Art. 40 
 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                        29 maggio 2017, n. 95 
 
  1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per il personale che, alla data del  1°  gennaio  2018,
riveste la  qualifica  di  commissario  capo  e  qualifiche  e  gradi
corrispondenti e non ha  maturato  una  anzianita'  di  13  anni  dal
conseguimento della nomina nelle  carriere  dei  funzionari  o  ruoli
corrispondenti o della nomina a ufficiale,  il  compenso  per  lavoro
straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita'
e fino all'inquadramento nel  livello  retributivo  superiore,  nella
misura oraria lorda prevista per il  personale  di  cui  all'articolo
1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.»; 
    b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il
limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e'
innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  in  ragione  dell'eventuale  incremento  del   trattamento
economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al
primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: 
      a) 48.050 euro per l'anno 2019; 
      b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
      c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
      d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; 
      e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»; 
    c) al comma 3,  e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «Il
medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020,
al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel
periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»; 
    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici
e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e
che entro il  30  settembre  2017  hanno  maturato  un'anzianita'  di
qualifica o grado non inferiore a quattro anni  e  inferiore  a  otto
anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno  lordo  una
tantum di importo pari a 400 euro. 
      3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma  dei  carabinieri  e
del Corpo della guardia di finanza promossi al  grado  di  brigadiere
capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo  58,
comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.
199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»; 
    e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con  almeno
8  anni  di  permanenza  nella  qualifica  o  nel  grado,  che  hanno
conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di
vice  sovrintendente  e  gradi  corrispondenti,  e'   attribuito,   a
decorrere dal  1º  ottobre  2017,  un  assegno  personale  pari  alla
differenza tra i parametri stipendiali previsti,  a  decorrere  dalla
medesima data, per  l'assistente  capo  «coordinatore»  e  qualifiche
corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»; 
    f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data,  non  hanno
maturato 13 anni di  anzianita'  nel  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e a decorrere da tale data»; 
    g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del  1°  gennaio  2018»
sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»; 
    h) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2025,  le  dotazioni  del
fondo di cui al comma 11 sono incrementate  di  949.095  euro  annui,
ripartiti come segue: 
        a) Polizia di Stato: 294.815 euro; 
        b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; 
        c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; 
        d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»; 
    i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: 
      «17-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2018,  i  funzionari  con
qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore  e  qualifiche
corrispondenti, che transitano, a domanda, in  altre  Amministrazioni
pubbliche  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,  sono  inquadrati
nella   posizione   apicale   della   terza   area   prevista   dalla
contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno
riassorbibile la differenza tra  il  trattamento  economico  fisso  e
continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante
all'atto del transito. 
      17-ter. Il personale interessato al transito di  cui  al  comma
17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2018 e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della  presente
disposizione  e'  riammesso,  a  valere   sulle   previste   facolta'
assunzionali, in posizione di aspettativa ai  sensi  dell'articolo  8
del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  339,
ai fini del transito in altra Amministrazione.»; 
    l) al  comma  21,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «al  grado
superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione  della
denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,»  dopo  le
parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non»  e,  al
secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle
seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»; 
    m) dopo il comma 29 e' aggiunto il seguente: 
      «29-bis. Il direttore della Direzione centrale  per  i  servizi
antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15  gennaio
1991, n. 16 e il direttore della Scuola  di  perfezionamento  per  le
Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1  aprile  1981,
n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti,  secondo  le
modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o
dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non  inferiore
a generale di divisione.»; 
    n) al comma 30, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: 
      «d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26,  27,  28,
29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39.». Conseguentemente, alla  lettera  d),  il  punto  fermo  «.»  e'
sostituito dal punto e virgola «;»; 
    o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti: 
      «30-bis.   Fermi   restando   i   principi    generali    della
concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno
di cui agli articoli  15  e  33  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A
decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata  di
ulteriori 30 euro annui. 
