Art. 38 
 
 
          Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1°  gennaio
2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella
D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  salvo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56  dello  stesso  decreto,  sono
inclusi in un'aliquota straordinaria di  valutazione  formata  al  1°
gennaio 2020. 
      6-ter. I vice brigadieri  di  cui  al  comma  6-bis,  giudicati
idonei  all'avanzamento,  sono  promossi  al  grado   superiore   con
decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo,  a  parita'  di
anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota  formata  al
31 dicembre 2020. 
      6-quater. I vice brigadieri di cui al  comma  6-bis,  giudicati
non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione
da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni
in vigore a tale data.»; 
    b) al comma 9: 
      1) all'alinea, dopo  le  parole:  «di  cui  ai  commi  2»  sono
aggiunte le seguenti: «, 6-ter»; 
      2) alla lettera d), le parole: «1º gennaio  e  il  31  dicembre
2010» sono sostituite dalle  seguenti:  «1º  gennaio  2010  e  il  31
dicembre 2011»; 
      3) alla lettera e), le parole: «2011.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2012;»; 
      4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
        «e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianita' compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; 
        e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianita'  compresa
fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; 
        e-quater) per l'anno 2024, i brigadieri  che  rivestivano  il
grado di vicebrigadiere con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
il 31 dicembre 2015.»; 
    c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli  anni  2025  e
2026» fino alla fine della lettera sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'anno 2023 il numero  delle  promozioni  annuali  al  grado  di
luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante  generale
della guardia di finanza in misura non superiore a  un  quinto  della
dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa  valutazione  e'
effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199.»; 
    d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1º gennaio  2017»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti  nel  ruolo  d'onore  e
richiamati in servizio,»; 
    e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 
      «15-bis. I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra  il
1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio  permanente  alla  data
del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti
di cui alla tabella D/2 allegata al  decreto  legislativo  12  maggio
1995,  n.  199,  sono  inclusi  in   un'aliquota   straordinaria   di
valutazione formata al  1°  gennaio  2020  e,  se  giudicati  idonei,
promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine  del  ruolo  di
provenienza, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  55  e  56  del
medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995. 
      15-ter. I marescialli  capo  in  servizio  permanente,  inclusi
nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre  2019,  giudicati
idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi
quadri  di  avanzamento,  sono  promossi  al  grado   superiore   con
decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A  tal  fine,  il  giudizio  espresso  dalla   commissione   di   cui
all'articolo 55-bis con riferimento alla  predetta  aliquota  del  31
dicembre 2019  e'  valido  anche  ai  fini  del  conseguimento  della
promozione di cui al presente comma. 
      15-quater. I marescialli capo con  anzianita'  compresa  dal  2
gennaio 2012  al  31  dicembre  2013,  sono  inclusi  in  un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono
promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere  dal  1°
gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del
comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56  del
decreto legislativo n. 199 del 1995. 
      15-quinquies. Per i marescialli capo  con  anzianita'  compresa
tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019,  la  permanenza  minima
nel grado richiesta  per  essere  sottoposti  a  valutazione  per  la
promozione al grado di  maresciallo  aiutante,  in  deroga  a  quanto
previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 199, e' pari a sei anni. 
      15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1°
gennaio  2020,  che  al  31  dicembre  2016  rivestiva  il  grado  di
maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio  2012
e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una  aliquota  straordinaria  di
valutazione formata al  1°  gennaio  2020  e,  se  giudicato  idoneo,
consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di  ruolo,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo  posto  dopo  i  parigrado
promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta  fermo
quanto previsto dagli articoli 55 e 56  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199. 
      15-septies. I marescialli aiutanti con anzianita' compresa  tra
il 1° gennaio 2016  e  il  31  dicembre  2016  nonche'  il  personale
promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza  1°  gennaio
2017 con riferimento all'aliquota determinata  al  31  dicembre  2016
sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata  al
1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la  promozione  al
grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella  D/2
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo  i  parigrado  promossi  ai
sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
      15-octies. I marescialli capo promossi al grado di  maresciallo
aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche'  i  marescialli
aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa  tra  il  1°
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a  valutazione  e
conseguono la promozione al grado di  luogotenente,  in  deroga  alla
permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n.  199,  al  compimento  di  sei  anni  di  servizio
effettivo nel grado. 
      15-nonies. In  deroga  a  quanto  previsto  dalla  tabella  D/2
allegata al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  199  e  fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al  grado  di
maresciallo aiutante ai sensi del comma  15-ter,  la  permanenza  nel
grado  richiesta  per  essere  sottoposti  a   valutazione   per   il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni. 
      15-decies. In  deroga  a  quanto  previsto  dalla  tabella  D/2
allegata al decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.  199  e  fermi
restando gli altri requisiti, per il personale promosso al  grado  di
maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza  nel
grado  richiesta  per  essere  sottoposti  a   valutazione   per   il
conseguimento del grado di luogotenente e' pari a: 
        a) sei anni, per i marescialli capo con  anzianita'  compresa
tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
        b) sette anni, per i marescialli capo con anzianita' compresa
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. 
      15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma  15,  per
gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo  aiutante  sono
conferite, nella misura di 330 unita' annuali e in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a
scelta per esami  riservate  ai  marescialli  capo  in  possesso  del
requisito di anzianita' di grado di seguito indicato: 
        a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; 
        b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; 
        c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019. 
  Alle suddette procedure  valutative  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai  sensi
dell'articolo 58 del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199
precedono nel ruolo, a parita' di anzianita'  assoluta,  i  parigrado
promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma. 
      15-duodecies. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma
3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e'  indetta  una
"selezione per titoli" straordinaria per  il  conferimento  di  1.000
promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021  a
cui possono  partecipare,  a  domanda,  i  marescialli  aiutanti  con
anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non  si  trovino  in
una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a),  b)
e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e  le
modalita'    per    l'effettuazione    della    selezione,    nonche'
l'individuazione  dei  titoli  da   valutare   sono   stabiliti   con
determinazione del Comandante generale.»; 
    f) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: 
      «16-bis. Agli appuntati scelti in  servizio  permanente  al  1°
gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado,
in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita
la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti  requisiti,  il
personale di cui al presente comma e' valutato dalla  commissione  di
cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
199.»; 
    g) al comma 17: 
      1) dopo le parole: «comma 16  e»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«16-bis e»; 
      2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»; 
    h) al comma 19: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) per l'anno 2020, i brigadieri capo: 
          1) con anzianita' compresa  fra  il  1º  gennaio  e  il  31
dicembre 2016; 
          2) che rivestivano il grado di  brigadiere  con  anzianita'
fino al 31 dicembre 2011; 
          3) che rivestivano il grado di  brigadiere  con  anzianita'
compresa tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2012. 
  Al personale di cui ai numeri 1) e  2)  la  qualifica  speciale  e'
attribuita  con  decorrenza  dal  1º  gennaio  2020,  nell'ordine  di
iscrizione del ruolo di provenienza;»; 
      2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010»  sono
sostituite dalle seguenti: «compresa  fra  il  1º  gennaio  e  il  31
dicembre 2013»; 
      3) alla lettera  f),  la  parola  «2011»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2014»; 
      4) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g)  per  l'anno
2023, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º  gennaio  e
il 31 dicembre 2018;»; 
      5) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  per  l'anno
2024, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1º  gennaio  e
il 31 dicembre 2019;»; 
      6) dopo la lettera h) e'  inserita  la  seguente:  «h-bis)  per
l'anno 2025, i brigadieri capo con  anzianita'  compresa  fra  il  1º
gennaio  e  il  31  dicembre  2020  che  rivestivano  il   grado   di
vicebrigadiere con anzianita' fino al 31 dicembre 2010.»; 
    i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti: 
      «21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine  di  assicurare
l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della  qualifica  di
"cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella  quale
sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019. 
