Art. 34 Acque di miniera (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 16) 1. E' vietato impiegare acqua di miniera con concentrazioni superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo 146, per la perforazione a umido, per la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che puo' favorire la diffusione delle materie radioattive contenute nelle acque stesse. 2. Le acque di miniera di cui al comma 1 devono essere convogliate all'esterno per la via piu' breve ed in condotta chiusa e scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XII del presente decreto.