      30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione,
il  Fondo  unico  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  del
personale delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo
1999, n. 254, e' incrementato: 
        a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per  la  Polizia  di
Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; 
        b) per l'anno 2024, di 689.335,91  euro  per  la  Polizia  di
Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; 
        c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per  la  Polizia  di
Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; 
        d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per  la  Polizia  di
Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; 
        e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per  la  Polizia  di
Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; 
        f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per  la  Polizia  di
Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; 
        g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63  euro  per  la
Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 
      30-quater.   Fermi   restando   i   principi   generali   della
concertazione, il Fondo per l'efficienza dei  servizi  istituzionali,
previsto per il personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato: 
        a) per l'anno 2023,  di  2.018.989,96  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 1.054.911,61 euro per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        b) per  l'anno  2024,  di  804.007,40  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 416.813,77  euro  per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        c) per l'anno 2025,  di  5.568.477,83  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 2.879.618,24 euro per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        d) per l'anno 2026,  di  8.524.436,77  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 4.291.642,20 euro per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        e) per l'anno 2027,  di  2.279.164,95  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 1.147.449,47 euro per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        f) per l'anno  2028  di  3.137.288,45  euro  per  l'Arma  dei
carabinieri e di 1.579.473,21 euro per  il  Corpo  della  Guardia  di
finanza; 
        g) a decorrere  dall'anno  2029,  di  7.185.125,72  euro  per
l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77  euro  per  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      30-quinquies.   In   attuazione    dei    principi    stabiliti
dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
che riconosce la specificita' del ruolo delle  Forze  di  polizia  ai
fini della definizione degli ordinamenti e dello stato  giuridico  ed
economico degli appartenenti, a decorrere dal  1°  gennaio  2020,  al
personale a  cui,  ai  fini  del  valido  svolgimento  delle  proprie
specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva
Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un
elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza  assicura  il
rimborso delle spese sostenute a titolo di  tassa  di  iscrizione  ed
eventuali  spese  di  amministrazione,  ferma  restando  l'esclusione
dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»; 
    p) al comma 31, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Ai
fini dell'adozione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo,  quarto  e  quinto,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 
    q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti: 
      «31-bis. Al fine di assicurare  la  piena  funzionalita'  delle
amministrazioni  di  cui  al   presente   decreto   legislativo,   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  42-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si  applicano  esclusivamente  in
caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa  Forza  di
polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti
all'Amministrazione della difesa, presso uffici  della  medesima.  Il
diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 
      31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato
nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di  finanza,  cui
e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di  cui
all'articolo 80  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, in  data  antecedente  al  1°  gennaio  2017,  si
applica  la  disciplina  di  cui  all'articolo   1369   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 
      31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale  delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore  di  cani
riformati in quanto non piu' idonei al servizio  puo'  ottenerne,  in
via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi  di  cui  al
primo periodo, nei  confronti  di  ciascun  cane  continua  a  essere
assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale
di 1.200 euro.»; 
    r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n.  95,  e'
sostituita dalla «tabella F» di  cui  alla  tabella  16  allegata  al
presente decreto. 
 
          Note all'art. 40: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  45  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie).  -  1.  A
          decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella  1,  allegata  al
          decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,  e'  sostituita
          dalla tabella D allegata al presente decreto e  i  relativi
          parametri  sono  comunque  attribuiti  a  decorrere   dalla
          medesima  data.  Il   contributo   straordinario   di   cui
          all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208,  come  prorogato  dal  decreto  del   Presidente   del
          consiglio dei ministri del 27 febbraio  2017,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c),  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto  alla
          data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla
          medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di
          cui alla tabella E. A decorrere dal 1°  ottobre  2017  sono
          determinati i  seguenti  importi  orari  del  compenso  per
          lavoro straordinario: 
                a)   assistente   capo   e   qualifiche    e    gradi
          corrispondenti con 5 anni  di  anzianita'  di  qualifica  o
          grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo,  15,11
          notturno festivo; 
                b)  sovrintendente  capo   e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti con 4 anni  di  anzianita'  di  qualifica  o
          grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo,  16,42
          notturno festivo; 
                c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni
          e qualifiche  corrispondenti:  euro  14,83  feriale,  16,76
          notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal
          1° ottobre 2017  e  fino  al  31  dicembre  2017,  ai  vice
          questori aggiunti e gradi e qualifiche  corrispondenti  con
          anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla  data
          del 1° gennaio  2018,  abbia  maturato  una  anzianita'  di
          tredici anni dal conseguimento della nomina  al  ruolo  dei
          commissari  o  ad  ufficiale  e  riveste  la  qualifica  di
          commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore  e
          qualifiche e gradi corrispondenti,  fino  all'inquadramento
          nel livello retributivo del vice questore  e  qualifiche  e
          gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni  ovvero  del
          vice questore aggiunto e qualifiche e gradi  corrispondenti
          con piu' di ventitre' anni dal conseguimento  della  nomina
          al ruolo dei commissari o ad  ufficiale,  il  compenso  per
          lavoro straordinario continua ad essere  corrisposto  nelle
          seguenti misure orarie lorde: euro  24,20  feriale  diurno;
          euro 27,35 feriale notturno o festivo  diurno;  euro  31,56
          festivo notturno. 
