Art. 37 bis
Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito
patrocinio
1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di
liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato
competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e
regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139, S.O.