Art. 38
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio
2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella
D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono
inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2020.
6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati
idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con
decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di
anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al
31 dicembre 2020.
6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati
non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione
da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni
in vigore a tale data.»;
b) al comma 9:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono
aggiunte le seguenti: «, 6-ter»;
2) alla lettera d), le parole: «1º gennaio e il 31 dicembre
2010» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2010 e il 31
dicembre 2011»;
3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle
seguenti: «2012;»;
4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il
grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2015.»;
c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e
2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di
luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale
della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della
dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione e'
effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199.»;
d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1º gennaio 2017»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio,»;
e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data
del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti
di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di
valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei,
promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di
provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi
nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati
idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi
quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con
decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui
all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31
dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della
promozione di cui al presente comma.
15-quater. I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2
gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono
promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del
comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima
nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la
promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto
previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' pari a sei anni.
15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1°
gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di
maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012
e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di
valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado
promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199.
15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra
il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale
promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio
2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016
sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al
1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al
grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai
sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo
aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli
aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e
conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla
permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio
effettivo nel grado.
15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel
grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni.
15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di
maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel
grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a:
a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per
gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono
conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in deroga a quanto
previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a
scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del
requisito di anzianita' di grado di seguito indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
precedono nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado
promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma
3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una
"selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000
promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a
cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con
anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in
una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le
modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche'
l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale.»;
f) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1°
gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado,
in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita
la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il
personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di
cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199.»;
g) al comma 17:
1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti:
«16-bis e»;
2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;
h) al comma 19:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31
dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'
compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale e'
attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020, nell'ordine di
iscrizione del ruolo di provenienza;»;
2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1º gennaio e il 31
dicembre 2013»;
3) alla lettera f), la parola «2011» e' sostituita dalla
seguente: «2014»;
4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per l'anno
2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e
il 31 dicembre 2018;»;
5) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) per l'anno
2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e
il 31 dicembre 2019;»;
6) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) per
l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º
gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di
vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.»;
i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
«21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare
l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di
"cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale
sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche
speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel
ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le
aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di
"cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei
commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza
nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo
n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente
grado di maresciallo aiutante con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con
decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata
al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con
riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma
15-duodecies.»;
l) al comma 23:
1) alla lettera a):
1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;
1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del
65 per cento;» sono soppresse;
2) alla lettera b):
2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;
2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del
35 per cento» sono soppresse;
2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando
quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di
finanza puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un
concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da
trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri
capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore
a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui
all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo
qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui
alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui
all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta fino
alla meta'.»;
m) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal
Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del
possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito,
possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso
della qualifica di «perito selettore", conferita dalla competente
struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico
corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di
appartenenza.»;
n) al comma 29:
1) la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi»
fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o
aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione,
siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»;
o) il comma 34 e' abrogato;
p) dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
«35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di
grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella
terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita' di
grado pari o superiore a 12 anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a
tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le
seguenti anzianita' nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o piu' anni.»;
q) il comma 37 e' abrogato;
r) al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione
per l'anno 2021, gli ufficiali»;
s) al comma 40, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente:
«2024»;
t) al comma 42 la parola: «quarta» e' sostituita dalla
seguente: «seconda»;
u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
«42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento
per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario,
iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della
graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente
valutati per le due annualita' immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'
del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a
scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli
ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non
produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno
2021.»;
v) il comma 43 e' abrogato;
z) al comma 47, la lettera e) e' abrogata;
aa) al comma 52:
1) alla lettera d), le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
2) alla lettera e), la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2020»;
3) alla lettera f), la parola: «2019» e' sostituita dalla
seguente: «2021» e la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente:
«2018»;
4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo
normale con anzianita' giuridica di grado non successiva al 31
dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di grado non
antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»;
bb) al comma 53:
1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e
a» sono sostituite dalla seguente: «A»;
2) dopo le parole: «per l'avanzamento» sono aggiunte le
seguenti: «al grado di colonnello»;
3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le
seguenti: «, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto
della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento
ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso
successivo»;
cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti:
«56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per
i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto
aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al
grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale
e' fissato in una unita'. Conseguentemente, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto
decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata
l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei
colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla
composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo,
il Comandante generale puo' conferire una promozione al grado di
generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei
limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei
nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo
dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello
del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti
colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche
riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai
fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di
completamento dell'organico del
ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della
Guardia di finanza puo' disporre, fino all'anno 2025, una o piu'
procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto
ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le
modalita', nel numero e nei termini stabiliti con propria
determinazione. Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di
brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla
formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4
allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di
colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia
di finanza ha facolta' di non applicare la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto
legislativo e alla composizione delle relative aliquote di
avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la
vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e' colmata
con una promozione di un tenente colonnello della medesima
specialita' nell'anno 2032.»;
dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono
sostituite dalle seguenti: «per dodici unita' del ruolo esecutori»;
ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti:
«60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della
Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo
19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato
con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di
1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso
relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo all'anno
2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unita'
per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300
unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021, 400 unita' per
l'anno 2022 e 500 unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati
scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni,
dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette
posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi
indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A
tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo
27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le
modalita' di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto
legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso
l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata
in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla
nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data
di avvio del predetto corso.».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli
appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a
tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla
tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione
permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello
stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado
di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2,
del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del
personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i
brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017,
inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31
dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati
idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non
utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento,
sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio
2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A
tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente
di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo
decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31
dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento
della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono
nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi
con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1°
gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i
requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi
in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati
idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore
con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a
parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento
all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.
6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non
idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di
valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati
secondo le disposizioni in vigore a tale data.
6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1°
gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti
di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli
55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota
straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.
6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis,
giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado
superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono
nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con
riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.
6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis,
giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi
nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre
2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale
data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio
2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31
dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria
formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199 .
8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui
al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con
decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai
sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i
militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2, 6-ter e
8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le
aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere
capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate
secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2012;
e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;
e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri che
rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata
l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a
legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali,
allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel
ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per
effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli,
secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto
disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze
organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e
33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, possono essere progressivamente rimodulate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori»
fino a 28.702 unita', assicurando l'invarianza di spesa.
Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui
all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle
specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga
di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per
l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di
luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza in misura non superiore a
un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la
relativa valutazione e' effettuata ai sensi dell'articolo
57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al
1° gennaio 2017, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio, assumono il grado di luogotenente
di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e
con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata
nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1°
gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i
requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto
dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi
in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12,
giudicati:
a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado
superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono
nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con
riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle
aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017
e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel
quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle
disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo
ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio
ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente
alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti
modalita':
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Il giudizio espresso dalla commissione di cui
all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre
2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche
ai fini della promozione di cui al presente comma. I
marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017
e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a),
prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta,
dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il
requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere
posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle
aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni
dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, sono conferite anche mediante la procedura di
valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a
ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che
hanno il requisito di anzianita' di grado di seguito
indicato:
a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre
2013;
c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre
2014.
Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili
con il sistema a scelta per esami e' pari a 130. Alle
suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le
norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 17 gennaio 2002, n. 58 . I marescialli capo
promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parita' di
anzianita' assoluta, quelli promossi secondo il presente
comma.
15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio
permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data
hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,sono
inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata
al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la
medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di
provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56
del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-ter. I marescialli capo in servizio permanente,
inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre
2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente
ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono
promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020
secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il
giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo
55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31
dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento
della promozione di cui al presente comma.
15-quater. I marescialli capo con anzianita' compresa
dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in
un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se
giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in
ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo
posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo n. 199 del 1995.
15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianita'
compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la
permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti
a valutazione per la promozione al grado di maresciallo
aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e'
pari a sei anni.
