(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si riporta il testo degli articoli 185, 258, comma 5
          dell'articolo  188,  comma  4  articolo  188-bis,  comma  4
          articolo 190, comma 18 articolo 193, comma 7  dell'articolo
          258,  comma  1  dell'articolo  206-bis,  comma  6  articolo
          206-bis, comma 15 articolo 208, comma 1  articolo  214-ter,
          articolo 219-bis, comma 3  dell'articolo  199  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 258 (Violazione degli obblighi di  comunicazione,
          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
          soggetti  di  cui  all'articolo  189,  comma  3,  che   non
          effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta  ovvero   la
          effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da duemila  a  diecimila
          euro;  se  la  comunicazione   e'   effettuata   entro   il
          sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
          sensi della legge 25 gennaio 1994, n.  70,  si  applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventisei  euro  a
          centosessanta euro. 
                2. Chiunque omette di tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila  euro.  Se
          il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi,  la  sanzione
          amministrativa accessoria facoltativa della sospensione  da
          un mese a un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
          responsabile   dell'infrazione   e    dalla    carica    di
          amministratore. 
                3. Nel caso di imprese  che  occupino  un  numero  di
          unita' lavorative inferiore a 15  dipendenti,  le  sanzioni
          sono  quantificate  nelle  misure  minime  e   massime   da
          millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
          pericolosi     e     da     duemilasettanta     euro      a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
                4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
          all'articolo  193  o  senza  i  documenti  sostitutivi  ivi
          previsti,  ovvero  riporta  nel  formulario   stesso   dati
          incompleti  o  inesatti   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
          euro. Si applica  la  pena  dell'articolo  483  del  codice
          penale nel caso di trasporto di  rifiuti  pericolosi.  Tale
          ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
          un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa  uso
          di un certificato falso durante il trasporto. 
                5. Nei casi di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  ove  le
          informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte,  siano
          rinvenibili in forma  corretta  dai  dati  riportati  nella
          comunicazione  al  catasto,  nei  registri  cronologici  di
          carico e scarico,  nei  formulari  di  identificazione  dei
          rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture  contabili
          tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      duecentosessanta       euro       a
          millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena  si  applica
          nei casi di indicazioni formalmente incomplete o  inesatte,
          ma  contenenti  gli  elementi   atti   a   ricostruire   le
          informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei  casi
          di mancato invio alle autorita'  competenti  e  di  mancata
          conservazione dei registri di cui all'articolo  190,  comma
          1, o del formulario di cui all'articolo  193.  La  sanzione
          ridotta di cui alla presente disposizione si  applica  alla
          omessa o incompleta  tenuta  dei  registri  cronologici  di
          carico e scarico  da  parte  del  produttore  quando  siano
          presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
          di produzione e presa in carico dei  rifiuti  possa  essere
          dimostrata, o coincida con la data di scarico  dei  rifiuti
          stessi. 
                6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma  2,  che
          non effettuano la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  euro   a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                7. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani  che  non   effettuano   la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,  ovvero  la
          effettuano in modo incompleto o inesatto, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemila  euro  a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
          previsti dall'articolo 184,  commi  5-bis.1  e  5-bis.2,  e
          dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del
          presente decreto, il comandante del poligono militare delle
          Forze armate  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.  In  caso  di
          violazione reiterata degli stessi obblighi  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          ventimila euro. 
                9. Chi  con  un'azione  od  omissione  viola  diverse
          disposizioni di cui al presente articolo,  ovvero  commette
          piu' violazioni della stessa  disposizione,  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
                10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  fermo
          restando l'obbligo di corrispondere i contributi  pregressi
          eventualmente  non  versati,  la   mancata   o   irregolare
          iscrizione al Registro di cui all'articolo  188-bis,  nelle
          tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo,  comporta  l'applicazione
          di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecento
          euro a duemila euro, per i rifiuti  non  pericolosi,  e  da
          mille euro a tremila euro  per  i  rifiuti  pericolosi.  La
          mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi  con
          le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          cinquecento  euro  a  duemila  euro  per  i   rifiuti   non
          pericolosi e da mille euro a tremila  euro  per  i  rifiuti
          pericolosi. 