  Ai predetti luogotenenti e' attribuita  la  qualifica  di  "cariche
speciali" a decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  previa  verifica  del
possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  34,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi  prendono  posto  nel
ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 
      21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le
aliquote  di  valutazione  per  l'attribuzione  della  qualifica   di
"cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai  sensi  dei
commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza
nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo
n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze: 
        a) per l'anno 2021,  coloro  che  rivestivano  il  precedente
grado di maresciallo aiutante  con  anzianita'  compresa  fra  il  1°
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
        b) per l'anno 2022, i  marescialli  aiutanti  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; 
        c) per l'anno 2023, i  marescialli  aiutanti  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; 
        d) per l'anno 2024, i  marescialli  aiutanti  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; 
        e) per l'anno 2025, i  marescialli  aiutanti  con  anzianita'
compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; 
        f) per l'anno  2026,  i  marescialli  aiutanti  promossi  con
decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento  all'aliquota  determinata
al 31 dicembre 2016; 
        g) per l'anno  2027,  i  marescialli  aiutanti  promossi  con
riferimento  alla  "selezione   per   titoli"   di   cui   al   comma
15-duodecies.»; 
    l) al comma 23: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) le parole: «nel secondo e terzo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 
        1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella  misura  del
65 per cento;» sono soppresse; 
    2) alla lettera b): 
      2.1) le parole: «nel secondo  e  terzo  anno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»; 
      2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella  misura  del
35 per cento» sono soppresse; 
      2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando
quanto previsto dalla presente lettera, il  Corpo  della  guardia  di
finanza puo' bandire,  per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  un
concorso straordinario per titoli  per  150  allievi  marescialli  da
trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico,  dai  brigadieri
capo qualifica speciale in servizio  permanente  che,  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso, abbiano un'eta' anagrafica non  inferiore
a 55 anni e siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di  cui
all'articolo 36, comma 5, lettera  a),  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199. Nel medesimo  anno  solare,  i  brigadieri  capo
qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario  di  cui
alla presente lettera non possono partecipare  ai  concorsi  previsti
dall'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199.  La  durata  del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
199, svolto secondo le modalita' di cui all'articolo 48 del  medesimo
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, puo' essere ridotta  fino
alla meta'.»; 
    m) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
      «24-bis. Nell'ambito delle procedure  reclutative  indette  dal
Corpo  della  guardia  di  finanza,  ai  fini  dell'accertamento  del
possesso del profilo  attitudinale  previsto  per  il  ruolo  ambito,
possono essere impiegati ufficiali del  medesimo  Corpo  in  possesso
della qualifica di «perito  selettore",  conferita  dalla  competente
struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico
corso  organizzato  nell'ambito  della  predetta  amministrazione  di
appartenenza.»; 
      n) al comma 29: 
        1) la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «tre»; 
        2) le parole da: «, che hanno  frequentato  specifici  corsi»
fino  a  «nella  predetta  specializzazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di una  delle  specializzazioni  dei  servizi  navale  o
aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di  formazione,
siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»; 
      o) il comma 34 e' abrogato; 
      p) dopo il comma 35 e' inserito il seguente: 
        «35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35: 
          a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita' di
grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini  dell'inclusione  nella
terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianita'  di
grado pari o superiore a 12 anni; 
          b) per i tenenti colonnelli del ruolo  normale  promossi  a
tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote  di
valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono  richieste  le
seguenti anzianita' nel grado: 
          - 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni; 
          - 2ª aliquota: 9 e 10 anni; 
          - 3ª aliquota: 13 o piu' anni.»; 
      q) il comma 37 e' abrogato; 
      r) al comma 38, le  parole:  «Gli  ufficiali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote  di  valutazione
per l'anno 2021, gli ufficiali»; 
      s) al comma 40, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente:
«2024»; 
      t)  al  comma  42  la  parola:  «quarta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «seconda»; 
      u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: 
        «42-bis. Fino alla formazione delle aliquote  di  avanzamento
per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario,
iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima meta' della
graduatoria di  merito,  possono  chiedere  di  essere  ulteriormente
valutati per le due annualita' immediatamente successive. 
        42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli  di  funzionalita'
del Corpo della guardia  di  finanza,  l'esito  della  valutazione  a
scelta, a cura della  commissione  superiore  di  avanzamento,  degli
ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non
produce effetti  ai  fini  delle  promozioni  attribuibili  nell'anno
2021.»; 
      v) il comma 43 e' abrogato; 
      z) al comma 47, la lettera e) e' abrogata; 
      aa) al comma 52: 
        1) alla  lettera  d),  le  parole:  «1°  gennaio  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
        2) alla lettera e), la parola:  «2019»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2020»; 
        3) alla lettera f), la parola:  «2019»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2021» e la parola: «2017» e'  sostituita  dalla  seguente:
«2018»; 
        4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: 
          «f-bis) per il  corso  che  ha  inizio  nell'anno  2024,  i
tenenti colonnelli del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
grado non antecedente al 1° gennaio  2022  e  i  maggiori  del  ruolo
normale con anzianita'  giuridica  di  grado  non  successiva  al  31
dicembre 2019; 
          f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti
colonnelli del ruolo normale con anzianita' giuridica  di  grado  non
antecedente al 1° gennaio 2022; 
          f-quater) per il corso che  ha  inizio  nell'anno  2026,  i
tenenti colonnelli del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
grado non antecedente al 1° gennaio 2022; 
          f-quinquies) per il corso che ha inizio nell'anno  2027,  i
tenenti colonnelli del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023; 
          f-sexies) per il corso che  ha  inizio  nell'anno  2028,  i
tenenti colonnelli del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
grado non antecedente al 1° gennaio 2023; 
          f-septies) per il corso che ha  inizio  nell'anno  2029,  i
tenenti colonnelli del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»; 
      bb) al comma 53: 
        1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma  52  e
a» sono sostituite dalla seguente: «A»; 
        2) dopo le  parole:  «per  l'avanzamento»  sono  aggiunte  le
seguenti: «al grado di colonnello»; 
        3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono  aggiunte  le
seguenti: «, sempreche' la frequenza del corso sia effettiva all'atto
della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento
ovvero l'interessato sia stato ammesso alla  frequenza  di  un  corso
successivo»; 
      cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti: 
        «56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7  della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per
i colonnelli e i generali di brigata del  ruolo  normale  -  comparto
aeronavale: 
          a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle  promozioni  al
grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto  aeronavale
e' fissato in  una  unita'.  Conseguentemente,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 28, comma  1,  lettera  c-bis),  del  predetto
decreto legislativo n.  69/2001,  per  i  suddetti  anni  e'  formata
l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al  grado  superiore  dei
colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale; 
          b) per il periodo dal  2025  al  2028,  in  relazione  alla
composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo,
il Comandante generale puo' conferire  una  promozione  al  grado  di
generale di divisione del ruolo normale  -  comparto  aeronavale  nei
limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo. 
        56-ter. Per gli anni dal 2022 al  2026,  in  conseguenza  dei
nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire  dal  primo
dei predetti anni, le promozioni complessive al grado  di  colonnello
del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna  7  della
tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,
sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote  dei  tenenti
colonnelli con provvedimento del  Comandante  generale,  avuto  anche
riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli  valutabili  ai
fini dell'avanzamento. 
        56-quater.  In  relazione  alle  esigenze  funzionali  e   di
completamento                    dell'organico                    del
ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale  della
Guardia di finanza puo' disporre, fino  all'anno  2025,  una  o  piu'
procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale  -  comparto
ordinario   al   ruolo   tecnico-logistico-amministrativo,   con   le
modalita',  nel  numero  e  nei   termini   stabiliti   con   propria
determinazione. Resta ferma  l'applicabilita'  del  disposto  di  cui
all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
        56-quinquies. Per  l'avanzamento  al  grado  di  generale  di
brigata  del  ruolo   tecnico-logistico-amministrativo,   fino   alla
formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4
allegata al decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  vigente  il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma. 
