Art. 30 
 
Campo di applicazione (decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
                            articolo 11) 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  Titolo   si   applicano   alle
lavorazioni  minerarie  che  si  effettuano  nell'area  oggetto   del
permesso di  ricerca  o  della  concessione  di  coltivazione  e  che
espongono i lavoratori al rischio di  radiazioni  ionizzanti,  quando
sussistono le condizioni indicate nell'allegato I.  Le  modalita'  di
verifica di tali condizioni sono stabilite con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e
delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, sentito l'ISIN. 
  2. La vigilanza per la tutela dai rischi  derivanti  da  radiazioni
ionizzanti dei lavoratori addetti alle attivita' di cui al comma 1 e'
affidata, oltre che all'ISIN, all'Autorita'  regionale  di  vigilanza
mineraria competente per territorio, che si avvale, nell'ambito delle
sue competenze, degli organi del SSN competente per territorio. 
  3. Il titolo abilitativo minerario tiene luogo  degli  obblighi  di
cui ai Titoli VI, VII e IX del presente decreto ed e' emanato sentito
l'ISIN  per  gli  aspetti  di  protezione  dei  lavoratori  e   della
popolazione dal rischio di radiazioni ionizzanti.