Art. 37 
 
 
Modifiche  all'articolo  3  e  inserimento  dell'articolo  3-bis  nel
              decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) con
decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree  di  cui
all'articolo 25-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982;»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno,
alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: 
        a)  il  prescritto  titolo   di   studio   e   l'abilitazione
professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti  entro
la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; 
        b)  l'iscrizione  agli  albi  o  elenchi  professionali,  ove
prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto  corso
di formazione iniziale, purche'  il  candidato  sia  in  possesso  di
idonea  documentazione  attestante  l'avvenuta  presentazione   della
relativa istanza.»; 
    c) al comma 7 dopo le parole «articolo 6, comma 1,  lettera  d),»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»; 
    d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «7-bis. Ai fini  dell'accesso,  mediante  concorso  pubblico  o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia  di
Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli  6,
comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  di  cui  agli
articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli
articoli 3, comma 3,  31,  comma  3,  e  46,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano  in  possesso  dei
candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
dello   svolgimento   dei   rispettivi   accertamenti.    L'eventuale
acquisizione dei requisiti di cui al  primo  periodo  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
      7-ter. Ai  fini  dell'accesso,  mediante  concorso  pubblico  o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia  di
Stato, i titoli oggetto di valutazione devono  essere  posseduti  dai
candidati  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale
acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia  retroattiva,  in
un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 
      7-quater.  Le  candidate  ai  concorsi   per   l'accesso   alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato  che  si
trovano in stato di gravidanza e non  possono  essere  sottoposte  ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale,  e,  se  previsto,   all'accertamento   dell'efficienza
fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono
avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in
aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici
sono immesse in  ruolo  con  la  medesima  decorrenza  giuridica  dei
vincitori del concorso per il quale  avevano  presentato  istanza  di
partecipazione  e  con   la   medesima   decorrenza   economica   dei
frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato.  La
posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti
nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 
      7-quinquies. Costituiscono causa  di  esclusione  dai  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli e  alle  carriere  della  Polizia  di
Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati,
quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 
      7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il
personale della Polizia di Stato successivamente al loro  inizio,  il
numero massimo consentito di giorni di assenza  e'  proporzionalmente
ridotto  in  ragione  della  data  di  effettivo  accesso  al  corso.
Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di
Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel
massimo,   il   numero   massimo   delle   assenze   consentite    e'
proporzionalmente  modificato  in  ragione   dell'aumento   o   della
riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 
      7-septies. In occasione di  concorsi  pubblici  per  agente  ed
agente  tecnico  della  Polizia  di  Stato,  con   riferimento   alle
graduatorie finali relative alle riserve di posti  per  volontari  in
ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice  dell'ordinamento
militare di  cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
l'assunzione per scorrimento e il  conseguente  avvio  al  prescritto
corso di formazione di soggetti risultati  idonei  non  vincitori  e'
consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del
prescritto corso di formazione.»; 
    e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
      «11-bis. Dal 1° gennaio  2017,  gli  appartenenti  che  abbiano
ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore
superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica   sicurezza   "sostituto
commissario" o  di  perito  superiore  tecnico  "sostituto  direttore
tecnico", se richiamati in servizio,  assumono,  rispettivamente,  la
qualifica  di  sostituto  commissario  e  di  sostituto   commissario
tecnico,  in  ordine  di  ruolo  e  con   anzianita'   di   qualifica
corrispondente  all'anzianita'  nella  denominazione  di   "sostituto
commissario" o di "sostituto direttore tecnico".»; 
      f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «I
controlli  relativi  ai  titoli   indicati   tra   i   requisiti   di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di  concorsi
per funzionari, entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori  dei  concorsi  per
l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti  e  ispettori,
entro la data di conclusione del prescritto corso  di  formazione.  I
controlli    sono    svolti    dalle     competenti     articolazioni
dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»; 
    g) al comma 13-bis, le parole  «dello  stesso  concorso  interno»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  procedure  scrutinali   o
concorsuali interne relative alla medesima annualita'»; 
    h) dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: 
      «13-ter. Le disposizioni di cui al comma  13-bis  si  applicano
anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza
economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.». 
    i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: 
      «15-bis. Ovunque  ricorrano,  le  parole  "ruolo  direttivo  ad
esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e  le
parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle
seguenti: "ruolo direttivo tecnico". 