        56-sexies.  Con  riferimento  alle  promozioni  al  grado  di
colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo: 
          a) fino all'anno 2020, non si  applica  l'articolo  26  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
          b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia
di finanza ha facolta'  di  non  applicare  la  disposizione  di  cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto
legislativo  e  alla  composizione   delle   relative   aliquote   di
avanzamento. Per il comparto sanitario - specialita'  psicologia,  la
vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 e'  colmata
con  una  promozione  di  un  tenente   colonnello   della   medesima
specialita' nell'anno 2032.»; 
      dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo  esecutori»  sono
sostituite dalle seguenti: «per dodici unita' del ruolo esecutori»; 
      ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti: 
        «60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti  del  Corpo  della
Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo
19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e'  incrementato
con le modalita' di cui al medesimo articolo 19, per  un  massimo  di
1.750 unita' soprannumerarie, suddivise in 350 unita' per il concorso
relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo  all'anno
2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno 2022 e 550  unita'
per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente,  300
unita' per l'anno 2020, 350 unita' per l'anno 2021,  400  unita'  per
l'anno 2022 e 500 unita' per  l'anno  2023,  tratte  dagli  appuntati
scelti e, per le restanti 50 unita' per ciascuno dei  predetti  anni,
dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199. Al  completo  riassorbimento  delle  predette
posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i  concorsi
indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A
tal fine, il numero massimo delle unita' soprannumerarie e' fissato: 
          a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita'; 
          b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita'; 
          c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita'; 
          d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'. 
  Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di  cui  all'articolo
27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo  le
modalita'  di  cui  agli  articoli  28  e  29  del  medesimo  decreto
legislativo, puo' essere ridotta fino alla meta'. 
        60-sexies. Per gli ufficiali  allievi  in  formazione  presso
l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il
conseguimento del brevetto di pilota  militare  successivamente  alla
nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo  2161
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta dalla data
di avvio del predetto corso.». 
 
          Note all'art. 38: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  36  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.  Gli
          appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a
          tale data hanno gia'  maturato  i  requisiti  di  cui  alla
          tabella B allegata al decreto legislativo 12  maggio  1995,
          n. 199, sono sottoposti  a  valutazione  dalla  commissione
          permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis  dello
          stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi  al  grado
          di appuntato scelto con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10,  comma  2,
          del predetto decreto. 
              2. In deroga  alle  disposizioni  sull'avanzamento  del
          personale del ruolo sovrintendenti di cui  all'articolo  16
          del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   199,   i
          brigadieri in  servizio  permanente  al  1°  gennaio  2017,
          inclusi nelle aliquote di  valutazione  determinate  al  31
          dicembre  2016,  prima  e  seconda  valutazione,  giudicati
          idonei, iscritti in  quadro  e  non  promossi  perche'  non
          utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di  avanzamento,
          sono promossi al grado superiore con decorrenza 1°  gennaio
          2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A
          tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente
          di avanzamento di  cui  all'articolo  55-bis  del  medesimo
          decreto legislativo, con riferimento alle  aliquote  al  31
          dicembre 2016, e' valido anche ai  fini  del  conseguimento
          della promozione di cui al presente comma. 
              3. I militari promossi ai sensi del comma  2  precedono
          nel ruolo, a parita' di anzianita',  i  parigrado  promossi
          con le aliquote del 31 dicembre 2017. 
              4. I vice  brigadieri  in  servizio  permanente  al  1°
          gennaio 2017 e che  a  tale  data  hanno  gia'  maturato  i
          requisiti di cui  alla  tabella  D/1  allegata  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo  quanto  previsto
          dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto,  sono  inclusi
          in un'aliquota straordinaria di valutazione formata  al  1°
          gennaio 2017. 
              5. I vice brigadieri  di  cui  al  comma  4,  giudicati
          idonei all'avanzamento, sono promossi  al  grado  superiore
          con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a
          parita' di  anzianita',  quelli  promossi  con  riferimento
          all'aliquota formata al 31 dicembre 2017. 
              6. I vice brigadieri di cui al comma 4,  giudicati  non
          idonei  all'avanzamento,  sono  inclusi  nell'aliquota   di
          valutazione da determinare al 31 dicembre 2017  e  valutati
          secondo le disposizioni in vigore a tale data. 
              6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente  al  1°
          gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato  i  requisiti
          di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo  12
          maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto  dagli  articoli
          55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi  in  un'aliquota
          straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020. 
              6-ter.  I  vice  brigadieri  di  cui  al  comma  6-bis,
          giudicati idonei all'avanzamento, sono  promossi  al  grado
          superiore con decorrenza dal 1° gennaio  2020  e  precedono
          nel ruolo, a parita' di  anzianita',  quelli  promossi  con
          riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020. 
              6-quater. I vice brigadieri  di  cui  al  comma  6-bis,
          giudicati  non   idonei   all'avanzamento,   sono   inclusi
          nell'aliquota di valutazione da determinare al 31  dicembre
          2020 e valutati secondo le disposizioni in  vigore  a  tale
          data. 
              7. I brigadieri in servizio permanente  al  1°  gennaio
          2017  che  hanno  conseguito  la  promozione  entro  il  31
          dicembre 2013 sono  inclusi  in  un'aliquota  straordinaria
          formata al 1° gennaio 2017,  salvo  quanto  previsto  dagli
          articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          199 . 
              8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota  di  cui
          al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere  capo  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il  personale  promosso  ai
          sensi del presente comma  prende  posto  in  ruolo  dopo  i
          militari promossi ai sensi del comma 2. 
              9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2, 6-ter  e
          8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo,  le
          aliquote di  valutazione  per  l'avanzamento  a  brigadiere
          capo, in  deroga  alla  tabella  D/1  allegata  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto  previsto
          dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto,  sono  fissate
          secondo i seguenti criteri: 
                a) per  l'anno  2017,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                b) per  l'anno  2018,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
                c) per  l'anno  2019,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
                d) per l'anno 2020, i brigadieri che  rivestivano  il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; 
                e) per l'anno 2021, i brigadieri che  rivestivano  il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2012; 
                e-bis) per l'anno 2022, i brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018; 
                e-ter) per l'anno 2023, i brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019; 
                e-quater)  per  l'anno   2024,   i   brigadieri   che
          rivestivano  il  grado  di  vicebrigadiere  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. 
              10. Al fine  di  assicurare  la  massima  flessibilita'
          organizzativa e  di  potenziare  l'attivita'  di  contrasto
          dell'evasione fiscale e delle frodi in danno  del  bilancio
          dello Stato e dell'Unione europea: 
                a)   nel   triennio   2018-2020,    e'    autorizzata
          l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo  33,
          comma 1, del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,
          nei  limiti  delle  risorse  ordinariamente   assentite   a
          legislazione vigente in materia di  facolta'  assunzionali,
          allo scopo utilizzando le vacanze organiche  esistenti  nel
          ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma  1,  del
          medesimo decreto. Le  unita'  da  assumere  sono  stabilite
          annualmente, assicurando l'invarianza di  spesa  a  regime,
          con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          sono  considerate  a  tutti  gli  effetti  in  sovrannumero
          all'organico  del  ruolo  ispettori,  da  riassorbire   per
          effetto  dei  passaggi  degli  ispettori  in  altri  ruoli,
          secondo le disposizioni vigenti, o per  effetto  di  quanto
          disposto dalla lettera b); 
                b) a decorrere dal 1° gennaio  2018,  le  consistenze
          organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
          finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e
          33, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          199,  possono  essere  progressivamente   rimodulate,   con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
          incrementare la consistenza organica del ruolo  «ispettori»
          fino a 28.702 unita', assicurando  l'invarianza  di  spesa.
          Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo, puo'  essere  rideterminata  la  frazione  di  cui
          all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  199,  fermo  restando  che,  in  relazione  alle
          specifiche esigenze organiche e funzionali  e  al  fine  di
          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga
          di quanto previsto dal citato articolo  58,  comma  3,  per
          l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado  di
          luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante
          generale della guardia di finanza in misura non superiore a
          un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la
          relativa valutazione e' effettuata ai  sensi  dell'articolo
          57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
              11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio  al
          1° gennaio  2017,  ovvero  iscritti  nel  ruolo  d'onore  e
          richiamati in servizio, assumono il grado  di  luogotenente
          di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e
          con l'anzianita' di grado corrispondente a quella  maturata
          nella soppressa qualifica di luogotenente. 
              12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1°
          gennaio 2017 e che  a  tale  data  hanno  gia'  maturato  i
          requisiti di cui  alla  tabella  D/2  allegata  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo  quanto  previsto
          dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto,  sono  inclusi
          in un'aliquota straordinaria di valutazione formata  al  1°
          gennaio 2017. 
              13.  I  marescialli  aiutanti  di  cui  al  comma   12,
          giudicati: 
                a) idonei all'avanzamento,  sono  promossi  al  grado
          superiore con decorrenza dal 1° gennaio  2017  e  precedono
          nel ruolo, a parita' di  anzianita',  quelli  promossi  con
          riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017; 
                b) non idonei  all'avanzamento,  sono  inclusi  nelle
          aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre  2017
          e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data. 
