Art. 168 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di
credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o  inferiore
a  5  miliardi   di   euro,   sottoposte,   a   liquidazione   coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico  bancario")  dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.