      15-ter. I giorni di assenza dal servizio  indebitamente  fruiti
dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato
dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione  ad  un  corrispondente
periodo di congedo ordinario  sono  commutati  in  aspettativa  senza
assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni
e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.». 
  2. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio
per il personale della Polizia di Stato). ─  1.  Il  personale  della
Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio
ferite o lesioni, con esiti gravi  di  mutilazioni  o  di  permanenti
alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo'  fregiarsi
dello speciale distintivo d'onore recante  la  scritta  "Mutilato  in
servizio". 
  2. Il personale della Polizia di Stato che, una o  piu'  volte,  ha
riportato in servizio e  per  cause  di  servizio  ferite  o  lesioni
interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le
ossa e gli organi cavitari e per le quali non e'  stato  concesso  il
distintivo di onore di cui al  comma  1  puo'  essere  autorizzato  a
fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi  d'onore  per  feriti  in
servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato. 
  3.  Le  caratteristiche,  il  procedimento  di  attribuzione  e  le
modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi  di
cui ai commi 1 e 2  sono  determinati  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.». 
 
          Note all'art. 37: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse) come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di  Stato).
          - 1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, numeri  335,  337  e  338,  sono
          sostituite,  rispettivamente,  dalle  tabelle  1,  2  e  3,
          allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C),  F)  e
          G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica  30
          aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A),  B),
          C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6,
          7, 8 e 9, allegate al  presente  decreto.  Nelle  dotazioni
          organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai
          decreti del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,
          numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle  dei  rispettivi
          ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle  medesime
          tabelle, nel testo vigente il giorno precedente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  della
          Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per
          l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di  Stato,
          le vacanze organiche nel  ruolo  dei  sovrintendenti  e  in
          quello degli ispettori, di cui alla tabella A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, come modificata dalla tabella 1, di cui  al  comma  1,
          del presente articolo, possono  essere  utilizzate  per  le
          assunzioni di agenti  anche  in  eccedenza  alla  dotazione
          organica del ruolo degli agenti e assistenti  di  cui  alla
          predetta   tabella   A.   Le   conseguenti   posizioni   di
          soprannumero nel  ruolo  degli  agenti  e  assistenti  sono
          riassorbite per effetto dei passaggi  per  qualunque  causa
          del   personale   del   predetto   ruolo   a   quello   dei
          sovrintendenti e degli ispettori. 
              3.   Entro   il   1°   gennaio   2021,   si    provvede
          all'ampliamento della  dotazione  organica  del  ruolo  dei
          sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          fino al raggiungimento  di  24.000  unita',  attraverso  la
          riduzione  della  dotazione  organica   dei   ruoli   degli
          operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla  tabella
          A, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          da  emanarsi  entro  il  31  dicembre  di   ciascun   anno,
          assicurando l'invarianza di spesa. 
              4. Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal
          presente Capo, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto: 
                a)  con  decreto  del  Ministro   dell'interno   sono
          individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma  8,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  337  del
          1982; 
                b) con regolamento di cui all'articolo 17,  comma  2,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
          alla revisione delle funzioni di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  anche  in
          attuazione  dell'  articolo  18,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 7 agosto 2016, n. 177. 
