Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica
amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle
tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le
imprese, le Universita', gli enti di ricerca e le societa' con
caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui
all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che
intendono sperimentare iniziative attinenti all'innovazione
tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale
domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da
quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella
domanda e' indicato il titolare della richiesta e il responsabile
della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili
di innovazione, la durata, le finalita' del progetto e della
sperimentazione, nonche' i risultati e i benefici attesi, le
modalita' con le quali il richiedente intende svolgere il
monitoraggio delle attivita' e valutarne gli impatti, nonche' gli
eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si
propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al
Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi
alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal
ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta
di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si
applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
Ministero dello sviluppo economico puo' richiedere chiarimenti o
integrazioni della domanda al richiedente e, in tal caso, la
richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a
decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla
scadenza del termine assegnato per la risposta. La mancata
trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del
richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.
Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili di
innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi
impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita e che presentano
concrete probabilita' di successo, la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la
durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta,
stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le prescrizioni
ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando
comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative
all'accoglimento della domanda, al richiedente. L'autorizzazione
sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi,
autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di
altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto
di sperimentazione sia soggetta anche a pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque
denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede,
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere disposta
in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela della salute,
dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di
disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, ne' possono essere violati o elusi vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi
internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e
verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento
dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita'
dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni
imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni
e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione,
assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non inferiore a
quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale dispone, d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.
5. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente
trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello
sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i
risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche' i
benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la
trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante
la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il
contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se
l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente si e' conclusa
positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita' di
modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che
disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di
cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per
materia, promuove le iniziative normative e regolamentari
eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio dell'attivita'
oggetto di sperimentazione.
7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni
cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della
sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2
non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita' che possono
essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58. In ogni caso, con l'autorizzazione di cui al
presente articolo non puo' essere disposta la sperimentazione in
materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta
elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro
servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di
disposizioni dell'Unione europea o di disposizioni nazionali che
danno attuazione a disposizioni dell'Unione europea, nonche' in
materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa l'autorizzazione
alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia
anagrafica, di stato civile, di carta d'identita' elettronica,
elettorale e referendaria, nonche' con riguardo ai procedimenti di
competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi
a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e
patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto
abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio
nazionale degli stranieri e dei cittadini dell'Unione europea, o
comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia
di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad
essi connessi.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.