Art. 37 bis 
 
 
Misure  di  semplificazione  in  materia  di  richieste  di  gratuito
                             patrocinio 
 
  1. Al fine di favorire  una  celere  evasione  delle  richieste  di
liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte  ammessa
al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio  ai  sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, le istanze  prodotte  dal  giorno  successivo  a
quello di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
decreto  sono  depositate  presso  la  cancelleria   del   magistrato
competente esclusivamente mediante modalita' telematica individuata e
regolata con provvedimento  del  direttore  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          2002,  n.  115,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 giugno 2002, n. 139, S.O.