Art. 29 Modalita' di comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese e tra RUNTS e pubbliche amministrazioni 1. La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro imprese avviene secondo le modalita' definite nell'allegato tecnico A. 2. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al precedente comma, ad opera del soggetto avente titolo, avviene mediante la presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS. 3. Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente decreto e per i quali non vi sia la disponibilita' a procedere con l'aggiornamento di cui al comma precedente, presenta istanza di integrazione e aggiornamento al RUNTS nelle modalita' specificamente individuate nell'allegato tecnico A. 4. La comunicazione dei dati tra il RUNTS e le pubbliche amministrazioni avviene, al di fuori del caso di cui ai commi precedenti, secondo modalita' individuate dalle convenzioni stipulate tra il Ministero e le medesime amministrazioni. 5. Ferme restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione «Imprese sociali» del Registro delle imprese, le modalita' di interlocuzione con le amministrazioni competenti definite dalla normativa in materia di registro delle imprese, i terzi possono accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto relativi alle imprese sociali nelle modalita' definite nell'allegato tecnico A. 6. Il deposito dei bilanci da parte degli enti del terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.