(parte 1)
                               Art. 35 
 
 Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare 
 
  1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di
recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia
circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla parte IV, titolo I, le  parole  «e  assimilati»,  ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  «e
assimilati» sono soppresse; 
    b) all'articolo 185: 
      1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana»; 
      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «,  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",
intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione  di  pirotecnici
di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il
periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario»; 
  ((2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31  dicembre
2022,» sono soppresse;)) 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
        «4-bis. I rifiuti  provenienti  da  articoli  pirotecnici  in
disuso  sono  gestiti  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 34, comma 2, del ((decreto legislativo)) 29 luglio 2015,
n. 123, e, in virtu'  della  persistente  capacita'  esplodente,  nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica  sicurezza
per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione
dal  luogo  di  deposito  preliminare   ai   depositi   intermedi   o
all'impianto  di  trattamento,  secondo  le  vigenti  normative   sul
trasporto di materiali  esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e
distruzione mediante incenerimento sono svolti in  impianti  all'uopo
autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 
        4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle  finalita'
di  tutela  ambientale  secondo  le  migliori  tecniche  disponibili,
ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,
secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente
decreto.»; 
  ((c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo e' sostituito  dal
seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati
alle operazioni intermedie di smaltimento, quali  il  raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai  punti  D13,
D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente  decreto,  la
responsabilita' per il corretto smaltimento dei rifiuti e' attribuita
al soggetto che effettua dette operazioni»)); 
    d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole
«dell'avvenuto recupero» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'avvio
a recupero»; 
  ((d-bis)  all'articolo  190,  comma  4,  le  parole:  «i  documenti
contabili, con analoghe  funzioni,  tenuti  ai  sensi  delle  vigenti
normative»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «analoghe   evidenze
documentali o gestionali»)); 
    e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  «da  assistenza
sanitaria» sono inserite le  seguenti:  «svolta  al  di  fuori  delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza»; 
  ((e-bis) all'articolo 230, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. I rifiuti provenienti dalle attivita'  di  pulizia  manutentiva
delle  reti  fognarie  di  qualsiasi  tipologia,  sia  pubbliche  che
asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e  manufatti
analoghi nonche' i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma
3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva. La raccolta e il  trasporto  sono
accompagnati da un unico  documento  di  trasporto  per  automezzo  e
percorso di raccolta, il cui modello e'  adottato  con  deliberazione
dell'Albo nazionale gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.  Tali  rifiuti
possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o  di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso
la sede o unita'  locale  del  soggetto  che  svolge  l'attivita'  di
pulizia  manutentiva,  nel   rispetto   delle   condizioni   di   cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb).  Il  soggetto  che  svolge
l'attivita' di pulizia manutentiva e' comunque tenuto  all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, ai  sensi  dell'articolo  212,
comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attivita'  di
raccolta  e  di  trasporto  di  rifiuti,  e  all'iscrizione  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi  di  cui
all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»)); 
    f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  «,  comma  3,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, comma 5,»; 
    g) all'articolo 206-bis, comma 1: 
      1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente
decreto»; 
      2) alla lettera b)  le  parole  da  «permanente  di  criteri  e
specifici» a «quadro di riferimento» sono sostituite dalle  seguenti:
«periodico di  misure»  e  le  parole  da  «efficacia,  efficienza  e
qualita'»  a  «smaltimento  dei  rifiuti;»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti;»; 
      3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti: 
        «c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del
presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e
dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il
rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei
produttori e degli importatori di beni; 
        d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui  al
Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; 
        e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora
l'attuazione; 
        f)  verifica   l'attuazione   del   Programma   generale   di
prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; 
        g) effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  Programma
Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; 
        h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti  ai  sensi
degli  articoli  178-bis  e  178-ter,  in  relazione  agli   obblighi
derivanti  dalla  responsabilita'  estesa   del   produttore   e   al
raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dall'Unione  europea  in
materia di rifiuti.»; 
  ((g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo,  la  parola:
«, 235,» e' sostituita dalla seguente: «e»)) e dopo le parole  «degli
articoli 227 e 228» sono aggiunte le seguenti: «, e i sistemi di  cui
agli articoli 178-bis e 178-ter»; 
  ((g-ter) all'articolo 208, comma 15, secondo  periodo,  le  parole:
«almeno sessanta giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno
venti giorni»)); 
    h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   «,   mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono  sostituite
dalle seguenti: «, successivamente alla verifica e al  controllo  dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle
province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2.»; 
    i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea). - 1.  I
piani di gestione e i programmi di prevenzione  di  cui  all'articolo
199, commi  1  e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali  revisioni
sostanziali,  sono  comunicati   al   Ministero   della   transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per
la successiva trasmissione alla Commissione europea. 
      2. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 
      3. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il
quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio
il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette
decisioni di esecuzione. 