                11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
          terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
          entro 60 giorni dalla scadenza  dei  termini  previsti  dal
          decreto di cui al comma 1  dell'articolo  188-bis  e  dalle
          procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni  di  cui
          al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata  con  le
          modalita' previste dal decreto citato. 
                12. Gli importi delle sanzioni di  cui  al  comma  10
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          destinati agli interventi  di  bonifica  dei  siti  di  cui
          all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le  condizioni  di
          cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e  modalita'
          di  ripartizione   fissati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                13.  Le  sanzioni  di  cui  al   presente   articolo,
          conseguenti alla trasmissione  o  all'annotazione  di  dati
          incompleti o inesatti sono applicate solo  nell'ipotesi  in
          cui i dati siano rilevanti ai  fini  della  tracciabilita',
          con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
          In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti  ai  fini
          della tracciabilita' di tipo seriale, si applica  una  sola
          sanzione aumentata fino al triplo.». 
                «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte
          quarta del presente decreto: 
                  a) le emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                  b)  il  terreno  (in  situ),   inclusi   il   suolo
          contaminato   non   scavato   e   gli   edifici   collegati
          permanentemente al terreno, fermo restando quanto  previsto
          dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di  siti
          contaminati; 
                  c) il suolo non contaminato e altro materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato,  le  ceneri  vulcaniche,  laddove
          riutilizzate in sostituzione di materie  prime  all'interno
          di cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non
          danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la  salute
          umana; 
                  d) i rifiuti radioattivi; 
              e) i materiali esplosivi in disuso,  ad  eccezione  dei
          rifiuti da  "articoli  pirotecnici",  intendendosi  tali  i
          rifiuti  prodotti   dall'accensione   di   pirotecnici   di
          qualsiasi specie e gli  articoli  pirotecnici  che  abbiano
          cessato il periodo  della  loro  validita',  che  siano  in
          disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati  per
          il loro fine originario; 
                  f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma
          2, lettera b), del presente articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o
          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di
          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,
          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente
          ne'  mettono  in  pericolo  la  salute  umana,  nonche'  la
          posidonia  spiaggiata,  laddove  reimmessa   nel   medesimo
          ambiente marino o  riutilizzata  a  fini  agronomici  o  in
          sostituzione  di  materie  prime   all'interno   di   cicli
          produttivi, mediante processi o metodi che non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana . 
                2. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
          parte quarta del presente decreto, in  quanto  regolati  da
          altre disposizioni normative comunitarie,  ivi  incluse  le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
                  a) le acque di scarico; 
                  b) i sottoprodotti di origine animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
                  c) le carcasse di animali morti per  cause  diverse
          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per
          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1774/2002; 
                  d)  i   rifiuti   risultanti   dalla   prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
                  d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate  come
          materie prime per mangimi di cui all'articolo 3,  paragrafo
          2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che   non   sono
          costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 
                3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
                4.  Il  suolo  escavato  non  contaminato   e   altro
          materiale allo stato naturale, utilizzati in  siti  diversi
          da  quelli  in  cui  sono  stati  escavati,  devono  essere
          valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli  183,  comma
          1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 
                4-bis. I rifiuti provenienti da articoli  pirotecnici
          in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di
          cui all'articolo 34, comma 2, del  decreto  legislativo  29
          luglio  2015,  n.  123,  e,  in  virtu'  della  persistente
          capacita'  esplodente,  nel  rispetto  delle   disposizioni
          vigenti in materia di pubblica sicurezza per  le  attivita'
          di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
          luogo di  deposito  preliminare  ai  depositi  intermedi  o
          all'impianto di trattamento, secondo le  vigenti  normative
          sul trasporto di  materiali  esplosivi;  il  trattamento  e
          recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
          in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
          pubblica sicurezza. 