              14. I  marescialli  capo  non  utilmente  iscritti  nel
          quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in  deroga  alle
          disposizioni  sull'avanzamento  del  personale  del   ruolo
          ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del  proprio
          ruolo al grado superiore, qualora  in  servizio  permanente
          alla data di decorrenza della promozione, con  le  seguenti
          modalita': 
                a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
                b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
                c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
              Il  giudizio  espresso   dalla   commissione   di   cui
          all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31  dicembre
          2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi  anche
          ai fini della  promozione  di  cui  al  presente  comma.  I
          marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre  2017
          e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera  a),
          prendono posto nel ruolo, a parita' di anzianita' assoluta,
          dopo i militari promossi ai sensi del  presente  comma.  Il
          requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del
          decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199  deve  essere
          posseduto a partire dai  marescialli  capo  inseriti  nelle
          aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028. 
              15. Le promozioni a maresciallo aiutante per  gli  anni
          dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo
          52, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          199,  sono  conferite  anche  mediante  la   procedura   di
          valutazione a  scelta  per  esami.  Possono  partecipare  a
          ciascuna delle citate  procedure  i  marescialli  capo  che
          hanno il  requisito  di  anzianita'  di  grado  di  seguito
          indicato: 
                a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012; 
                b) per gli anni 2018 e  2019:  fino  al  31  dicembre
          2013; 
                c) per gli anni 2020 e  2021:  fino  al  31  dicembre
          2014. 
              Il numero massimo delle promozioni annuali  conferibili
          con il sistema a scelta per  esami  e'  pari  a  130.  Alle
          suddette procedure valutative continuano ad  applicarsi  le
          norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze 17  gennaio  2002,  n.  58  .  I  marescialli  capo
          promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo,  a  parita'  di
          anzianita' assoluta, quelli promossi  secondo  il  presente
          comma. 
              15-bis. I marescialli ordinari con anzianita'  compresa
          tra il 1° gennaio  e  il  31  dicembre  2013,  in  servizio
          permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale  data
          hanno gia' maturato i requisiti di  cui  alla  tabella  D/2
          allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,sono
          inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata
          al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con  la
          medesima  decorrenza,  secondo  l'ordine   del   ruolo   di
          provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55  e  56
          del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995. 
              15-ter. I  marescialli  capo  in  servizio  permanente,
          inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre
          2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente
          ricompresi  nei  rispettivi  quadri  di  avanzamento,  sono
          promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio  2020
          secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal  fine,  il
          giudizio espresso dalla  commissione  di  cui  all'articolo
          55-bis  con  riferimento  alla  predetta  aliquota  del  31
          dicembre 2019 e' valido anche  ai  fini  del  conseguimento
          della promozione di cui al presente comma. 
              15-quater. I marescialli capo con  anzianita'  compresa
          dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre  2013,  sono  inclusi  in
          un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e,  se
          giudicati idonei, sono  promossi  al  grado  superiore,  in
          ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo
          posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  55  e  56  del
          decreto legislativo n. 199 del 1995. 
              15-quinquies. Per i  marescialli  capo  con  anzianita'
          compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre  2019,  la
          permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti
          a valutazione per la promozione  al  grado  di  maresciallo
          aiutante, in deroga a quanto  previsto  dalla  tabella  D/2
          allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e'
          pari a sei anni. 
              15-sexies. Il personale  in  servizio  permanente  alla
          data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva
          il grado di maresciallo aiutante, con  anzianita'  compresa
          tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in
          una aliquota straordinaria di  valutazione  formata  al  1°
          gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione
          al grado di luogotenente, in ordine di ruolo,  a  decorrere
          dal 1° gennaio  2020,  prendendo  posto  dopo  i  parigrado
          promossi con l'aliquota determinata al  31  dicembre  2019.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  55  e  56  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
              15-septies.  I  marescialli  aiutanti  con   anzianita'
          compresa tra il 1° gennaio  2016  e  il  31  dicembre  2016
          nonche' il  personale  promosso  al  grado  di  maresciallo
          aiutante con decorrenza 1°  gennaio  2017  con  riferimento
          all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016  sono  inclusi
          in una aliquota straordinaria di valutazione formata al  1°
          gennaio  2020  e,  se  giudicati  idonei,   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente,  in  deroga  a  quanto
          previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal  1°  gennaio  2020,
          prendendo posto dopo i  parigrado  promossi  ai  sensi  del
          comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
          55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
              15-octies. I marescialli  capo  promossi  al  grado  di
          maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36,  comma  14,
          nonche'  i  marescialli  aiutanti  in   possesso   di   una
          anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31
          dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione  e  conseguono
          la promozione al grado  di  luogotenente,  in  deroga  alla
          permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata  al  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al  compimento  di  sei
          anni di servizio effettivo nel grado. 
              15-nonies. In deroga a quanto  previsto  dalla  tabella
          D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199
          e fermi restando gli  altri  requisiti,  per  il  personale
          promosso al grado di  maresciallo  aiutante  ai  sensi  del
          comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per  essere
          sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado  di
          luogotenente e' pari a 6 anni. 
              15-decies. In deroga a quanto  previsto  dalla  tabella
          D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199
          e fermi restando gli  altri  requisiti,  per  il  personale
          promosso al grado di  maresciallo  aiutante  ai  sensi  del
          comma 15-quater, la  permanenza  nel  grado  richiesta  per
          essere sottoposti a valutazione per  il  conseguimento  del
          grado di luogotenente e' pari a: 
                a) sei anni, per i marescialli  capo  con  anzianita'
          compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
                b) sette anni, per i marescialli capo con  anzianita'
          compresa tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. 
              15-undecies. Fermo restando quanto previsto  dal  comma
          15,  per  gli  anni  dal  2021  al  2023  le  promozioni  a
          maresciallo aiutante sono conferite, nella  misura  di  330
          unita' annuali e in deroga a quanto previsto  dall'articolo
          52, comma 1, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          199, anche mediante procedure straordinarie di  valutazione
          a  scelta  per  esami  riservate  ai  marescialli  capo  in
          possesso del requisito di anzianita' di  grado  di  seguito
          indicato: 
                a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017; 
                b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018; 
                c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019. 
              Alle  suddette  procedure  valutative   continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 gennaio  2002,  n.  58.  I
          marescialli capo promossi ai  sensi  dell'articolo  58  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199  precedono  nel
          ruolo,  a  parita'  di  anzianita'  assoluta,  i  parigrado
          promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma. 
              15-duodecies. Per l'anno 2021, in  deroga  all'articolo
          58, comma 3, del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          199, e' indetta una "selezione  per  titoli»  straordinaria
          per  il  conferimento  di  1.000  promozioni  al  grado  di
          luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a  cui  possono
          partecipare,  a  domanda,  i   marescialli   aiutanti   con
          anzianita' di grado fino al 31 dicembre  2017  che  non  si
          trovino in una delle condizioni  di  cui  all'articolo  55,
          comma 2, lettere a), b) e c), del  decreto  legislativo  12
          maggio  1995,  n.  199.  I  criteri  e  le  modalita'   per
          l'effettuazione della selezione,  nonche'  l'individuazione
          dei titoli da valutare sono  stabiliti  con  determinazione
          del Comandante generale. 
              16. Agli appuntati scelti in  servizio  al  1°  ottobre
          2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado,
          in deroga alla permanenza prevista dall' articolo 4,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che
          non si trovano nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  11
          dello  stesso  decreto,  e'  attribuita  la  qualifica   di
          «qualifica speciale», con decorrenza 1°  ottobre  2017.  Al
          fine  dell'accertamento   del   possesso   dei   prescritti
          requisiti,  il  personale  di  cui  al  presente  comma  e'
          valutato dalla commissione di cui agli articoli 55- bis del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli  appuntati
          scelti in  servizio  al  31  dicembre  2016,  il  parametro
          stipendiale previsto dalla Tabella D allegata  al  presente
          decreto per appuntato scelto  +5  attribuito  dopo  quattro
          anni di anzianita' nel grado. 
