Art. 29 
 
    Modalita' di comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese 
               e tra RUNTS e pubbliche amministrazioni 
 
  1. La comunicazione al RUNTS dei dati relativi  agli  ETS  iscritti
nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti  nel
Registro imprese avviene secondo le modalita' definite  nell'allegato
tecnico A. 
  2. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al  precedente
comma, ad opera del  soggetto  avente  titolo,  avviene  mediante  la
presentazione  di  apposita  istanza  telematica  al  Registro  delle
imprese. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche  i
dati dell'ETS nel RUNTS. 
  3. Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente
decreto e per i quali non vi sia la disponibilita'  a  procedere  con
l'aggiornamento di cui  al  comma  precedente,  presenta  istanza  di
integrazione e aggiornamento al RUNTS nelle modalita'  specificamente
individuate nell'allegato tecnico A. 
  4.  La  comunicazione  dei  dati  tra  il  RUNTS  e  le   pubbliche
amministrazioni avviene, al  di  fuori  del  caso  di  cui  ai  commi
precedenti, secondo modalita' individuate dalle convenzioni stipulate
tra il Ministero e le medesime amministrazioni. 
  5. Ferme restando, per  gli  enti  iscritti  nell'apposita  sezione
«Imprese  sociali»  del  Registro  delle  imprese,  le  modalita'  di
interlocuzione  con  le  amministrazioni  competenti  definite  dalla
normativa in materia di  registro  delle  imprese,  i  terzi  possono
accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto
relativi alle imprese sociali nelle modalita' definite  nell'allegato
tecnico A. 
  6. Il deposito dei bilanci da parte degli enti  del  terzo  settore
che esercitano la propria attivita' esclusivamente  o  principalmente
in forma di impresa commerciale, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e  5,
assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.