              4-ter. Al fine  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
          disponibili,  ottimizzando  il  recupero  dei  rifiuti   da
          articoli pirotecnici, e'  fatto  obbligo  ai  produttori  e
          importatori  di   articoli   pirotecnici   di   provvedere,
          singolarmente o in  forma  collettiva,  alla  gestione  dei
          rifiuti derivanti dai loro  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale, secondo i criteri direttivi di cui  all'articolo
          237 del presente decreto.». 
                «Art.  188  (Responsabilita'   della   gestione   dei
          rifiuti). - 1. Il produttore iniziale, o  altro  detentore,
          di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero
          mediante  l'affidamento   ad   intermediario,   o   ad   un
          commerciante o alla loro consegna a un ente o  impresa  che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un
          soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei  rifiuti,
          pubblico  o  privato,  nel  rispetto  della  Parte  IV  del
          presente decreto. 
                2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta
          o al trasporto dei  rifiuti  a  titolo  professionale  sono
          tenuti all'iscrizione all'Albo dei  Gestori  Ambientali  di
          cui all'articolo 212 e conferiscono i  rifiuti  raccolti  e
          trasportati agli impianti  autorizzati  alla  gestione  dei
          rifiuti o a un centro di raccolta. 
                3. I costi della gestione dei rifiuti sono  sostenuti
          dal produttore iniziale dei rifiuti nonche'  dai  detentori
          che si succedono a vario titolo nelle  fasi  del  ciclo  di
          gestione. 
                4. La consegna dei rifiuti, ai fini del  trattamento,
          dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
          di cui al comma 1, non  costituisce  esclusione  automatica
          della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
          recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
          persone  nel  fatto  illecito  e  di  quanto  previsto  dal
          regolamento  (CE)  n.  1013/2006,  la  responsabilita'  del
          produttore o del detentore per il  recupero  o  smaltimento
          dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: 
                  a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
          raccolta; 
                  b) conferimento dei rifiuti a soggetti  autorizzati
          alle attivita' di recupero o di  smaltimento  a  condizione
          che il  detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui
          all'articolo 193  controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di  detto
          termine il produttore o detentore abbia provveduto  a  dare
          comunicazione  alle  autorita'  competenti  della   mancata
          ricezione    del    formulario.    Per    le     spedizioni
          transfrontaliere di rifiuti, con riferimento  ai  documenti
          previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
          elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata  alla
          Regione o alla Provincia autonoma. 
                5. Nel caso di conferimento  di  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati  alle  operazioni  intermedie  di  smaltimento,
          quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
          preliminare di cui ai punti D13, D14, D15  dell'allegato  B
          alla parte quarta del presente decreto, la  responsabilita'
          per il corretto smaltimento dei rifiuti  e'  attribuita  al
          soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione  di
          cui al presente comma si applica sino alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          in  cui  sono  definite,  altresi',  le  modalita'  per  la
          verifica  ed  invio   della   comunicazione   dell'avvenuto
          smaltimento dei  rifiuti,  nonche'  le  responsabilita'  da
          attribuire all'intermediario dei rifiuti.». 
                «Art.  188-bis   (Sistema   di   tracciabilita'   dei
          rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti  si
          compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
          dei rifiuti integrati nel  Registro  elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12, e gestito con il  supporto  tecnico  operativo
          dell'Albo nazionale dei gestori di  cui  all'articolo  212.
          Per  consentire  la  lettura  integrata   dei   dati,   gli
          adempimenti  relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e
          tenuta del registro di carico e scarico  e  del  formulario
          identificativo  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli
          articoli 190 e 193, sono effettuati  secondo  le  modalita'
          dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il
          Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti  di
          competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali. 