              5. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  e
          dei regolamenti di cui agli articoli 6,  comma  1,  lettera
          b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27,  comma  7,  27-bis,
          comma 1, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
          e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma  5,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6,
          31, comma 1, e 46,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre  2000,  n.  334,  continuano   ad   applicarsi   le
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso  pubblico  o
          interno, alle qualifiche dei ruoli e delle  carriere  della
          Polizia di Stato: 
                a) il prescritto titolo di  studio  e  l'abilitazione
          professionale   eventualmente   prevista   possono   essere
          conseguiti entro la data di svolgimento della prima  prova,
          anche preliminare; 
                b) l'iscrizione agli albi  o  elenchi  professionali,
          ove prevista, puo' essere  conseguita  entro  l'inizio  del
          prescritto  corso  di  formazione  iniziale,   purche'   il
          candidato  sia  in  possesso   di   idonea   documentazione
          attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. 
              7. Il titolo per l'accesso  al  ruolo  degli  agenti  e
          degli assistenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettera
          d), del decreto del Presidente della Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335, non e' richiesto per i volontari delle  Forze
          armate di cui all'articolo  703  e  all'articolo  2199  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31
          dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 
              7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico
          o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della
          Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui  al
          comma 13, i  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e
          attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e
          27-bis, comma 1, lettera c),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  di  cui  agli
          articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma  1,  secondo  periodo,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma  3,  e
          46, comma 2, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334,   si   considerano   in   possesso    dei    candidati
          esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento
          dello svolgimento dei rispettivi accertamenti.  L'eventuale
          acquisizione dei requisiti di cui al primo  periodo  in  un
          momento   successivo   all'espletamento   dei    rispettivi
          accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 
              7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico
          o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della
          Polizia di Stato, i titoli oggetto  di  valutazione  devono
          essere posseduti dai candidati alla data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          partecipazione al concorso.  L'eventuale  acquisizione  dei
          titoli,  ancorche'  aventi  efficacia  retroattiva,  in  un
          momento successivo non rileva ai fini del concorso. 
              7-quater. Le candidate ai concorsi per  l'accesso  alle
          qualifiche dei ruoli e  delle  carriere  della  Polizia  di
          Stato che si trovano in stato di gravidanza e  non  possono
          essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei  requisiti
          di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale,  e,   se
          previsto,  all'accertamento  dell'efficienza  fisica,  sono
          ammesse, d'ufficio, a sostenerli  nell'ambito  della  prima
          sessione concorsuale utile successiva  alla  cessazione  di
          tale stato di temporaneo impedimento, anche, per  una  sola
          volta, in deroga ai limiti di  eta'.  Il  provvedimento  di
          rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
          stato di temporaneo impedimento cessa in  data  compatibile
          con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
          Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni  annualmente
          autorizzate,  le  candidate  risultate  idonee  e  nominate
          vincitrici sono avviate alla frequenza del primo  corso  di
          formazione utile in aggiunta ai  relativi  frequentatori  o
          allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo  con
          la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
          per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
          con la medesima decorrenza economica dei frequentatori  del
          corso  di   formazione   effettivamente   frequentato.   La
          posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi
          ottenuti nell'ambito  dei  suddetti  concorso  e  corso  di
          formazione. 
              7-quinquies.  Costituiscono  causa  di  esclusione  dai
          concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli  e  alle  carriere
          della  Polizia   di   Stato   le   alterazioni   volontarie
          dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali  tatuaggi  e
          altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto   fisico   non
          conseguenti a interventi di natura comunque  sanitaria,  se
          visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme  indossata  o
          se, avuto riguardo alla loro  sede,  estensione,  natura  o
          contenuto, risultano deturpanti  o  indice  di  alterazioni
          psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro  della
          funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 
              7-sexies.  Per  coloro  che  accedono   ai   corsi   di
          formazione  per  il  personale  della  Polizia   di   Stato
          successivamente  al  loro   inizio,   il   numero   massimo
          consentito  di  giorni  di  assenza  e'   proporzionalmente
          ridotto in ragione  della  data  di  effettivo  accesso  al
          corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale
          della  Polizia  di  Stato  la  cui  durata  e'  individuata
          soltanto nel minimo  o  soltanto  nel  massimo,  il  numero
          massimo  delle  assenze  consentite  e'   proporzionalmente
          modificato in ragione dell'aumento o della riduzione  della
          durata effettiva di ciascun corso. 