15-sexies. Il personale in servizio permanente alla
data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva
il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa
tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in
una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione
al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado
promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita'
compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016
nonche' il personale promosso al grado di maresciallo
aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento
all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi
in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1°
gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la
promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto
previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del
comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
15-octies. I marescialli capo promossi al grado di
maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14,
nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31
dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono
la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla
permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei
anni di servizio effettivo nel grado.
15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella
D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
e fermi restando gli altri requisiti, per il personale
promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del
comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere
sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di
luogotenente e' pari a 6 anni.
15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella
D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
e fermi restando gli altri requisiti, per il personale
promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del
comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per
essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del
grado di luogotenente e' pari a:
a) sei anni, per i marescialli capo con anzianita'
compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita'
compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.
15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma
15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a
maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330
unita' annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione
a scelta per esami riservate ai marescialli capo in
possesso del requisito di anzianita' di grado di seguito
indicato:
a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;
b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;
c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.
Alle suddette procedure valutative continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I
marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel
ruolo, a parita' di anzianita' assoluta, i parigrado
promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.
15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo
58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, e' indetta una "selezione per titoli» straordinaria
per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di
luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono
partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con
anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si
trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per
l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione
dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione
del Comandante generale.
16. Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre
2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado,
in deroga alla permanenza prevista dall' articolo 4, comma
2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che
non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11
dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di
«qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017. Al
fine dell'accertamento del possesso dei prescritti
requisiti, il personale di cui al presente comma e'
valutato dalla commissione di cui agli articoli 55- bis del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati
scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro
stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente
decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro
anni di anzianita' nel grado.
16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al
1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di
permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista
dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita
la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1°
gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei
prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma
e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
17. Per il conseguimento della qualifica di «qualifica
speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga
alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma
2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli
appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al
comma 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre
2017, sono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017
che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre
2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con
decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento
del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui
al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione
straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine
di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di
valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della
qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri
requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista
dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita'
compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:
1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il
31 dicembre 2016;
2) che rivestivano il grado di brigadiere con
anzianita' fino al 31 dicembre 2011;
3) che rivestivano il grado di brigadiere con
anzianita' compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre
2012.
Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica
speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio 2020,
nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;
e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano
il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1º
gennaio e il 31 dicembre 2013;
f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano
il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2014;
g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianita'
compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018;
h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianita'
compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019;
h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con
anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020
che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianita'
fino al 31 dicembre 2010.
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si
trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al
periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34
dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la
qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1°
ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei
prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma
e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria
formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente
ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri
requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in
deroga a quanto indicato dall'articolo 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento
della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente:
a) per il personale che riveste il grado di
maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
b) per il personale che riveste il grado di
maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2007: 2 anni;
c) per il personale che riveste il grado di
maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2008: 3 anni.
21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
della qualifica di «cariche speciali», e' formata
un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i
luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di
«cariche speciali» a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I
medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi
con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della
qualifica di «cariche speciali», riservate ai luogotenenti
promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e
15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista
dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199
del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:
a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il
precedente grado di maresciallo aiutante con anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre
2013;
c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2014;
d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2015;
e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con
anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre
2016;
f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi
con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota
determinata al 31 dicembre 2016;
g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi
con riferimento alla «selezione per titoli» di cui al comma
15-duodecies.»;
22. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli
appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e'
richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli
articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero
congedato entro la stessa data.
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37,
comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, gli allievi
marescialli sono tratti mediante:
a) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma
1, lettera a): nel primo anno, nella misura del 50 per
cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella
misura del 60 per cento;
b) il concorso di cui al predetto articolo 35, comma
1, lettera b): nel primo anno, nella misura del 50 per
cento; nel secondo, terzo, quarto e quinto anno, nella
misura del 40 per cento. Fermo restando quanto previsto
dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza
puo' bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un
concorso straordinario per titoli per 150 allievi
marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto
all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in
servizio permanente che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, abbiano un'eta' anagrafica non inferiore a 55
anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui
all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno
solare, i brigadieri capo qualifica speciale che
partecipano al concorso straordinario di cui alla presente
lettera non possono partecipare ai concorsi previsti
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di
formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le
modalita' di cui all'articolo 48 del medesimo decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta
fino alla meta'.