              1-bis. Per il personale che, alla data del  1°  gennaio
          2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche
          e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita'  di
          13 anni dal conseguimento della nomina nelle  carriere  dei
          funzionari  o  ruoli  corrispondenti  o  della   nomina   a
          ufficiale,  il  compenso  per   lavoro   straordinario   e'
          corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino
          all'inquadramento nel livello retributivo superiore,  nella
          misura oraria  lorda  prevista  per  il  personale  di  cui
          all'articolo 1810-bis, comma 1,  lettera  n),  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1  milioni  di
          euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal
          2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  34,4
          per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025
          e 19 milioni di euro a decorrere  dal  2026,  al  personale
          delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  in  ragione
          della specificita' dei compiti e delle condizioni di  stato
          e di impiego, titolare di  reddito  complessivo  di  lavoro
          dipendente non superiore, in  ciascun  anno  precedente,  a
          28.000 euro,  e'  riconosciuta  sul  trattamento  economico
          accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle
          indennita' di natura fissa e  continuativa,  una  riduzione
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
          addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione
          e le modalita' applicative della  stessa  sono  individuate
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto
          con  i  Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione
          del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente
          comma   e'   cumulabile   con   la   detrazione    prevista
          dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente
          di 28.000 euro e' innalzato, con il  medesimo  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   in   ragione
          dell'eventuale incremento  del  trattamento  economico  per
          effetto di disposizioni normative a carattere  generale.  A
          decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa  di
          cui al  primo  periodo  sono  incrementati  delle  seguenti
          misure: 
                a) 48.050 euro per l'anno 2019; 
                b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
                c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
                d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; 
                e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023. 
              3. Al personale in servizio al 31  dicembre  2016  che,
          secondo  la  legislazione  vigente  alla   medesima   data,
          consegue,  entro  il  1°  gennaio  2017,  la  qualifica  di
          assistente capo, sovrintendente capo,  ispettore  superiore
          sostituto   ufficiale   di   pubblica   sicurezza-sostituto
          commissario  e  qualifiche  e  gradi   corrispondenti,   e'
          corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in  relazione  alla
          diversa anzianita' nella  qualifica  e  grado,  un  assegno
          lordo una  tantum  di  cui  alla  tabella  F,  allegata  al
          presente  decreto.  Il  medesimo  emolumento  e'   altresi'
          corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale  che  ha
          maturato i requisiti di cui al presente comma  nel  periodo
          compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. 
              3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti  capo
          tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio  al
          31 dicembre 2016 e che entro il  30  settembre  2017  hanno
          maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a
          quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro
          il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum  di  importo
          pari a 400 euro. 
              3-ter.  Ai  brigadieri  in   servizio   dell'Arma   dei
          carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza  promossi
          al grado di brigadiere  capo,  ai  sensi,  rispettivamente,
          dell'articolo  1300,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58,  comma
          2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n. 199, e' attribuito un assegno lordo una  tantum  pari  a
          250 euro. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  per  il  personale
          con  qualifica  a  partire  da  vice  questore  aggiunto  e
          qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento  economico
          e' rideterminato secondo  quanto  previsto  dagli  articoli
          1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66 . Il nuovo trattamento economico  assorbe  l'assegno  di
          valorizzazione   dirigenziale   previsto   in    attuazione
          dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289, il trattamento dirigenziale di cui agli  articoli  43,
          commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter,  della  legge
          1°  aprile  1981,  n.  121,  nonche'  l'indennita'  di  cui
          all'articolo 19, comma 4, della legge 28  luglio  1999,  n.
          266 .  L'indennita'  perequativa  e  quella  di  posizione,
          limitatamente alla componente fissa, continuano  ad  essere
          corrisposte dalla data di conseguimento della  qualifica  o
          grado previsti dalla normativa  vigente,  indipendentemente
          dalla data di effettiva assunzione  dell'incarico  connesso
          alla qualifica o grado superiori. Al personale  di  cui  al
          presente comma si applicano le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 1810-bis, 1810-ter,  1811,  con  riferimento  agli
          anni indicati per gli  ufficiali  dell'Esercito,  1811-bis,
          1813, 1814, 1815, 1816, 1819,  1820,  1822,  1824,  1826  e
          2262-bis, commi 6 e 7, del  decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66 . 