              16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al
          1°  gennaio  2020  che  hanno  compiuto  quattro  anni   di
          permanenza nel grado, in deroga  alla  permanenza  prevista
          dall'articolo 4, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  12
          maggio 1995, n. 199 e che non si trovano  nelle  condizioni
          di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e'  attribuita
          la qualifica di «qualifica  speciale»,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020. Al fine dell'accertamento  del  possesso  dei
          prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma
          e' valutato dalla commissione di  cui  all'articolo  55-bis
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
              17. Per il conseguimento della qualifica di  «qualifica
          speciale», fermi restando gli altri  requisiti,  in  deroga
          alla permanenza nel grado prevista dall'articolo  4,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  gli
          appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui  al
          comma 16 e 16-bis e in servizio alla data  del  1°  ottobre
          2017, sono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado. 
              18. Ai brigadieri capo in servizio al 1°  ottobre  2017
          che hanno conseguito la promozione entro  il  30  settembre
          2013 e che non si trovino  nelle  condizioni  di  cui  agli
          articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con
          decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al  fine  dell'accertamento
          del possesso dei prescritti requisiti, il personale di  cui
          al presente comma e' incluso in un'aliquota di  valutazione
          straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017. 
              19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine
          di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di
          valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento  della
          qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri
          requisiti e in deroga alla permanenza  nel  grado  prevista
          dall'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          199, sono fissate secondo i seguenti criteri: 
                a) per l'anno 2017, i brigadieri capo con  anzianita'
          compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013; 
                b) per l'anno 2018, i brigadieri capo con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                c) per l'anno 2019, i brigadieri capo con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
                d) per l'anno 2020, i brigadieri capo: 
                  1) con anzianita' compresa fra il 1º gennaio  e  il
          31 dicembre 2016; 
                  2) che  rivestivano  il  grado  di  brigadiere  con
          anzianita' fino al 31 dicembre 2011; 
                  3) che  rivestivano  il  grado  di  brigadiere  con
          anzianita' compresa tra il 1º  gennaio  e  il  31  dicembre
          2012. 
              Al personale di cui ai numeri  1)  e  2)  la  qualifica
          speciale e' attribuita con decorrenza dal 1º gennaio  2020,
          nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza; 
                e) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano
          il grado di brigadiere con anzianita' compresa  fra  il  1º
          gennaio e il 31 dicembre 2013; 
                f) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano
          il grado di brigadiere con anzianita' compresa  fra  il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con  anzianita'
          compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2018; 
                h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con  anzianita'
          compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019; 
                h-bis)  per  l'anno  2025,  i  brigadieri  capo   con
          anzianita' compresa fra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020
          che rivestivano il grado di vicebrigadiere  con  anzianita'
          fino al 31 dicembre 2010. 
              20. Ai luogotenenti di cui al  comma  11,  che  non  si
          trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e  56  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  in  deroga  al
          periodo minimo  di  permanenza  indicato  dall'articolo  34
          dello  stesso  decreto  legislativo,   e'   attribuita   la
          qualifica di  «cariche  speciali»  con  decorrenza  dal  1°
          ottobre 2017. Al fine dell'accertamento  del  possesso  dei
          prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma
          e' incluso  in  un'aliquota  di  valutazione  straordinaria
          formata alla data del 1° ottobre 2017. 
              21. Per il personale promosso al grado di  luogotenente
          ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri
          requisiti, la permanenza minima  nel  grado  richiesta,  in
          deroga a  quanto  indicato  dall'articolo  34  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  per  il  conseguimento
          della qualifica di «cariche speciali» e' la seguente: 
                a)  per  il  personale  che  riveste  il   grado   di
          maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno; 
                b)  per  il  personale  che  riveste  il   grado   di
          maresciallo aiutante dal 1° gennaio  2007  al  31  dicembre
          2007: 2 anni; 
                c)  per  il  personale  che  riveste  il   grado   di
          maresciallo aiutante dal 1° gennaio  2008  al  31  dicembre
          2008: 3 anni. 
              21-bis. Alla data del  1°  gennaio  2020,  al  fine  di
          assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione
          della  qualifica  di   «cariche   speciali»,   e'   formata
          un'aliquota  straordinaria  nella  quale  sono  inclusi   i
          luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019. 
              Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica  di
          «cariche speciali» a decorrere dal 1° gennaio 2020,  previa
          verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34,
          comma 5-bis, del decreto legislativo n.  199  del  1995.  I
          medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi
          con l'aliquota del 31 dicembre 2019. 
              21-ter. Al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
          ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione  della
          qualifica di «cariche speciali», riservate ai  luogotenenti
          promossi  ai  sensi  dei  commi  15-sexies,  15-septies   e
          15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado  prevista
          dall'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo  n.  199
          del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze: 
                a)  per  l'anno  2021,  coloro  che  rivestivano   il
          precedente grado di  maresciallo  aiutante  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; 
                b)  per  l'anno  2022,  i  marescialli  aiutanti  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre
          2013; 
                c)  per  l'anno  2023,  i  marescialli  aiutanti  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
          2014; 
                d)  per  l'anno  2024,  i  marescialli  aiutanti  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
          2015; 
                e)  per  l'anno  2025,  i  marescialli  aiutanti  con
          anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre
          2016; 
                f) per l'anno 2026, i marescialli  aiutanti  promossi
          con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota
          determinata al 31 dicembre 2016; 
                g) per l'anno 2027, i marescialli  aiutanti  promossi
          con riferimento alla «selezione per titoli» di cui al comma
          15-duodecies.»; 
              22. Il titolo di studio per l'accesso  al  ruolo  degli
          appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1,  del
          decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  non   e'
          richiesto per i volontari delle Forze armate  di  cui  agli
          articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
          n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre  2020,  ovvero
          congedato entro la stessa data. 
              23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e  37,
          comma 6, del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,
          nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022,  gli  allievi
          marescialli sono tratti mediante: 
                a) il concorso di cui al predetto articolo 35,  comma
          1, lettera a): nel primo anno,  nella  misura  del  50  per
          cento; nel secondo, terzo,  quarto  e  quinto  anno,  nella
          misura del 60 per cento; 
                b) il concorso di cui al predetto articolo 35,  comma
          1, lettera b): nel primo anno,  nella  misura  del  50  per
          cento; nel secondo, terzo,  quarto  e  quinto  anno,  nella
          misura del 40 per cento.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dalla presente lettera, il Corpo della guardia  di  finanza
          puo' bandire, per ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,  un
          concorso  straordinario  per   titoli   per   150   allievi
          marescialli  da  trarre,  anche  in  sovrannumero  rispetto
          all'organico, dai brigadieri  capo  qualifica  speciale  in
          servizio permanente che, alla data di scadenza del  termine
          per la presentazione della  domanda  di  partecipazione  al
          concorso, abbiano un'eta' anagrafica  non  inferiore  a  55
          anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti  di  cui
          all'articolo  36,  comma  5,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 12 maggio  1995,  n.  199.  Nel  medesimo  anno
          solare,  i   brigadieri   capo   qualifica   speciale   che
          partecipano al concorso straordinario di cui alla  presente
          lettera  non  possono  partecipare  ai  concorsi   previsti
          dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso  di
          formazione di cui all'articolo 35,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  svolto  secondo  le
          modalita' di  cui  all'articolo  48  del  medesimo  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  puo'  essere  ridotta
          fino alla meta'. 
              24. In deroga a  quanto  previsto  dall'  articolo  36,
          comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo  12
          maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio  2018  al  31  dicembre
          2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo
          35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e'
          richiesto  il  possesso  di  un   diploma   di   istruzione
          secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari.
          Per il medesimo  concorso,  il  Comandante  generale  della
          Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a  concorso
          per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di
          cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti
          da riservare al personale in possesso di laurea  triennale,
          individuandone le relative classi. 
              24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette
          dal   Corpo   della   guardia   di   finanza,    ai    fini
          dell'accertamento del  possesso  del  profilo  attitudinale
          previsto per il  ruolo  ambito,  possono  essere  impiegati
          ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di
          «perito selettore», conferita  dalla  competente  struttura
          del Ministero della difesa, previo superamento di specifico
          corso    organizzato     nell'ambito     della     predetta
          amministrazione di appartenenza. 