                2.  In  relazione  alle  esigenze   organizzative   e
          operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco,    connesse
          rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello
          Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,
          al soccorso pubblico e alla difesa civile, le  procedure  e
          le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita'  dei
          rifiuti  si  applica  alle  corrispondenti  Amministrazioni
          centrali  sono  individuate  con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
          competenza,  del  Ministro  della  difesa  e  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano di cui al decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
                3.  Il  Registro   elettronico   nazionale   per   la
          tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la  competente
          struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, e' articolato in: 
                  a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
          soggetti  iscritti  e  delle  informazioni  relative   alle
          specifiche  autorizzazioni  rilasciate  agli   stessi   per
          l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla   gestione   dei
          rifiuti; 
                  b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
          ambientali relativi agli adempimenti di cui  agli  articoli
          190 e 193 e dei dati afferenti ai  percorsi  dei  mezzi  di
          trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 
                4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del   sistema   di
          tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo  il
          colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
          privati,  attraverso  apposite  interfacce,  favorendo   la
          semplificazione  amministrativa,  garantendo   un   periodo
          preliminare di  sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
          costi a carico degli aderenti  al  sistema,  disponendo  in
          particolare: 
                  a) i modelli ed i formati relativi al  registro  di
          carico  e  scarico  dei  rifiuti  ed   al   formulario   di
          identificazione  di  cui  agli  articoli  190  e  193   con
          l'indicazione altresi'  delle  modalita'  di  compilazione,
          vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
                  b)  le  modalita'   di   iscrizione   al   Registro
          elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei
          soggetti  obbligati  ovvero   di   coloro   che   intendano
          volontariamente   aderirvi,   ai   sensi   del   comma   3,
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          con  la  previsione  di  criteri  di  gradualita'  per   la
          progressiva partecipazione degli operatori; 
                  c)  il  funzionamento  del   Registro   elettronico
          nazionale, ivi incluse le  modalita'  di  trasmissione  dei
          dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),  nonche'
          dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; 
                  d) le modalita' per la condivisione  dei  dati  del
          Registro  elettronico  con  l'Istituto  superiore  per   la
          ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
          Catasto di cui all'articolo 189; 
                  e)   le   modalita'   di   interoperabilita'    per
          l'acquisizione della documentazione di cui  al  regolamento
          (CE) n. 1013/2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
          tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e gli  adempimenti  trasmessi  al  Registro  elettronico
          nazionale; 
                  f) le modalita' di svolgimento  delle  funzioni  da
          parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; 
                  g) le modalita' di accesso  ai  dati  del  Registro
          elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; 
                  h) le modalita' per la  verifica  e  l'invio  della
          comunicazione  dell'avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
          rifiuti, di cui  all'articolo  188,  comma  5,  nonche'  le
          responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
                5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190  e  193
          sono  effettuati  digitalmente  da   parte   dei   soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo   6   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi  i
          suddetti adempimenti possono  essere  assolti  mediante  il
          formato cartaceo. In entrambi  i  casi  la  modulistica  e'
          scaricabile   direttamente   dal    Registro    elettronico
          nazionale. 
                6. Al fine di garantire  tempestivi  adeguamenti  dei
          modelli di cui alla lettera a) del  comma  2,  in  caso  di
          intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
          sono adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  di  natura  non
          regolamentare, sentiti i Ministri indicati  al  comma  1  e
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. 
                7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al
          comma 1 continuano ad applicarsi  i  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile  1998,  n.
          148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
          formulario di identificazione del rifiuto.». 
                «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico).
          - 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti,  istituiti
          per  il  recupero  e  riciclaggio  degli  imballaggi  e  di
          particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e  gli
          enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
          e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
          cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c),  d)  e  g),  ha
          l'obbligo di tenere un registro  cronologico  di  carico  e
          scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
          la quantita'  prodotta,  la  natura  e  l'origine  di  tali
          rifiuti e la quantita' dei prodotti  e  materiali  ottenuti
          dalle operazioni  di  trattamento  quali  preparazione  per
          riutilizzo, riciclaggio  e  altre  operazioni  di  recupero
          nonche', laddove previsto, gli estremi  del  formulario  di
          identificazione di cui all'articolo 193. 