              7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente
          ed agente tecnico della Polizia di Stato,  con  riferimento
          alle graduatorie finali relative alle riserve di posti  per
          volontari in ferma prefissata di cui all'articolo  703  del
          codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   l'assunzione   per
          scorrimento e il conseguente avvio al prescritto  corso  di
          formazione di soggetti risultati idonei  non  vincitori  e'
          consentita entro  e  non  oltre  trenta  giorni  decorrenti
          dall'inizio del prescritto corso di formazione. 
              8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          sono abrogati  i  commi  2  e  3  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 . 
              9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le
          parole:  «sempreche'  l'infermita'  accertata  ne  consenta
          l'ulteriore impiego» sono aggiunte le  seguenti:  «,  anche
          presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi  «Polizia
          di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei  ruoli  del
          personale  che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica   e
          tecnica.». 
              10. Nel ruolo d'onore di cui  all'articolo  65-ter  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.  334,  e'  iscritto
          anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
          sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli
          tecnici e tecnico-scientifici della Polizia  di  Stato.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le medesime  disposizioni
          ivi previste. Con decreto del capo della  polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le
          modalita' attuative del predetto articolo, comprese  quelle
          relative all'applicazione dello  stesso  al  personale  non
          direttivo e non dirigente. 
              11.  Con  decreto  del  capo  della   polizia-direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  sono  determinate  le
          modalita'  per  l'impiego  nella  Sezione  paralimpica  dei
          gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro»,  nell'ambito
          dei ruoli  tecnici  e  tecnico-scientifici,  del  personale
          inidoneo al servizio ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e  di  quello  che
          accede al ruolo  d'onore,  con  l'osservanza  dei  seguenti
          criteri: 
                a) individuazione del personale  da  impiegare  nella
          Sezione  paralimpica,  quali  atleti,  in  relazione   alle
          attitudini agonistiche dimostrate,  ovvero,  quali  tecnici
          sportivi,  in  relazione  al  possesso  delle  abilitazioni
          rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; 
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  «Polizia  di
          Stato-Fiamme oro», firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato  italiano  paralimpico   (CNP),   possano   essere
          riconosciuti  ai   fini   sportivi   e   possano   ottenere
          l'affiliazione alle federazioni sportive sulla  base  delle
          disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche  in
          deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
          il  riconoscimento  delle  societa'  e  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche; 
                c) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
          in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
          e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; 
                d)  applicazione,  in   quanto   compatibili,   delle
          disposizioni  relative  ai  gruppi  sportivi  «Polizia   di
          Stato-Fiamme oro». 
              11-bis. Dal  1°  gennaio  2017,  gli  appartenenti  che
          abbiano ottenuto l'iscrizione  nel  ruolo  d'onore  con  la
          qualifica di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale  di
          pubblica sicurezza  «sostituto  commissario»  o  di  perito
          superiore  tecnico  «sostituto   direttore   tecnico»,   se
          richiamati  in  servizio,  assumono,  rispettivamente,   la
          qualifica  di  sostituto   commissario   e   di   sostituto
          commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di
          qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione
          di  «sostituto  commissario»  o  di  «sostituto   direttore
          tecnico». 
              12. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' abrogato l' articolo 1, comma 261,  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266 . 