              25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo
          19 marzo 2001, n. 69, non si applica agli allievi ufficiali
          del  soppresso  ruolo  aeronavale  rinviati  dal  corso  di
          Accademia a seguito di accertata  inattitudine  al  volo  o
          alla navigazione. 
              26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui  agli
          articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi,
          in quanto compatibili, le norme del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94 . 
              27. Il 50 per cento dei posti per il  concorso  di  cui
          all'articolo  6,  comma  1,   lettera   b),   del   decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' riservato: 
                a) fino al 31 dicembre  2021,  ai  marescialli  capi,
          marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia
          di  finanza,  in  possesso  del   diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo grado; 
                b) dal 1°  gennaio  2022  al  31  dicembre  2026,  ai
          marescialli capi, marescialli aiutanti e  luogotenenti  del
          Corpo della guardia  di  finanza,  in  possesso  di  laurea
          triennale nelle materie indicate nel decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5,  comma
          2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 
              28. Gli ufficiali  reclutati  ai  sensi  del  comma  27
          possono essere  inclusi  nell'aliquota  di  valutazione  al
          grado  di  maggiore   se   hanno   conseguito   la   laurea
          specialistica o magistrale in una  delle  materie  indicate
          nel decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 69 . 
              29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6-ter
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  negli  anni
          dal 2018 al 2022 il Corpo della  guardia  di  finanza  puo'
          bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo
          le  modalita'  e  procedure  previste  dal  bando,  per  70
          sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in
          servizio permanente con tre anni di anzianita' nel grado in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo  5  del  decreto
          legislativo n. 69 del 2001 e che, alla  data  indicata  dal
          bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio,  la  qualifica
          finale non inferiore  a  «eccellente»  o  equivalente.  Nel
          bando puo' essere prevista una riserva non superiore al  25
          per cento dei posti a concorso a favore  dei  luogotenenti,
          in  possesso  dei  medesimi  requisiti  e  di   una   delle
          specializzazioni  dei   servizi   navale   o   aereo,   che
          nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi  di  formazione,
          siano stati  impiegati  quali  specializzati  nel  relativo
          servizio. I posti non coperti  nell'ambito  della  predetta
          riserva  sono   devoluti   a   favore   della   quota   non
          riservataria;  il  medesimo  meccanismo   opera   in   caso
          contrario. 
              30. I vincitori del concorso di cui al  comma  29  sono
          ammessi, se in servizio permanente, alla  frequenza  di  un
          corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi,  al
          termine del quale  sono  nominati  sottotenenti  del  ruolo
          normale - comparto speciale e sono iscritti in  ruolo,  con
          decorrenza  successiva  alla   conclusione   dell'attivita'
          formativa,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  fine
          corso. 
              31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12,
          del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le
          modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 30,  ivi
          comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le
          cause  e  le  procedure  di  rinvio   ed   espulsione   dei
          frequentatori. Le materie di studio e i relativi  programmi
          sono stabiliti con determinazione del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza. Ai  frequentatori  del  corso  si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6-bis, commi 6,  7,  8  e  13  e  all'articolo
          6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del  2001
          . 
              32. Al fine di assicurare l'invarianza  di  spesa,  gli
          ufficiali di cui al comma 30  sono  iscritti  in  ruolo  in
          sovrannumero, allo scopo utilizzando le  vacanze  organiche
          presenti nel ruolo  ispettori,  che  restano  indisponibili
          fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali. 
              33.   Con   decorrenza   dal   2   luglio   2017,   con
          determinazione del Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza: 
                a) gli ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  della
          guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del
          medesimo  ruolo,   conservando   il   grado   rivestito   e
          l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; 
                b) gli ufficiali del soppresso ruolo  aeronavale  del
          Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale
          - comparto aeronavale, conservando  il  grado  rivestito  e
          l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita; 
                c) gli ufficiali del  soppresso  ruolo  speciale  del
          Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale
          - comparto  speciale,  conservando  il  grado  rivestito  e
          l'anzianita' assoluta e relativa precedentemente acquisita. 
              34. (Abrogato) 
              35.  Ai  tenenti  colonnelli  con   quattro   anni   di
          permanenza nel grado di maggiore continuano ad  applicarsi,
          ai fini dell'inclusione nell'aliquota  di  valutazione  per
          l'avanzamento al grado di colonnello,  le  disposizioni  di
          cui alle note (c), (d) ed (e) della tabella n. 1 vigente il
          giorno  precedente  all'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. Per la formazione delle  aliquote  a  partire  dal
          2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7
          anni di permanenza nel grado  di  tenente  colonnello  sono
          inseriti nella prima aliquota di valutazione. 
              35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35: 
                a)  i  tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con
          anzianita' di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini
          dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono
          aver maturato un'anzianita' di grado pari o superiore a  12
          anni; 
                b)  per  i  tenenti  colonnelli  del  ruolo   normale
          promossi   a   tale   grado   nell'anno   2017,   ai   fini
          dell'inclusione   nelle   aliquote   di   valutazione   per
          l'avanzamento  al  grado  superiore,  sono   richieste   le
          seguenti anzianita' nel grado: 
                  - 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni; 
                  - 2ª aliquota: 9 e 10 anni; 
                  - 3ª aliquota: 13 o piu' anni. 
              36.  Nei  confronti  degli  ufficiali   inclusi   nelle
          aliquote  di  valutazione  per   l'avanzamento   al   grado
          superiore per l'anno  2017,  ovvero  per  anni  precedenti,
          nonche' nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai
          sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data
          del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore  del  presente
          decreto,  cessano  di  avere  efficacia   le   disposizioni
          transitorie di cui  agli  articoli  51  e  52  del  decreto
          legislativo 19 marzo 2001, n. 69 . 
              37. (Abrogato) 
              38. Fino alla formazione delle aliquote di  valutazione
          per l'anno 2021, gli ufficiali del Corpo della  guardia  di
          finanza del ruolo normale - comparti ordinario,  aeronavale
          e speciale che alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore,
          devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota
          di valutazione per l'avanzamento al  grado  di  colonnello,
          nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi. 
              39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n.  1
          allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  come
          modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino  al
          grado di tenente colonnello, sono richiesti  nei  confronti
          degli ufficiali immessi in servizio, al termine  dei  corsi
          di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli  ufficiali
          in servizio alla data del 31 dicembre 2016,  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data. 
              40. La promozione di cui all' articolo 21, comma 7-ter,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' attribuita
          a partire dall'anno 2024. 
              41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo
          normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28,
          comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69  .  I
          predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti  in
          un'unica graduatoria  di  merito.  Dall'anno  2018  e  fino
          all'anno 2027, le promozioni  sono  conferite  ai  predetti
          ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione  nel
          primo anno, 2 promozioni nel secondo. 
              42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale -  comparto
          speciale, l'articolo 28, comma 3, del  decreto  legislativo
          19 marzo 2001, n. 69 si  applica  a  partire  dall'anno  di
          inclusione in  aliquota  per  la  seconda  valutazione  dei
          tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,  come  modificato  dal
          presente decreto.  Fino  all'anno  precedente,  i  predetti
          ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica  graduatoria
          di  merito  e  il  numero  delle  promozioni  e'  stabilito
          annualmente  dal  Comandante  generale  della  Guardia   di
          finanza in relazione  alla  composizione  dell'aliquota  di
          valutazione e all'esigenza di mantenimento  di  adeguati  e
          paritari tassi di avanzamento. 
              42-bis.  Fino  alla  formazione   delle   aliquote   di
          avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale
          - comparto ordinario, iscritti  in  occasione  della  sesta
          valutazione nella prima meta' della graduatoria di  merito,
          possono chiedere di essere ulteriormente  valutati  per  le
          due annualita' immediatamente successive. 
              42-ter.  Al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   di
          funzionalita' del Corpo della guardia di  finanza,  l'esito
          della  valutazione  a  scelta,  a  cura  della  commissione
          superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi
          dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001,  n.
          69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce
          effetti ai fini  delle  promozioni  attribuibili  nell'anno
          2021 
              43. (Abrogato) 
              44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare  per
          l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi,
          con esclusivo riferimento alla  forma  di  avanzamento,  le
          tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19  marzo
          2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018,
          sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento
          al grado  di  maggiore  i  capitani  del  ruolo  normale  -
          comparto  speciale  con  anzianita'   di   grado   2011   e
          antecedente. 