      4. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  comunica  alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli  ((olii  usati.))  I  dati
sono comunicati per via elettronica entro diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato VI ((alla decisione di esecuzione (UE)  2019/1004  della
Commissione, del 7 giugno 2019.)) Il primo periodo  di  comunicazione
ha inizio  il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  della
suddetta decisione di esecuzione. 
      5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 ((sono  corredati  di))  una
relazione di controllo della  qualita'  secondo  il  formato  per  la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di
esecuzione, ((nonche' di)) una relazione sulle misure adottate per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  agli  articoli  205-bis  e
182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi  di  scarto
medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il  formato  per  la
comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive  decisioni  di
esecuzione. 
      6. La parte quarta del presente decreto nonche' i provvedimenti
((inerenti  alla  gestione  dei  rifiuti))   sono   comunicati   alla
Commissione europea.»; ((i-bis) all'articolo 219-bis:)) 
  ((1) al comma 1,  le  parole:  «Conformemente  alla  gerarchia  dei
rifiuti di cui all'articolo 179,  gli  operatori  economici  adottano
misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di  imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato  anche  attraverso  l'utilizzo  di
sistemi di restituzione con  cauzione  nonche'  dei  sistemi  per  il
riutilizzo degli imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine
di aumentare la percentuale degli imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul  mercato  per  contribuire  alla  transizione  verso  un'economia
circolare, gli operatori economici, in forma individuale o  in  forma
collettiva, adottano sistemi di  restituzione  con  cauzione  nonche'
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in
plastica, in vetro e in metallo utilizzati  per  acqua  e  per  altre
bevande»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con regolamento adottato mediante decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle  associazioni
delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  sono
stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono,
inoltre, previsti: 
  a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere; 
  b) i valori cauzionali per ogni singola  tipologia  di  imballaggio
fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni  della
concorrenza; 
  c) i termini di pagamento e  le  modalita'  di  restituzione  della
cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio; 
  d) le premialita' e gli incentivi  economici  da  riconoscere  agli
esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione; 
  e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente  articolo
ad altre tipologie di imballaggio; 
  f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili  immessi  sul
mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; 
  g) la  promozione  di  campagne  di  sensibilizzazione  rivolte  ai
consumatori»;)) 
    l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. I produttori  che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  del
sistema sono tenuti  a  presentare  annualmente  al  Ministero  della
Transizione  ecologica  e  al  CONAI   la   documentazione   di   cui
all'articolo 237, comma 6. Il programma  pluriennale  di  prevenzione
della produzione di rifiuti di imballaggio e il  piano  specifico  di
prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  solare  successivo  sono
inseriti nel programma generale di  prevenzione  e  gestione  di  cui
all'articolo 225.»; 
  ((l-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV  alla  parte
seconda sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad  esclusione
degli impianti mobili volti al recupero  di  rifiuti  non  pericolosi
provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la
campagna di attivita' abbia una durata inferiore a novanta giorni,  e
degli  altri  impianti  mobili  di  trattamento   dei   rifiuti   non
pericolosi,  qualora  la  campagna  di  attivita'  abbia  una  durata
inferiore a  trenta  giorni.  Le  eventuali  successive  campagne  di
attivita'  sul  medesimo  sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di
verifica di  assoggettabilita'  a  VIA  qualora  le  quantita'  siano
superiori a 1.000 metri cubi al giorno»;)) 
    m)  l'allegato  D  -  Elenco  dei  rifiuti.  Classificazione  dei
rifiuti, della Parte quarta e' ((sostituito))  dall'allegato  III  al
presente decreto. 
  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino
un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto
dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non
costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,
214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da
inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati
allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo
n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo
autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in
cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della
modifica.  L'autorita'  competente,  se  rileva   che   la   modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  ((3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' sostituito dal seguente:  «14.  Per  finalita'  di  tutela
ambientale, le amministrazioni dello Stato,  delle  regioni  e  degli
enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di  pubblica
utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio
per le loro flotte di autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  e
industriali, riservano all'acquisto  di  pneumatici  ricostruiti  una
quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se  alla  procedura  di
acquisto di due o piu' pneumatici di ricambio di cui al primo periodo
non e' riservata una quota di pneumatici ricostruiti che  rappresenti
almeno il 30 per cento del numero  complessivo  degli  pneumatici  da
acquistare,  la  procedura  e'  annullata  per  la  parte   riservata
all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del  presente
comma non si applicano agli  acquisti  di  pneumatici  riguardanti  i
veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e  i
veicoli delle Forze di polizia». 
  3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «r-quater)  l'analisi  dei  flussi  derivanti   da   materiali   da
costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti  amianto,
idonee modalita' di gestione  e  smaltimento  nell'ambito  regionale,
allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi
all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».)) 
  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.