              4-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  il  personale
          promosso alla qualifica di vice  questore  e  qualifiche  e
          gradi  corrispondenti  prima  del  1°  gennaio  2018   che,
          all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita'  di
          servizio superiore a tredici anni e  inferiore  a  diciotto
          anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari
          o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel  livello
          retributivo di cui all' articolo 1810-bis, comma 1, lettera
          i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  continua
          nella   progressione   economica   determinata   ai   sensi
          dell'articolo 1811, comma 1, lettera  a),  numero  9),  del
          citato  decreto  legislativo  fino  all'inquadramento   nel
          livello   retributivo   del   vice   questore    e    gradi
          corrispondenti con piu' di diciotto anni  di  servizio  dal
          conseguimento della nomina al ruolo  dei  commissari  o  ad
          ufficiale. 
              5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto
          delle disposizioni  del  presente  decreto,  percepisce  un
          trattamento fisso e  continuativo  inferiore  a  quello  in
          godimento  prima  dell'entrata  in  vigore   del   medesimo
          decreto, e'  attribuito  un  assegno  personale  pari  alla
          differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle
          voci   fisse   e    continuative.    Analogo    emolumento,
          riassorbibile  con  i  successivi  incrementi   retributivi
          conseguenti a progressione di carriera  o  per  effetto  di
          disposizioni normative a carattere generale, e'  attribuito
          allo stesso personale in caso di passaggio a  qualifiche  o
          gradi degli stessi o di diversi  ruoli  o  di  transito  ai
          ruoli civili che comporta il pagamento  di  un  trattamento
          fisso e continuativo inferiore a quello in godimento  prima
          del passaggio. 
              6. Ai fini del comma  5  si  intende  per  "trattamento
          fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei  ruoli
          di  appartenenza,  dalla   somma   delle   seguenti   voci:
          stipendio,  indennita'  integrativa  speciale,   indennita'
          mensile  pensionabile,  assegno  funzionale  e   indennita'
          dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e  continuativo
          in godimento" si intende quello  composto,  a  seconda  dei
          ruoli di appartenenza, dalla  somma  delle  seguenti  voci:
          stipendio,  indennita'  integrativa  speciale,   indennita'
          mensile  pensionabile,  assegno  funzionale,   assegno   di
          valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa. 
              6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti  con
          almeno 8 anni di permanenza nella qualifica  o  nel  grado,
          che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al  30  settembre
          2017,  la  qualifica  di  vice   sovrintendente   e   gradi
          corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal  1º  ottobre
          2017, un assegno  personale  pari  alla  differenza  tra  i
          parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla  medesima
          data, per l'assistente  capo  «coordinatore»  e  qualifiche
          corrispondenti  e  per  il  vice  sovrintendente  e   gradi
          corrispondenti. 
              7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
          1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data  e'  attribuito,
          dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento
          della qualifica di vice questore aggiunto  e  qualifiche  e
          gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari
          a euro 650,00 mensili lordi, ove piu'  favorevole  rispetto
          all'assegno funzionale mensile  spettante  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2009, n. 51 . Quest'ultimo assegno e'  cumulabile
          con l'assegno di cui  al  comma  9  e  continua  ad  essere
          attribuito anche ai funzionari e  agli  ufficiali  sino  al
          compimento del tredicesimo anno. 
              8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del
          1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e'  attribuito,
          dal compimento di 15 anni di anzianita' nel ruolo e fino al
          conseguimento della qualifica di vice questore  aggiunto  e
          qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale  di
          riordino  pari  a  euro  180,00  mensili  lordi,  ove  piu'
          favorevole   rispetto   all'assegno   funzionale    mensile
          spettante ai sensi degli articoli 8 e 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . 
              9. A decorrere dal  1°  gennaio  2018,  agli  ufficiali
          delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono
          il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia
          ad  ordinamento  civile  che  rivestono  la  qualifica   di
          commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a
          euro 1.850  annui  lordi  dal  compimento  di  10  anni  di
          anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del  grado  di
          maggiore o di vice questore aggiunto. 
