Art. 34 
 
                Cessazione della qualifica di rifiuto 
 
  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole   «medesimi
procedimenti autorizzatori» sono inserite le seguenti: «previo parere
obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per  la
protezione ambientale territorialmente competente»; 
    b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.  n.  96,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di
          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'
          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale
          sostanza od oggetto; 
                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competenti,   che
          includono: 
                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di
          conformita'. 
                In mancanza di criteri specifici  adottati  ai  sensi
          del  comma  2,  continuano  ad  applicarsi,   quanto   alle
          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
                3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
                3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia   regionale   per   la
          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente
          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,
          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Il procedimento di controllo  si  conclude  entro  sessanta
          giorni dall'inizio della verifica. 
                3-sexies. Con cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 dicembre. 
                3-septies. Al  fine  del  rispetto  dei  principi  di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'
          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti
          si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
                5-bis. La persona fisica o  giuridica  che  utilizza,
          per la prima volta, un materiale che ha cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale  che  ha  cessato  di   essere   considerato   un
          rifiuto.».