24. In deroga a quanto previsto dall' articolo 36,
comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo
35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e'
richiesto il possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari.
Per il medesimo concorso, il Comandante generale della
Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso
per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di
cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti
da riservare al personale in possesso di laurea triennale,
individuandone le relative classi.
24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette
dal Corpo della guardia di finanza, ai fini
dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale
previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati
ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di
«perito selettore», conferita dalla competente struttura
del Ministero della difesa, previo superamento di specifico
corso organizzato nell'ambito della predetta
amministrazione di appartenenza.
25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali
del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di
Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o
alla navigazione.
26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli
articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi,
in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94 .
27. Il 50 per cento dei posti per il concorso di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato:
a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi,
marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia
di finanza, in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai
marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del
Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea
triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 .
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27
possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al
grado di maggiore se hanno conseguito la laurea
specialistica o magistrale in una delle materie indicate
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69 .
29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni
dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza puo'
bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo
le modalita' e procedure previste dal bando, per 70
sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in
servizio permanente con tre anni di anzianita' nel grado in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal
bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica
finale non inferiore a «eccellente» o equivalente. Nel
bando puo' essere prevista una riserva non superiore al 25
per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti,
in possesso dei medesimi requisiti e di una delle
specializzazioni dei servizi navale o aereo, che
nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione,
siano stati impiegati quali specializzati nel relativo
servizio. I posti non coperti nell'ambito della predetta
riserva sono devoluti a favore della quota non
riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso
contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono
ammessi, se in servizio permanente, alla frequenza di un
corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al
termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo
normale - comparto speciale e sono iscritti in ruolo, con
decorrenza successiva alla conclusione dell'attivita'
formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine
corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12,
del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le
modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi
comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le
cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei
frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi
sono stabiliti con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo
6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001
.
32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli
ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in
sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche
presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili
fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Con decorrenza dal 2 luglio 2017, con
determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza:
a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della
guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del
medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e
l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita;
b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del
Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale
- comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e
l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita;
c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del
Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale
- comparto speciale, conservando il grado rivestito e
l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita.
34. (Abrogato)
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di
permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi,
ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per
l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di
cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente
decreto. Per la formazione delle aliquote a partire dal
2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7
anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono
inseriti nella prima aliquota di valutazione.
35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:
a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con
anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini
dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono
aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a 12
anni;
b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale
promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini
dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le
seguenti anzianita' nel grado:
- 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2ª aliquota: 9 e 10 anni;
- 3ª aliquota: 13 o piu' anni.
36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti,
nonche' nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai
sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data
del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente
decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni
transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 .
37. (Abrogato)
38. Fino alla formazione delle aliquote di valutazione
per l'anno 2021, gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale
e speciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore,
devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota
di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello,
nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi.
39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1
allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come
modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al
grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti
degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi
di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali
in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
40. La promozione di cui all' articolo 21, comma 7-ter,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita
a partire dall'anno 2024.
41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo
normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28,
comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . I
predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in
un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino
all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti
ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel
primo anno, 2 promozioni nel secondo.
42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto
speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di
inclusione in aliquota per la seconda valutazione dei
tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal
presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti
ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria
di merito e il numero delle promozioni e' stabilito
annualmente dal Comandante generale della Guardia di
finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di
valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e
paritari tassi di avanzamento.
42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di
avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale
- comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta
valutazione nella prima meta' della graduatoria di merito,
possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le
due annualita' immediatamente successive.
42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'esito
della valutazione a scelta, a cura della commissione
superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce
effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno
2021
43. (Abrogato)
44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per
l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi,
con esclusivo riferimento alla forma di avanzamento, le
tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018,
sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento
al grado di maggiore i capitani del ruolo normale -
comparto speciale con anzianita' di grado 2011 e
antecedente.