              10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno  effetto
          sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario  di
          quiescenza, normale e  privilegiato,  sulla  indennita'  di
          buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,
          sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i  relativi
          contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni  di  cui
          ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 
              11. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  in  analogia  con
          quanto  previsto   dall'articolo   1826-bis   del   decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine  di  fronteggiare
          specifiche  esigenze  di  carattere  operativo  ovvero   di
          valorizzare  l'attuazione  di  specifici  programmi  o   il
          raggiungimento di qualificati obiettivi,  e'  istituito  un
          apposito fondo destinato alle qualifiche di  vice  questore
          aggiunto  e  di  vice  questore  e   qualifiche   e   gradi
          corrispondenti. Con distinti decreti annuali  dei  Ministri
          interessati, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definite  le  misure  dei  compensi,  i
          criteri per l'attribuzione e le modalita'  applicative.  Il
          fondo di  cui  al  presente  comma  e'  alimentato  con  le
          seguenti somme: 
                a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; 
                b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; 
                c) Corpo della guardia di  finanza:  1,2  milioni  di
          euro; 
                d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di
          euro. 
              11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025,  le  dotazioni
          del fondo di cui al comma 11 sono incrementate  di  949.095
          euro annui, ripartiti come segue: 
                a) Polizia di Stato: 294.815 euro; 
                b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; 
                c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; 
                d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro. 
              12. In fase  di  prima  applicazione,  il  personale  a
          partire  dalla  qualifica  di  vice  questore  aggiunto   e
          qualifiche e gradi  corrispondenti  e'  reinquadrato,  alla
          data  del  1°  gennaio  2018,  nelle  rispettive  posizioni
          economiche,  prendendo  in  considerazione  gli   anni   di
          servizio effettivo prestato, aumentato degli altri  periodi
          giuridicamente computabili ai  fini  stipendiali  ai  sensi
          della normativa  vigente  e  ridotti  del  periodi  di  cui
          all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
          66, e dei periodi di aspettativa per motivi di  studio  nei
          casi previsti dalla normativa vigente. 
              13.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,   i   valori
          dell'indennita' mensile pensionabile  di  cui  all'articolo
          43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il
          personale che riveste la qualifica di sostituto commissario
          e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati  nella
          misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale,
          con la medesima decorrenza e fino  al  30  settembre  2017,
          continua ad applicarsi il  parametro  stipendiale  previsto
          per  la  denominazione   di   "sostituto   commissario"   e
          denominazioni e  qualifiche  corrispondenti,  di  cui  alla
          tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio  2003,
          n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal  1°
          gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla
          predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti
          misure mensili lorde, per tredici mensilita', al  personale
          che riveste i seguenti gradi e qualifiche: 
                a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05; 
                b) Generale  di  Divisione/Dirigente  Generale:  Euro
          1.267,52; 
                c)  Generale  di  Brigata/Dirigente  Superiore:  Euro
          1.164,95; 
                d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni  di
          servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19; 
                f) Tenente  Colonnello/Vice  Questore  con  ventitre'
          anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19; 
                h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni
          di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; 
                i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con  tredici  anni
          di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19; 
                j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.». 
              14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle
          qualifiche  e  dei  gradi  del  personale  delle  Forze  di
          polizia, in relazione  ai  ruoli  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, e'  riportata  nella  tabella  G  allegata  al
          presente decreto. 
              15. Le detrazioni di anzianita',  operate  a  qualsiasi
          titolo sulle qualifiche o sui  gradi  del  personale  delle
          Forze di polizia,  hanno  effetto  anche  sulla  decorrenza
          delle denominazioni o delle qualifiche. 
              16. I  periodi  di  congedo  straordinario  concessi  a
          decorrere dal  1  gennaio  2017  al  personale  di  cui  al
          presente decreto ai sensi dell'articolo 42,  comma  5,  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili
          nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione
          in carriera. 
              17.  La  tabella  di  corrispondenza  H,  allegata   al
          presente decreto, si applica, a decorrere  dal  1°  gennaio
          2018, al personale delle Forze di polizia che  transita  in
          altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi
          previsti dalla legislazione vigente. 
              17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018,  i  funzionari
          con qualifica di vice questore aggiunto o di vice  questore
          e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda,  in
          altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della
          terza area  prevista  dalla  contrattazione  collettiva  di
          comparto, mantenendo a titolo di assegno  riassorbibile  la
          differenza   tra   il   trattamento   economico   fisso   e
          continuativo in godimento al momento della domanda e quello
          spettante all'atto del transito. 
              17-ter. Il personale interessato al transito di cui  al
          comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita'  nel  periodo
          compreso tra il 1° gennaio 2018 e la  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   puo'   presentare
          l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione.  Il
          personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra  il
          1° gennaio 2018 e  la  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste
          facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi
          dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica
          24 aprile 1982, n. 339,  ai  fini  del  transito  in  altra
          Amministrazione. 
