Art. 35 
 
Obblighi particolari del direttore responsabile (decreto  legislativo
                 17 marzo 1995, n. 230, articolo 17) 
 
  1. Oltre all'obbligo di cui all'articolo 34, comma 1, il  direttore
responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del
rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l'entita'  del
rischio lo richiede, provvede a: 
    a) eseguire la perforazione a umido; 
    b) impedire ai lavoratori di consumare i pasti  nel  sotterraneo,
salvo il  caso  di  luoghi  adeguatamente  attrezzati  e  ubicati  in
gallerie di servizio in sterile; 
    c) far si'  che  i  lavoratori  abbiano  a  disposizione  e,  ove
necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio
di contaminazione; 
    d) far si' che  gli  indumenti  di  lavoro  siano  sottoposti  ad
adeguati processi di lavatura e bonifica; 
    e) fare in modo che sul luogo  della  miniera  siano  predisposti
locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di  lavoro,
i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.