              45. Per gli ufficiali  del  ruolo  normale  -  comparto
          ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale  e'
          considerato  equivalente  all'impiego  dei  parigrado   del
          comparto aeronavale. 
              46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto
          e nel triennio successivo,  i  periodi  minimi  di  comando
          previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19
          marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione  nelle
          aliquote  di  valutazione  per   l'avanzamento   al   grado
          superiore sono ridotti di 31 giorni. 
              47. Per l'avanzamento al grado di generale  di  brigata
          degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale,
          sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno: 
                a) 2018, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero
          delle promozioni al grado di generale di brigata del  ruolo
          normale - comparto aeronavale e' fissato in una unita'; 
                b) 2019, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio  2010.  Per  il  medesimo  anno,  il
          numero  delle  promozioni  stabilito  dalla  tabella  n.  1
          annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  come
          modificata dal presente decreto, e' incrementato  di  n.  1
          unita'; 
                c) 2020, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2012; 
                d) 2021, i colonnelli con anzianita' di grado pari  o
          anteriore al 1° luglio 2014; 
                e) (Abrogata) 
              48.  I  generali  di  brigata   del   soppresso   ruolo
          aeronavale del Corpo della guardia di finanza  in  servizio
          permanente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  possono  chiedere,  con  domanda  irrevocabile  da
          presentare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, l'applicazione dei  limiti  di
          eta' per il collocamento  in  congedo  previsti  il  giorno
          precedente la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              49. I maggiori e i  tenenti  colonnelli  dei  soppressi
          ruoli speciale e aeronavale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza in servizio permanente al  2  luglio  2017  possono
          chiedere, con  domanda  irrevocabile  da  presentare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, l'applicazione  nei  loro  confronti  dei
          limiti di eta' per i quali abbiano esercitato l'opzione  di
          cui all'articolo 42, comma 2, del  decreto  legislativo  19
          marzo 2001, n. 69. 
              50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo
          della guardia di finanza in servizio permanente al 2 luglio
          2017  possono  chiedere,  con   domanda   irrevocabile   da
          presentare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, l'applicazione dei  limiti  di
          eta' per il collocamento  in  congedo  previsti  il  giorno
          precedente la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              51. I capitani, i maggiori e i  tenenti  colonnelli  in
          servizio permanente dei soppressi ruoli normale e  speciale
          del Corpo della  guardia  di  finanza  possono  presentare,
          entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale
          - comparto aeronavale del medesimo Corpo.  A  tal  fine,  i
          predetti ufficiali devono: 
                a) possedere  almeno  uno  dei  seguenti  brevetti  o
          specializzazioni: 
                  1)  specializzazione  di  comandante  di   stazione
          navale o di comandante di unita' navale; 
                  2) brevetto  di  pilota  militare  ovvero  brevetto
          militare di pilota di elicottero; 
                  3) specialista di elicottero o di aeroplano; 
                b)  essere  stati  impiegati  per  almeno  otto  anni
          nell'arco della carriera o, in alternativa, per  almeno  un
          biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente
          al comparto aeronavale del Corpo della guardia di  finanza.
          Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
          finanza sono  stabilite  le  modalita'  di  transito  e  di
          iscrizione nel ruolo normale -  comparto  aeronavale  degli
          ufficiali della Guardia di finanza. 
              52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5,  comma
          2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione
          al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia
          economico-finanziaria sono ammessi: 
                a) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2018,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015  e  i
          maggiori del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
          grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
                b) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2019,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016  e  i
          maggiori del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
          grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
                c) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2020,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017  e  i
          maggiori del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
          grado non successiva al 31 dicembre 2016; 
                d) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2021,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019  e  i
          maggiori del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
          grado non successiva al 31 dicembre 2017; 
                e) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2022,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2020  e  i
          maggiori con anzianita'  di  grado  non  successiva  al  31
          dicembre 2017; 
                f) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno  2023,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2021  e  i
          maggiori con anzianita'  di  grado  non  successiva  al  31
          dicembre 2018. Il requisito relativo al grado  deve  essere
          posseduto alla data di indizione del concorso; 
                f-bis) per il corso che ha inizio nell'anno  2024,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022  e  i
          maggiori del ruolo  normale  con  anzianita'  giuridica  di
          grado non successiva al 31 dicembre 2019; 
                f-ter) per il corso che ha inizio nell'anno  2025,  i
          tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale   con   anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; 
                f-quater) per il corso che ha inizio nell'anno  2026,
          i tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale  con  anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022; 
                f-quinquies) per il corso  che  ha  inizio  nell'anno
          2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; 
                f-sexies) per il corso che ha inizio nell'anno  2028,
          i tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale  con  anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023; 
                f-septies) per il corso che ha inizio nell'anno 2029,
          i tenenti  colonnelli  del  ruolo  normale  con  anzianita'
          giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024. 
              53. A parita'  di  altri  titoli,  l'essere  dichiarati
          vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore  di
          polizia economico-finanziaria di cui all'articolo  5  della
          legge  24  ottobre  1966,  n.   887,   costituisce   titolo
          preferenziale per l'avanzamento  al  grado  di  colonnello,
          rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al
          conseguimento del titolo stesso  al  termine  del  relativo
          biennio di formazione, sempreche' la  frequenza  del  corso
          sia effettiva all'atto della  valutazione  da  parte  della
          commissione superiore di avanzamento  ovvero  l'interessato
          sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo. 
              54. Il maestro direttore in  servizio  permanente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto e'  valutato
          per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla
          nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di  permanenza
          nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti  dalla
          tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
          n. 79, come modificata dal presente decreto. 
              55. I militari  appartenenti  al  ruolo  d'onore  della
          Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio  ai
          sensi dell'articolo 806 del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio
          presentate ai sensi del predetto articolo  806,  ancora  in
          essere alla stessa data, sono archiviate. 
              56. Per l'anno 2018,  il  numero  delle  promozioni  al
          grado di generale di brigata del ruolo normale  -  comparto
          ordinario e' fissato in otto unita'. 
              56-bis. Fermo restando quanto disposto alla  colonna  7
          della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 69 per i colonnelli e i generali  di  brigata  del
          ruolo normale - comparto aeronavale: 
                a)  per  gli  anni  2020  e  2022  il  numero   delle
          promozioni al  grado  di  generale  di  brigata  del  ruolo
          normale - comparto aeronavale e'  fissato  in  una  unita'.
          Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo
          28,  comma  1,  lettera  c-bis),   del   predetto   decreto
          legislativo n. 69/2001, per  i  suddetti  anni  e'  formata
          l'aliquota  di  valutazione  per  l'avanzamento  al   grado
          superiore dei  colonnelli  del  ruolo  normale  -  comparto
          aeronavale; 
                b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla
          composizione dell'aliquota e alla consistenza in  effettivo
          del  ruolo,  il  Comandante  generale  puo'  conferire  una
          promozione al grado di  generale  di  divisione  del  ruolo
          normale - comparto aeronavale nei limiti  delle  promozioni
          previste per il medesimo periodo. 
              56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026,  in  conseguenza
          dei nuovi periodi  di  permanenza  nel  grado  stabiliti  a
          partire  dal  primo  dei  predetti  anni,   le   promozioni
          complessive al grado di  colonnello  del  ruolo  normale  -
          comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella  n.
          1 allegata al decreto legislativo 19  marzo  2001,  n.  69,
          sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei
          tenenti  colonnelli  con   provvedimento   del   Comandante
          generale, avuto anche riguardo al numero  di  ufficiali  in
          possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento. 
              56-quater. In relazione alle esigenze funzionali  e  di
          completamento               dell'organico               del
          ruolo-tecnico-logistico-amministrativo,    il    Comandante
          generale della  Guardia  di  finanza  puo'  disporre,  fino
          all'anno 2025, una o piu'  procedure  per  il  transito  di
          ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario  al  ruolo
          tecnico-logistico-amministrativo,  con  le  modalita',  nel
          numero e nei termini stabiliti con propria  determinazione.
          Resta  ferma   l'applicabilita'   del   disposto   di   cui
          all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
          69. 
              56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di
          brigata del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,  fino
          alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si  applica
          la tabella n. 4 allegata al decreto  legislativo  19  marzo
          2001, n. 69, vigente il giorno  precedente  all'entrata  in
          vigore del presente comma. 