              18.  Le  rideterminazioni  giuridiche   di   anzianita'
          effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo  a
          corresponsione di arretrati in data  anteriore  rispetto  a
          quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto
          medesimo. 
              19. Le disposizioni del presente  decreto  non  possono
          produrre effetti  peggiorativi  sul  trattamento  economico
          fisso e continuativo del personale delle forze  di  polizia
          rispetto a quanto previsto  dalla  normativa  vigente  alla
          data della loro entrata in vigore. 
              20.  Con  decreto   interdirettoriale   dei   Ministeri
          dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
          della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinati  i
          distintivi di qualifica e di denominazione per il personale
          delle Forze di polizia a  ordinamento  civile,  nonche'  di
          qualifica  per  il  personale  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare, in relazione a  quanto  previsto  dal
          presente decreto. 
              21. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  al  personale  di
          cui al presente decreto che nell'ultimo  quinquennio  prima
          della cessazione dal servizio ha  prestato  servizio  senza
          demerito e' attribuita la promozione alla qualifica  ovvero
          al   grado   superiore,   ovvero    l'attribuzione    della
          denominazione di coordinatore e qualifiche  corrispondenti,
          a decorrere dal giorno successivo alla predetta  cessazione
          dal servizio al  raggiungimento  del  limite  di  eta',  al
          collocamento a domanda in ausiliaria  o  riserva  nei  casi
          previsti dalla legislazione vigente, per infermita'  o  per
          decesso anche non dipendenti da causa di  servizio,  ovvero
          in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego
          civile, sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa
          di servizio. La promozione  e'  esclusa  per  il  personale
          destinatario  dell'applicazione  degli  articoli   1084   e
          1084-bis del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
          nonche' per il personale che riveste il grado  di  generale
          di  corpo  d'armata  e  gradi  corrispondenti  e  per   gli
          ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche  e
          gradi corrispondenti che rivestono il grado o la  qualifica
          apicale del  ruolo  di  appartenenza.  Resta  fermo  quanto
          disposto dagli articoli 21, comma 1, e  23,  comma  6,  del
          decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  per   il
          personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Le disposizioni di cui al presente  comma
          non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento
          economico,  previdenziale  e  pensionistico  del  personale
          medesimo. 
              22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   sentiti   i   ministri
          interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio  del
          personale  di  cui  al  presente  decreto   transitato   in
          soprannumero nelle altre amministrazioni statali a  seguito
          di  inidoneita'  al  servizio,  ai  fini  del   conseguente
          incremento delle  facolta'  assunzionali  delle  rispettive
          Forze di polizia previste a legislazione vigente. 
              23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo  le  parole
          «di atleti o di istruttori» sono inserite le  seguenti:  «,
          nonche' alle bande musicali». 
              24. I concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  il   reclutamento   di
          personale  nei  ruoli  delle  amministrazioni  di  cui   al
          presente  decreto  sono  espletati  secondo  le   procedure
          vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del
          presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo
          le disposizioni vigenti prima  di  quest'ultima  data.  Gli
          stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti
          dal  presente  decreto  e  sono  iscritti  in   ruolo   con
          decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 
              25. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto,
          restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni
          del personale di  cui  al  medesimo  decreto  effettuate  o
          aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata  in
          vigore  dello  stesso  decreto.   Le   disposizioni   sugli
          avanzamenti o promozioni  previste  dal  presente  decreto,
          ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data
          di  entrata  in   vigore   dello   stesso,   si   applicano
          esclusivamente al personale in servizio alla  stessa  data,
          salvo quanto diversamente previsto  nel  medesimo  decreto.
          Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al  personale  richiamato
          in servizio,  con  o  senza  assegni,  sono  attribuite  le
          promozioni, ai soli fini giuridici,  secondo  le  modalita'
          disciplinate dal presente decreto. 
              26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo  di
          polizia penitenziaria si applicano le disposizioni  di  cui
          agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66 . Al personale del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di  cui
          all'articolo 881 del medesimo codice. 
              27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si
          applica l'articolo 1099 del decreto  legislativo  15  marzo
          2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di  vacanze
          nei  contingenti  massimi  dei  colonnelli  stabiliti   per
          ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti
          colonnelli collocati nella posizione di  «a  disposizione»,
          esclusivamente secondo le modalita' ed entro  i  limiti  di
          cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari
          al dieci per cento a decorrere dal 2022. 
