle
seguenti: «il domicilio digitale»;
2) sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i
soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio
domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio
digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese
ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio
digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato
presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
c) dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Il
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva,
anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo,
chiede alla societa' di provvedere all'indicazione di un nuovo
domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta
giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
stessa societa', procede con propria determina alla cancellazione
dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la
procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del
Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del registro di cui
all'articolo 2189 del codice civile.»;
d) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole da «indirizzo di posta
elettronica» fino a «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al secondo periodo, le parole «con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e il
relativo domicilio digitale.»;
3) al terzo periodo le parole «indirizzo di posta elettronica
certificata» sono sostituite dalle seguenti: «domicilio digitale»;
e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Il
professionista che non comunica il proprio domicilio digitale
all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a
diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello
stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di
cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82
l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile
2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante
sui medesimi.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) il comma 10 e' abrogato.
2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ufficio del registro
delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di
un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio
digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista
dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa
che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non
hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle imprese
competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro
il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo
relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle
imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali
attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato
il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui
domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del registro
delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo
2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a
regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il
termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che
rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale
inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il
provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo al giudice del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del
registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della
sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale
presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni
impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite
identita' digitale, erogato dal gestore del sistema informativo
nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio
digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.».
2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1.
Chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed
efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente
Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di
accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.
1-bis..
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
1-quater.
1-quinquies.
1-sexies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. - 5-bis. (Omissis).
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020
tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio
digitale se non hanno gia' provveduto a tale adempimento.
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle
imprese e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile,
sospende la domanda ((...)) in attesa che essa sia
integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo per le imprese di nuova
costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno
indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre
2020, o il cui domicilio digitale e' stato cancellato
dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma
6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo
2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio
del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione
della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso
domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e
notifiche, attestato presso il cassetto digitale
dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema
informativo nazionale delle Camere di commercio di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle
imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un
domicilio digitale inattivo, chiede alla societa' di
provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale
entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della
stessa societa', procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed
avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis.
Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
civile.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i
collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in
via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il
relativo domicilio digitale. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e
delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del
registro.
7-bis. Il professionista che non comunica il proprio
domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e'
obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro
trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di
appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida,
il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione
della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla
comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa
pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7,
il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche
amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero
la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare
all'indice di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei
domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma
dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di
scioglimento e di commissariamento del collegio o
dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante
sui medesimi.
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
10-bis. - 12-undecies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Posta elettronica certificata - indice
nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti). - 1. L'obbligo di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese
individuali che presentano domanda di prima iscrizione al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Omissis
2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una
domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale
che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630
del codice civile, sospende la domanda in attesa che la
stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese
individuali attive e non soggette a procedura concorsuale
che non hanno gia' indicato, all'ufficio del registro delle
imprese competente, il proprio domicilio digitale sono
tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della
prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane, le imprese individuali attive e non
soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il
proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il
cui domicilio digitale e' stato cancellato dall'ufficio del
registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione
prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura
triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del
proprio domicilio digitale entro il termine di trenta
giorni da parte del Conservatore del registro delle
imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle
imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un
domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di
provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale
entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da
tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello
stesso imprenditore, procede con propria determina alla
cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore e' ammesso reclamo
al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice
civile. L'ufficio del registro delle imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna
d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il
cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni
impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente
per il ricevimento di comunicazioni e notifiche,
accessibile tramite identita' digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
3. - 6. Omissis.».