Art. 34 
 
Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo
                                 16) 
 
  1.  E'  vietato  impiegare  acqua  di  miniera  con  concentrazioni
superiori ai valori fissati con il decreto di cui  all'articolo  146,
per la perforazione a umido, per la irrorazione del  minerale  e  per
qualsiasi altra operazione che  puo'  favorire  la  diffusione  delle
materie radioattive contenute nelle acque stesse. 
  2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere  convogliate
all'esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa  e  scaricate
nel rispetto delle disposizioni di cui al  Titolo  XII  del  presente
decreto.