Art. 40 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»; b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»; c) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»; d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro. 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»; e) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»; f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianita' nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere da tale data»; g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»; h) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue: a) Polizia di Stato: 294.815 euro; b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»; i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: «17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.»; l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»; m) dopo il comma 29 e' aggiunto il seguente: «29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.»; n) al comma 30, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»; o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti: «30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di ulteriori 30 euro annui. 30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza; b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza; c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza; d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza; e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza; f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza; g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza. 30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»; p) al comma 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»; r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, e' sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 45 (Disposizioni finali e finanziarie). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario: a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo; b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianita' di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo; c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianita' di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianita' di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con piu' di ventitre' anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno. 1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, e' riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro e' innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure: a) 48.050 euro per l'anno 2019; b) 7.008.680 euro per l'anno 2020; c) 10.215.998 euro per l'anno 2021; d) 5.476.172 euro per l'anno 2022; e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023. 3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto. Il medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017. 3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro. 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico e' rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 . L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all' articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale. 5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. 6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa. 6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti. 7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data e' attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . Quest'ultimo assegno e' cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno. 8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . 9. A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. 10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1826-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi, e' istituito un apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro. 11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue: a) Polizia di Stato: 294.815 euro; b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro; c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro. 12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti e' reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilita', al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche: a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05; b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52; c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95; d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19; f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19; h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitre' anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95; i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19; j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.». 14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riportata nella tabella G allegata al presente decreto. 15. Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche. 16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione in carriera. 17. La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente. 17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito. 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione. 18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianita' effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo. 19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore. 20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonche' di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto. 21. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti, a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermita' o per decesso anche non dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione degli articoli 1084 e 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' per il personale che riveste il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo. 22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente. 23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande musicali». 24. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente. 25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto. 26. Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice. 27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022. 27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell' articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione. 28. Al personale delle forze di polizia, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nella medesima forza di polizia, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione: a) fino al grado di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, con decorrenza attribuita al primo dei funzionari e ufficiali promossi che lo segue nei ruoli di provenienza; b) alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e gradi corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza. Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il personale e' collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari qualifica o grado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nella qualifica o grado di provenienza. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre la qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali e ai funzionari delle forze di polizia. Al rientro nella forza di polizia, il periodo di servizio prestato con l'incarico di dirigente generale e gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini dell'ulteriore progressione in carriera. 29. In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge. 29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione. 30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni: a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 ; b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301; c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170; d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51; d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. 30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di ulteriori 30 euro annui. 30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria; b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria; c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria; d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria; e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria; f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria; g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria. 30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' incrementato: a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza; b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza; c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza; d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza; e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza; f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza; g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza. 30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria. 31. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Il diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. 31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva. 31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.». La tabella F allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), sostituita dal presente decreto, riguarda l'attribuzione di assegni una tantum al personale con qualifica o grado apicale.