                2. Il modello di registro  cronologico  di  carico  e
          scarico e' disciplinato con il decreto di cui  all'articolo
          188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          suddetto decreto continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile
          1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni  relative   alla
          numerazione e  vidimazione  dei  registri  da  parte  delle
          Camere di  commercio  territorialmente  competenti  con  le
          procedure  e  le  modalita'  fissate  dalla  normativa  sui
          registri IVA. 
                3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
          registro cronologico, sono effettuate: 
                  a) per i produttori iniziali,  almeno  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla  produzione  del  rifiuto  e  dallo
          scarico del medesimo; 
                  b) per i soggetti che effettuano la raccolta  e  il
          trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                  c)  per  i  commercianti,  gli  intermediari  e   i
          consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi  dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                  d) per i soggetti che effettuano le  operazioni  di
          recupero e di  smaltimento,  entro  due  giorni  lavorativi
          dalla presa in carico dei rifiuti. 
                4.  I  soggetti  e  le  organizzazioni  di  cui  agli
          articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233,
          234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma  1
          tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 
                5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile, con un volume di affari annuo non superiore a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti. 
              6. Gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135
          del  codice   civile   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi,  nonche'   i   soggetti   esercenti   attivita'
          ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,  96.02.02,
          96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
          compresi quelli aventi codice EER  18.01.03*,  relativi  ad
          aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
          rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
          o impresa, quando obbligati alla  tenuta  del  registro  ai
          sensi del comma 1, possono adempiere  all'obbligo  con  una
          delle seguenti modalita': 
                  a) con la conservazione progressiva  per  tre  anni
          del formulario di identificazione di cui all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei  documenti
          sostitutivi previsti dall'articolo 193; 
                  b) con la conservazione per tre anni del  documento
          di conferimento rilasciato dal soggetto che  provvede  alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo  183.  Tale
          modalita' e' valida anche ai fini  della  comunicazione  al
          catasto di cui all'articolo 189. 
                7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti  non
          eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi  e  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi,  in  luogo  della
          tenuta in proprio dei registri  di  carico  e  scarico  dei
          rifiuti, possono adempiere  tramite  le  organizzazioni  di
          categoria  interessate  o  loro  societa'  di  servizi  che
          provvedono  ad  annotare  i  dati  con   cadenza   mensile,
          mantenendo presso  la  sede  operativa  dell'impresa  copia
          delle annotazioni o, comunque,  rendendola  tempestivamente
          disponibile su richiesta degli organi di controllo. 
                8.  Per  le  attivita'  di   gestione   dei   rifiuti
          costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi,  gli  obblighi
          connessi alla tenuta dei registri di carico  e  scarico  si
          intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA
          di  acquisto  e  di  vendita  secondo  le  procedure  e  le
          modalita'  fissate  dall'articolo  39   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633  e
          successive modifiche. 
                9. Le operazioni di gestione dei centri  di  raccolta
          di cui all'articolo 183 sono  escluse  dagli  obblighi  del
          presente articolo limitatamente ai rifiuti non  pericolosi.
          Per i rifiuti pericolosi  la  registrazione  del  carico  e
          dello scarico puo'  essere  effettuata  contestualmente  al
          momento  dell'uscita  dei  rifiuti  stessi  dal  centro  di
          raccolta  e  in  maniera  cumulativa  per  ciascun   codice
          dell'elenco dei rifiuti. 
                10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,
          presso ogni  impianto  di  produzione,  di  stoccaggio,  di
          recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese
          che effettuano attivita' di raccolta e trasporto  e  per  i
          commercianti e gli intermediari, presso la sede  operativa.
          I registri, integrati con i formulari di  cui  all'articolo
          193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati  per
          tre anni dalla data dell'ultima registrazione.  I  registri
          relativi alle operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  in
          discarica devono essere conservati a tempo indeterminato  e
          consegnati     all'autorita'     che     ha      rilasciato
          l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.  I  registri
          relativi agli impianti dismessi o  non  presidiati  possono
          essere tenuti  presso  la  sede  legale  del  soggetto  che
          gestisce l'impianto. 