              27-bis.  Al  fine  di  salvaguardare   i   livelli   di
          funzionalita'  dell'Arma  dei  carabinieri,  le  promozioni
          eventualmente conferite per effetto  dell'  articolo  1089,
          comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non
          sono computate nel  numero  di  quelle  da  effettuare  per
          l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del
          medesimo anno,  eccedenze  nelle  dotazioni  organiche  del
          grado in cui deve essere effettuata la promozione. 
              28.  Al  personale  delle  forze  di  polizia,  che  ha
          ricoperto o ricopre incarichi non a  termine  presso  altre
          Pubbliche amministrazioni per i  quali  e'  prevista  dalla
          legge o da altra fonte  normativa  la  ricostruzione  della
          carriera all'atto  del  rientro  nella  medesima  forza  di
          polizia, salvo sussistano motivi  ostativi  previsti  dalla
          legislazione vigente, e' conferita la promozione: 
                a) fino al grado di  vice  questore  e  qualifiche  e
          gradi corrispondenti, con decorrenza  attribuita  al  primo
          dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei  ruoli
          di provenienza; 
                b) alla qualifica di primo dirigente e  di  dirigente
          superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso
          dei  requisiti  previsti  dalle   specifiche   disposizioni
          normative, il medesimo personale ha rivestito nei  predetti
          incarichi la qualifica di seconda fascia,  rispettivamente,
          di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o
          superiore  o  equiparate,  con   la   medesima   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi che lo segue  nei
          ruoli di provenienza. 
              Ai fini  dell'iscrizione  in  ruolo,  il  personale  e'
          collocato  nella  posizione  immediatamente  antecedente  a
          quella conseguita dal pari qualifica o grado  promosso  che
          ha ottenuto il miglior posizionamento  tra  coloro  che  lo
          seguivano  nel  ruolo  e  nella  qualifica   o   grado   di
          provenienza.  Ogni   altra   disposizione   relativa   alla
          progressione  di  carriera  oltre  la  qualifica  di   vice
          questore aggiunto e qualifiche e  gradi  corrispondenti  in
          costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni
          non si applica agli ufficiali e ai funzionari  delle  forze
          di polizia. 
              Al rientro  nella  forza  di  polizia,  il  periodo  di
          servizio prestato con l'incarico di  dirigente  generale  e
          gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni
          costituisce elemento di valutazione ai fini  dell'ulteriore
          progressione in carriera. 
              29. In relazione al servizio prestato  nel  contingente
          speciale  del  personale  addetto  al  Dipartimento   delle
          Informazioni per la sicurezza e ai servizi di  informazione
          per la sicurezza di  cui  all'articolo  21  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124, non si applicano  le  disposizioni  di
          cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera
          m), della medesima legge n.  124  del  2007,  modifiche  al
          regolamento ivi previsto  secondo  le  procedure  stabilite
          dall'articolo 43 della stessa legge. 
              29-bis. Il direttore della  Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della
          legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di
          perfezionamento  per  le  Forze  di  polizia  di  cui  agli
          articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 giugno 1986, n. 423, qualora siano  tratti,  secondo  le
          modalita' previste dai  predetti  articoli,  dall'Arma  dei
          carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono
          il grado non inferiore a generale di divisione. 
              30. In fase di prima applicazione del presente  decreto
          e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere
          dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da
          vice questore aggiunto e qualifiche e gradi  corrispondenti
          sono  applicate,  in  quanto   compatibili   in   relazione
          all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia,  le  seguenti
          disposizioni: 
                a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura  stabilita
          per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze  armate,
          50 del decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno
          2002, n. 164 ; 
                b) articoli 6 e 13 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; 
                c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16,
          17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; 
                d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19,  20,
          21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          51; 
                d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25,  26,
          27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 marzo 2018, n. 39. 
              30-bis.  Fermi  restando  i  principi  generali   della
          concertazione, a decorrere dal 1° gennaio  2020  la  misura
          dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  marzo  2018,  n.  39,  e'
          incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1°  gennaio
          2025, la medesima misura e' incrementata  di  ulteriori  30
          euro annui. 
