Art. 33 
 
Limiti di dose (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  articolo
                                 15) 
 
  1. Quando si riscontrano valori di grandezze derivate superiori  ai
limiti pertinenti fissati con i  provvedimenti  di  cui  all'articolo
146, il  direttore  responsabile  adotta  le  misure  necessarie  per
riportare  tali  valori  entro  i  predetti  limiti.   In   caso   di
impossibilita', il direttore ne da'  immediato  avviso  all'autorita'
regionale di vigilanza mineraria competente per territorio e  all'ASL
competente per territorio che adottano i provvedimenti di competenza.