45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto
ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale e'
considerato equivalente all'impiego dei parigrado del
comparto aeronavale.
46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto
e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando
previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle
aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore sono ridotti di 31 giorni.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata
degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale,
sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero
delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo
normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita';
b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2010. Per il medesimo anno, il
numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1
annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come
modificata dal presente decreto, e' incrementato di n. 1
unita';
c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2012;
d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari o
anteriore al 1° luglio 2014;
e) (Abrogata)
48. I generali di brigata del soppresso ruolo
aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio
permanente alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di
eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi
ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di
finanza in servizio permanente al 2 luglio 2017 possono
chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei
limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione di
cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo
della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio
2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di
eta' per il collocamento in congedo previsti il giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in
servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale
del Corpo della guardia di finanza possono presentare,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale
- comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i
predetti ufficiali devono:
a) possedere almeno uno dei seguenti brevetti o
specializzazioni:
1) specializzazione di comandante di stazione
navale o di comandante di unita' navale;
2) brevetto di pilota militare ovvero brevetto
militare di pilota di elicottero;
3) specialista di elicottero o di aeroplano;
b) essere stati impiegati per almeno otto anni
nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un
biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente
al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono stabilite le modalita' di transito e di
iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli
ufficiali della Guardia di finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione
al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia
economico-finanziaria sono ammessi:
a) per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i
maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non successiva al 31 dicembre 2016;
b) per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i
maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non successiva al 31 dicembre 2016;
c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i
maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non successiva al 31 dicembre 2016;
d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i
maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non successiva al 31 dicembre 2017;
e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020 e i
maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31
dicembre 2017;
f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021 e i
maggiori con anzianita' di grado non successiva al 31
dicembre 2018. Il requisito relativo al grado deve essere
posseduto alla data di indizione del concorso;
f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i
maggiori del ruolo normale con anzianita' giuridica di
grado non successiva al 31 dicembre 2019;
f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i
tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno 2026,
i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;
f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno
2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno 2028,
i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;
f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029,
i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.
53. A parita' di altri titoli, l'essere dichiarati
vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di
polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della
legge 24 ottobre 1966, n. 887, costituisce titolo
preferenziale per l'avanzamento al grado di colonnello,
rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al
conseguimento del titolo stesso al termine del relativo
biennio di formazione, sempreche' la frequenza del corso
sia effettiva all'atto della valutazione da parte della
commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato
sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo.
54. Il maestro direttore in servizio permanente alla
data di entrata in vigore del presente decreto e' valutato
per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla
nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza
nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla
tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, come modificata dal presente decreto.
55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della
Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai
sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio
presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in
essere alla stessa data, sono archiviate.
56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al
grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto
ordinario e' fissato in otto unita'.
56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7
della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del
ruolo normale - comparto aeronavale:
a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle
promozioni al grado di generale di brigata del ruolo
normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'.
Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo
28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto
legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni e' formata
l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado
superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto
aeronavale;
b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla
composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo
del ruolo, il Comandante generale puo' conferire una
promozione al grado di generale di divisione del ruolo
normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni
previste per il medesimo periodo.
56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza
dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a
partire dal primo dei predetti anni, le promozioni
complessive al grado di colonnello del ruolo normale -
comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n.
1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,
sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei
tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante
generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in
possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.
56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di
completamento dell'organico del
ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante
generale della Guardia di finanza puo' disporre, fino
all'anno 2025, una o piu' procedure per il transito di
ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo
tecnico-logistico-amministrativo, con le modalita', nel
numero e nei termini stabiliti con propria determinazione.
Resta ferma l'applicabilita' del disposto di cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
69.
56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di
brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino
alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica
la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in
vigore del presente comma.
56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di
colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:
a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della
Guardia di finanza ha facolta' di non applicare la
disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai
transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo
e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento.