                11. I registri relativi  ai  rifiuti  prodotti  dalle
          attivita' di manutenzione di cui all'articolo  230  possono
          essere tenuti nel luogo di produzione  dei  rifiuti,  cosi'
          come definito dal medesimo articolo. Per  rifiuti  prodotti
          dalle   attivita'   di   manutenzione   di    impianti    e
          infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
          registri  possono  essere  tenuti   presso   le   sedi   di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
          competente ovvero al Registro elettronico nazionale di  cui
          all'articolo 188-bis. 
                12.  Le  informazioni  contenute  nel  registro  sono
          utilizzate anche ai fini  della  comunicazione  annuale  al
          Catasto di cui all'articolo 189. 
                13. Le informazioni contenute nel registro sono  rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta.». 
                «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il  trasporto
          dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
          un formulario di identificazione  (FIR)  dal  quale  devono
          risultare i seguenti dati: 
                  a)  nome  ed  indirizzo  del   produttore   e   del
          detentore; 
                  b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                  c) impianto di destinazione; 
                  d) data e percorso dell'istradamento; 
                  e) nome ed indirizzo del destinatario. 
                2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma
          1,  sono  disciplinati  il  modello   del   formulario   di
          identificazione del rifiuto e le modalita' di  numerazione,
          vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro  elettronico
          nazionale,  con  possibilita'  di  scaricare  dal  medesimo
          Registro elettronico il formato  cartaceo.  Possono  essere
          adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
          rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 
                3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi
          il decreto del Ministro dell'ambiente 1°  aprile  1998,  n.
          145, nonche' le disposizioni relative  alla  numerazione  e
          vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
          dagli uffici regionali e provinciali competenti in  materia
          di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione
          e'  gratuita  e  non  e'  soggetta  ad  alcun   diritto   o
          imposizione tributaria. 
                4.   Fino   all'emanazione   del   decreto   di   cui
          all'articolo 188-bis, comma 1,  il  formulario  in  formato
          cartaceo e' redatto in quattro esemplari, compilati, datati
          e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresi'
          dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere  presso  il
          produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e
          datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  produttore  o   al   detentore.   La
          trasmissione della  quarta  copia  puo'  essere  sostituita
          dall'invio mediante posta  elettronica  certificata  sempre
          che  il  trasportatore  assicuri   la   conservazione   del
          documento  originale  ovvero   provveda,   successivamente,
          all'invio  dello  stesso  al  produttore.  Le   copie   del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
                5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui all'articolo 188-bis,  comma  1,  in  alternativa  alle
          modalita' di vidimazione di cui al comma 3,  il  formulario
          di  identificazione  del  rifiuto  e'  prodotto  in  format
          esemplare, conforme al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero  univoco,
          tramite apposita applicazione  raggiungibile  attraverso  i
          portali  istituzionali  delle  Camere  di   Commercio,   da
          stamparsi  e  compilarsi  in  duplice  copia.  La  medesima
          applicazione rende disponibile,  a  coloro  che  utilizzano
          propri  sistemi  gestionali   per   la   compilazione   dei
          formulari,  un  accesso  dedicato  al  servizio  anche   in
          modalita' telematica al fine  di  consentire  l'apposizione
          del codice univoco su ciascun formulario. Una copia  rimane
          presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a
          destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia  del
          formulario compilato in  tutte  le  sue  parti.  Gli  altri
          soggetti coinvolti ricevono una  fotocopia  del  formulario
          completa in tutte le sue parti.  Le  copie  del  formulario
          devono essere conservate per tre anni. 
                6. Durante la  raccolta  e  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' alle norme vigenti in materia. 
                7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al trasporto di rifiuti urbani e assimilati  ai  centri  di
          raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore
          iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio
          pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non  pericolosi,
          effettuati  dal  produttore  dei  rifiuti  stessi  in  modo
          occasionale e saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e
          saltuari i trasporti effettuati  per  non  piu'  di  cinque
          volte l'anno, che non eccedano la quantita' giornaliera  di
          trenta chilogrammi o di trenta litri. 