              30-ter.  Fermi  restando  i  principi  generali   della
          concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei  servizi
          istituzionali del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile di cui all'articolo 14 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  16  marzo  1999,  n.  254,  e'
          incrementato: 
                a) per l'anno  2023,  di  1.746.437,40  euro  per  la
          Polizia di Stato  e  di  718.642,03  euro  per  la  Polizia
          penitenziaria; 
                b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia
          di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; 
                c) per l'anno  2025,  di  4.709.197,71  euro  per  la
          Polizia di Stato e di  1.967.066,22  euro  per  la  Polizia
          penitenziaria; 
                d) per l'anno  2026,  di  7.116.912,47  euro  per  la
          Polizia di Stato e di  2.992.029,56  euro  per  la  Polizia
          penitenziaria; 
                e) per l'anno  2027,  di  1.902.837,44  euro  per  la
          Polizia di Stato  e  di  799.974,14  euro  per  la  Polizia
          penitenziaria; 
                f) per l'anno  2028,  di  2.619.270,68  euro  per  la
          Polizia di Stato e di  1.101.170,66  euro  per  la  Polizia
          penitenziaria; 
                g) a decorrere dall'anno 2029, di  5.998.743,63  euro
          per la Polizia di Stato  e  di  2.521.938,88  euro  per  la
          Polizia penitenziaria. 
              30-quater. Fermi restando  i  principi  generali  della
          concertazione,  il  Fondo  per  l'efficienza  dei   servizi
          istituzionali, previsto per il  personale  delle  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare  dall'articolo  23   del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre  2007,
          n. 170, e' incrementato: 
                a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro  per  l'Arma
          dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei
          carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia
          di finanza; 
                c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro  per  l'Arma
          dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro  per  l'Arma
          dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro  per  l'Arma
          dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45  euro  per  l'Arma
          dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                g) a decorrere dall'anno 2029, di  7.185.125,72  euro
          per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77  euro  per  il
          Corpo della Guardia di finanza. 
              30-quinquies.  In  attuazione  dei  principi  stabiliti
          dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010,
          n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze
          di polizia ai fini della definizione  degli  ordinamenti  e
          dello stato giuridico ed economico  degli  appartenenti,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai  fini
          del   valido   svolgimento   delle    proprie    specifiche
          attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della  rispettiva
          Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione  a  un
          albo o a  un  elenco  professionale,  l'Amministrazione  di
          appartenenza assicura il rimborso delle spese  sostenute  a
          titolo  di  tassa  di  iscrizione  ed  eventuali  spese  di
          amministrazione,      ferma      restando      l'esclusione
          dell'interessato  da   ogni   gestione   previdenziale   di
          categoria. 
              31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  effettua  un  monitoraggio  delle  spese   di
          personale delle amministrazioni  interessate  dal  presente
          riordino delle carriere. Qualora dal predetto  monitoraggio
          risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto
          agli  oneri  previsti  dal  presente  provvedimento,   alla
          copertura  finanziaria   del   maggior   onere   risultante
          dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli
          stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa
          delle amministrazioni interessate  dal  provvedimento,  nel
          rispetto dei vincoli di spesa derivanti  dall'articolo  21,
          comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle
          amministrazioni  interessate.  Ai  fini  dell'adozione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          presente  comma,  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 17, comma  12-bis,  periodi  terzo,  quarto  e
          quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              31-bis. Al fine di assicurare  la  piena  funzionalita'
          delle  amministrazioni   di   cui   al   presente   decreto
          legislativo, le disposizioni di  cui  all'articolo  42-bis,
          comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  si
          applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione
          presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza
          del   richiedente,    ovvero,    per    gli    appartenenti
          all'Amministrazione  della  Difesa,  presso  uffici   della
          medesima. Il diniego e' consentito  per  motivate  esigenze
          organiche o di servizio. 
              31-ter. Al personale del Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Arma dei  carabinieri  e  nel  Corpo  della
          guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della
          riduzione  dello  stipendio  di  cui  all'articolo  80  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, in data antecedente al 1° gennaio 2017,  si  applica  la
          disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 
              31-quater.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2020,   il
          personale delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile  e
          militare conduttore di cani riformati in  quanto  non  piu'
          idonei al servizio puo' ottenerne, in via  prioritaria,  la
          cessione a titolo  gratuito.  Nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo, nei confronti di ciascun cane  continua  a  essere
          assicurata l'assistenza veterinaria,  entro  il  limite  di
          spesa annuale di 1.200 euro.». 
              La tabella F allegata al decreto legislativo 29  maggio
          2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle  premesse),
          sostituita dal presente decreto, riguarda l'attribuzione di
          assegni una tantum  al  personale  con  qualifica  o  grado
          apicale.