Per il comparto sanitario - specialita' psicologia, la
vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030
e' colmata con una promozione di un tenente colonnello
della medesima specialita' nell'anno 2032.
57. L'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel testo vigente il
giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o
hanno svolto servizio militare volontario, di leva e di
leva prolungato al medesimo giorno precedente.
58. I marescialli aiutanti luogotenenti, appartenenti
al ruolo degli esecutori della Banda della Guardia di
finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado
di luogotenente conservando l'anzianita' di grado
corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica
di luogotenente. Gli stessi, se in possesso di anzianita'
nel grado superiore o uguale a quella prevista dalla
tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti
in un'aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017 per il
conferimento della qualifica di cariche speciali.
L'attribuzione della citata qualifica ha decorrenza 1°
ottobre 2017.
59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli
esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio
alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota
straordinaria formata alla medesima data e, se in possesso
di anzianita' di grado uguale o superiore a quella
stabilita' dalla tabella G allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, come modificata dal presente
decreto, sono valutati e promossi al grado di luogotenente
con anzianita' 1° gennaio 2017. Per la successiva
attribuzione della qualifica di cariche speciali, ai fini
del compimento del periodo minimo di permanenza previsto
dalla tabella G allegata al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, come modificata dal presente decreto, e'
computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata nel
precedente grado. Se da tale computo risulta un'anzianita'
uguale o superiore a quanto previsto dalla richiamata
tabella G, detto personale e' inserito in un'aliquota
straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della
qualifica di cariche speciali ha decorrenza 1° ottobre
2017, in ordine di ruolo dopo i luogotenenti cariche
speciali di cui al comma 58.
60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote richiamate
ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui
all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 .
60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza
non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e'
stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del
mandato amministrativo o politico, e comunque per un
periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito
nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente con
il grado rivestito e con le esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione.
60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 e' bandito, con
determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza, un concorso straordinario per dodici unita' del
ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di
finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla
data di indizione della procedura concorsuale, risultino in
servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno
due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti
di eta', ai militari in possesso degli altri requisiti
previsti dall' articolo 3, commi 1, lettera a), e 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 2004, n. 287 . Le prove d'esame consistono
nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta
del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di
musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla
tecnica dello strumento suonato. La commissione
esaminatrice del concorso e' costituita ai sensi dell'
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 2004, n. 287 . I vincitori di concorso sono
inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche
esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia
di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale,
nella terza parte B di cui all' articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente
al grado di maresciallo ordinario.
60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo
periodo dell' articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con
riferimento alle promozioni al grado di generale di
divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al
1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico
previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al
medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo
della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali
previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, e' incrementato con le modalita' di cui al
medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unita'
soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso
relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo
all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno
2022 e 550 unita' per il concorso relativo all'anno 2023,
di cui, rispettivamente, 300 unita' per l'anno 2020, 350
unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno 2022 e 500
unita' per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e,
per le restanti 50 unita' per ciascuno dei predetti anni,
dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del
predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al
completo riassorbimento delle predette posizioni
soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi
indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1°
gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unita'
soprannumerarie e' fissato:
a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita';
b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita';
c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita';
d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'.
Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28 e
29 del medesimo decreto legislativo, puo' essere ridotta
fino alla meta'.
60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione
presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla
data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al
corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di
pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la
ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data
di avvio del predetto corso.»
- Per il testo vigente degli articoli 4, 28, 36, 48 e
56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'articolo 26.
- Le tabelle D/1 e D/2 allegate al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse), modificate dal presente decreto, riguardano,
rispettivamente, la progressione di carriera per il
personale appartenente al ruolo «sovrintendenti» e la
progressione di carriera degli appartenenti al ruolo
«ispettori».
- Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, reca:
«Regolamento recante disposizioni integrative e correttive
al provvedimento di regolamentazione delle procedure di
valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado
di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.».
- Per il testo vigente degli articoli 26, 28, 31 e 32
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note
all'articolo 27.
- Per il testo vigente delle tabelle 1 e 4 allegate al
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), v. nelle tabelle allegate al
presente decreto.