              56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado  di
          colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo: 
                a) fino all'anno 2020, non si applica  l'articolo  26
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; 
                b) fino all'anno 2031, il Comandante  generale  della
          Guardia  di  finanza  ha  facolta'  di  non  applicare   la
          disposizione di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto
          legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  avuto  riguardo  ai
          transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo
          e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento.
          Per il comparto  sanitario  -  specialita'  psicologia,  la
          vacanza organica eventualmente disponibile  nell'anno  2030
          e' colmata con una  promozione  di  un  tenente  colonnello
          della medesima specialita' nell'anno 2032. 
              57. L'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente la data di entrata in vigore del presente
          decreto, continua ad applicarsi ai cittadini che svolgono o
          hanno svolto servizio militare volontario,  di  leva  e  di
          leva prolungato al medesimo giorno precedente. 
              58. I marescialli aiutanti  luogotenenti,  appartenenti
          al ruolo degli  esecutori  della  Banda  della  Guardia  di
          finanza, in servizio al 1° gennaio 2017 assumono  il  grado
          di   luogotenente   conservando   l'anzianita'   di   grado
          corrispondente a quella maturata nella soppressa  qualifica
          di luogotenente. Gli stessi, se in possesso  di  anzianita'
          nel grado  superiore  o  uguale  a  quella  prevista  dalla
          tabella G allegata al decreto legislativo 12  maggio  1995,
          n. 199, come modificata dal presente decreto, sono inseriti
          in un'aliquota straordinaria al  1°  ottobre  2017  per  il
          conferimento   della   qualifica   di   cariche   speciali.
          L'attribuzione della  citata  qualifica  ha  decorrenza  1°
          ottobre 2017. 
              59. I marescialli aiutanti, appartenenti al ruolo degli
          esecutori della Banda della Guardia di finanza, in servizio
          alla data del 1° gennaio 2017, sono inseriti in un'aliquota
          straordinaria formata alla medesima data e, se in  possesso
          di  anzianita'  di  grado  uguale  o  superiore  a   quella
          stabilita' dalla tabella G allegata al decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n.  199,  come  modificata  dal  presente
          decreto, sono valutati e promossi al grado di  luogotenente
          con  anzianita'  1°  gennaio  2017.   Per   la   successiva
          attribuzione della qualifica di cariche speciali,  ai  fini
          del compimento del periodo minimo  di  permanenza  previsto
          dalla tabella G allegata al decreto legislativo  12  maggio
          1995, n. 199, come  modificata  dal  presente  decreto,  e'
          computata la parte eccedente dell'anzianita'  maturata  nel
          precedente grado. Se da tale computo risulta  un'anzianita'
          uguale o  superiore  a  quanto  previsto  dalla  richiamata
          tabella G,  detto  personale  e'  inserito  in  un'aliquota
          straordinaria al  1°  ottobre  2017.  L'attribuzione  della
          qualifica di cariche  speciali  ha  decorrenza  1°  ottobre
          2017, in  ordine  di  ruolo  dopo  i  luogotenenti  cariche
          speciali di cui al comma 58. 
              60. Ai fini dell'inserimento nelle aliquote  richiamate
          ai commi 58 e 59, non devono ricorrere le condizioni di cui
          all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199 . 
              60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza
          non puo' prestare  servizio  nella  circoscrizione  ove  e'
          stato eletto, ovvero nominato,  per  tutta  la  durata  del
          mandato  amministrativo  o  politico,  e  comunque  per  un
          periodo non inferiore a tre anni, e deve essere  trasferito
          nella sede piu' vicina, da individuare compatibilmente  con
          il grado rivestito  e  con  le  esigenze  di  funzionalita'
          dell'Amministrazione. 
              60-ter. Entro il  31  dicembre  2019  e'  bandito,  con
          determinazione del Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza, un concorso straordinario per  dodici  unita'  del
          ruolo esecutori  della  Banda  musicale  della  Guardia  di
          finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che,  alla
          data di indizione della procedura concorsuale, risultino in
          servizio presso il complesso bandistico musicale da  almeno
          due anni. L'accesso al concorso e' consentito, senza limiti
          di eta', ai militari  in  possesso  degli  altri  requisiti
          previsti dall' articolo  3,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  12
          ottobre  2004,  n.  287  .  Le  prove  d'esame   consistono
          nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a  scelta
          del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di
          musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla
          tecnica   dello   strumento   suonato.    La    commissione
          esaminatrice del concorso  e'  costituita  ai  sensi  dell'
          articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
          ottobre 2004,  n.  287  .  I  vincitori  di  concorso  sono
          inquadrati,  in   soprannumero   alle   vacanze   organiche
          esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia
          di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale,
          nella terza parte B di cui all' articolo 9,  comma  1,  del
          decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente
          al grado di maresciallo ordinario. 
              60-quater.  Al  fine  di  salvaguardare  i  livelli  di
          funzionalita' del Corpo della guardia di finanza,  l'ultimo
          periodo dell' articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto
          legislativo 19  marzo  2001,  n.  69  non  si  applica  con
          riferimento  alle  promozioni  al  grado  di  generale   di
          divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino,  al
          1°  luglio  del  medesimo  anno,  eccedenze   nell'organico
          previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata  al
          medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 
              60-quinquies. Il ruolo  dei  sovrintendenti  del  Corpo
          della  Guardia  di  finanza,  in  deroga  alle  percentuali
          previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 199, e' incrementato con le modalita'  di  cui  al
          medesimo articolo  19,  per  un  massimo  di  1.750  unita'
          soprannumerarie, suddivise in 350 unita'  per  il  concorso
          relativo all'anno 2020, 400 unita' per il concorso relativo
          all'anno 2021, 450 unita' per il concorso relativo all'anno
          2022 e 550 unita' per il concorso relativo  all'anno  2023,
          di cui, rispettivamente, 300 unita' per  l'anno  2020,  350
          unita' per l'anno 2021, 400 unita' per l'anno  2022  e  500
          unita' per l'anno 2023, tratte dagli  appuntati  scelti  e,
          per le restanti 50 unita' per ciascuno dei  predetti  anni,
          dagli appartenenti al  ruolo  appuntati  e  finanzieri,  in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  20   del
          predetto decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199.  Al
          completo   riassorbimento    delle    predette    posizioni
          soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i  concorsi
          indetti dall'anno 2024 e  con  effetti  a  partire  dal  1°
          gennaio 2026. A tal fine, il numero  massimo  delle  unita'
          soprannumerarie e' fissato: 
                a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unita'; 
                b) al 31 dicembre 2027, in 893 unita'; 
                c) al 31 dicembre 2028, in 363 unita'; 
                d) al 31 dicembre 2029, in 0 unita'. 
              Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei  corsi  di  cui
          all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
          199, svolti secondo le modalita' di cui agli articoli 28  e
          29 del medesimo decreto legislativo,  puo'  essere  ridotta
          fino alla meta'. 
              60-sexies. Per  gli  ufficiali  allievi  in  formazione
          presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, avviati  al
          corso di pilotaggio per il conseguimento  del  brevetto  di
          pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la
          ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' contratta  dalla  data
          di avvio del predetto corso.» 
              - Per il testo vigente degli articoli 4, 28, 36,  48  e
          56 del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199  (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 26. 
              - Le tabelle D/1 e D/2 allegate al decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 199 (per l'argomento v. nelle note  alle
          premesse), modificate  dal  presente  decreto,  riguardano,
          rispettivamente,  la  progressione  di  carriera   per   il
          personale  appartenente  al  ruolo  «sovrintendenti»  e  la
          progressione  di  carriera  degli  appartenenti  al   ruolo
          «ispettori». 
              - Il decreto ministeriale 17 gennaio 2002, n. 58, reca:
          «Regolamento recante disposizioni integrative e  correttive
          al provvedimento di  regolamentazione  delle  procedure  di
          valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado
          di maresciallo aiutante,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.». 
              - Per il testo vigente degli articoli 26, 28, 31  e  32
          del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.   69   (per
          l'argomento v. nelle note alle  premesse),  v.  nelle  note
          all'articolo 27. 
              - Per il testo vigente delle tabelle 1 e 4 allegate  al
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69  (per  l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle tabelle allegate  al
          presente decreto.