              13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici  e
          interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti
          di ammissibilita'  previsti  dai  relativi  bandi  sino  al
          termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello
          relativo ai limiti di eta'. I controlli relativi ai  titoli
          indicati tra  i  requisiti  di  ammissibilita'  oggetto  di
          dichiarazione sostitutiva di certificazione o  di  atto  di
          notorieta', per i  dichiaranti  non  gia'  assoggettati  ai
          controlli a campione svolti  durante  l'espletamento  delle
          procedure concorsuali, sono  effettuati,  limitatamente  ai
          vincitori di concorsi per  funzionari,  entro  la  data  di
          inizio del  prescritto  corso  di  formazione  iniziale  e,
          limitatamente ai vincitori dei concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli assistenti  e  agenti,  sovrintendenti  e  ispettori,
          entro la  data  di  conclusione  del  prescritto  corso  di
          formazione.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti
          articolazioni    dell'Amministrazione    della     pubblica
          sicurezza,   anche   mediante   richieste   rivolte    alle
          articolazioni   centrali   e   territoriali   delle   altre
          amministrazioni in possesso  della  documentazione  oggetto
          delle  dichiarazioni.   La   decadenza   dall'impiego   con
          efficacia retroattiva e' dichiarata, in  conseguenza  della
          mancata  veridicita'  del  contenuto  delle   dichiarazioni
          emersa in occasione dei controlli,  con  decreto  del  capo
          della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 
              13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per
          oggettive  esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
          consentono di ospitare tutti i  vincitori  delle  procedure
          scrutinali o concorsuali  interne  relative  alla  medesima
          annualita' presso gli  Istituti  di  Istruzione,  Centri  o
          Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i  corsi  di
          formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non  sia
          diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
          giuridica ed economica dei frequentatori del  primo  ciclo.
          Fermo restando quando previsto dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo,  l'anzianita'
          relativa di iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori
          sara' rideterminata sulla  base  degli  esiti  degli  esami
          sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 
              13-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  13-bis  si
          applicano anche ai vincitori di  concorso  pubblico,  ferma
          restando la decorrenza economica dal giorno  dell'effettiva
          immissione in servizio. 
              14. Le dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  della
          Polizia di Stato possono essere rideterminate  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  fermo  restando  il  volume
          organico complessivo e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  al  fine  di  adeguarne  la
          consistenza     alle     esigenze     di      funzionalita'
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
              15. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, ogni riferimento ai ruoli  dei  commissari  e  dei
          dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi  e
          dei  dirigenti   ovvero   alle   qualifiche   direttive   e
          dirigenziali della Polizia di  Stato  si  intende  inerente
          alle carriere dei  funzionari  di  Polizia  introdotte  dal
          presente   decreto.   Ogni   riferimento,   contenuto    in
          disposizioni normative vigenti il  giorno  precedente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alla
          qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo
          e medico capo si  intende,  inoltre,  inerente  anche  alla
          qualifica, rispettivamente, di vice questore, di  direttore
          tecnico superiore e di medico superiore. Ogni  riferimento,
          contenuto  in  disposizioni  normative  vigenti  il  giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  alle  qualifiche  di  vice   direttore   tecnico,
          direttore tecnico  e  direttore  tecnico  principale  della
          Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle
          qualifiche di  vice  commissario  tecnico,  di  commissario
          tecnico e di commissario capo tecnico. 
              15-bis. Ovunque ricorrano, le parole  «ruolo  direttivo
          ad esaurimento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ruolo
          direttivo»,  e  le  parole  «ruolo  direttivo  tecnico   ad
          esaurimento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ruolo
          direttivo tecnico». 
              15-ter. I giorni di assenza dal servizio  indebitamente
          fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il
          termine    indicato     dall'Amministrazione,     chiederne
          l'imputazione  ad  un  corrispondente  periodo  di  congedo
          ordinario sono commutati in aspettativa senza  assegni  non
          utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa  senza  assegni
          e' utile ad ogni altro effetto  in  assenza  di  colpa  del
          dipendente.» 
              - Per il testo vigente degli articoli 5  e  25-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle
          note all'articolo 4. 
              - Per il testo vigente degli articoli 6  e  27-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle
          note all'articolo 3. 
              - Per il testo vigente degli articoli 3, 31  e  46  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'articolo 7.