                8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          altresi'  al  trasporto  di   rifiuti   speciali   di   cui
          all'articolo 184,  comma  3,  lettera  a),  effettuato  dal
          produttore in modo occasionale e saltuario,  come  definito
          al comma 7, per il conferimento  al  gestore  del  servizio
          pubblico di raccolta, ovvero  al  circuito  organizzato  di
          raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
          i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
                9.   Per   i   rifiuti    oggetto    di    spedizioni
          transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
          e' sostituito dai  documenti  previsti  dall'articolo  194,
          anche con  riguardo  alla  tratta  percorsa  su  territorio
          nazionale. 
                10. Il formulario di identificazione di cui al  comma
          1, con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
          in  agricoltura,  puo'  sostituire  il  documento  di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          99 e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  siano
          espressamente riportate in maniera chiara  e  leggibile  le
          specifiche informazioni  di  cui  all'allegato  III  A  del
          citato decreto legislativo  n.  99  del  1992,  nonche'  le
          sottoscrizioni  richieste,  ancorche'  non   previste   nel
          modello del formulario. 
                11.  La  movimentazione  dei  rifiuti  esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini  della  Parte  quarta  del  presente  decreto  e   non
          necessita di formulario di identificazione. 
                12.  La  movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa di  cui  e'  socio,  ivi  compresi  i  consorzi
          agrari,  qualora  sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
          deposito temporaneo. 
                13. Il documento commerciale di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per gli operatori soggetti  all'obbligo  della  tenuta  dei
          registri di  carico  e  scarico  di  cui  all'articolo  190
          sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il   formulario   di
          identificazione di cui al comma 1. Con il  decreto  di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono   disciplinate   le
          modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
          (REN). 
                14.  La  micro-raccolta,  intesa  come  raccolta   di
          rifiuti da parte di un unico raccoglitore  o  trasportatore
          presso piu' produttori o detentori, svolta  con  lo  stesso
          automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
          produttore, deve essere effettuata nel termine  massimo  di
          48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
          essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.  Nel
          caso in cui il percorso dovesse  subire  delle  variazioni,
          nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
          a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 
                15. Gli stazionamenti dei veicoli  in  configurazione
          di trasporto, nonche' le soste tecniche per  le  operazioni
          di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni  e
          dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili  che
          proseguono il trasporto, non rientrano nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,  aa),  purche'
          le stesse siano dettate da  esigenze  di  trasporto  e  non
          superino  le  72  ore,  escludendo  dal  computo  i  giorni
          interdetti alla circolazione. 
                16. Il formulario di identificazione dei  rifiuti  di
          cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F
          di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e  la
          scheda di cui all'allegato IB  del  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          aprile 2008. 
                17.   Nella   compilazione    del    formulario    di
          identificazione,  ogni  operatore  e'  responsabile   delle
          informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
          competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
          indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
          dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali  difformita'
          tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
          consistenza,   fatta   eccezione   per    le    difformita'
          riscontrabili in base alla comune diligenza. 
                18.  Ferma   restando   la   disciplina   in   merito
          all'attivita' sanitaria e  relativi  rifiuti  prodotti,  ai
          fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
          assistenza sanitaria svolta al  di  fuori  delle  strutture
          sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
          considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,   sede   o
          domicilio dell'operatore  che  svolge  tali  attivita'.  La
          movimentazione    di    quanto    prodotto,    dal    luogo
          dell'intervento fino alla sede di chi  lo  ha  svolto,  non
          comporta   l'obbligo   di   tenuta   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e non necessita  di  iscrizione
          all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 
                19. I rifiuti derivanti da attivita' di  manutenzione
          e piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui
          alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano  prodotti
          presso l'unita' locale, sede o domicilio del  soggetto  che
          svolge tali attivita'. Nel caso  di  quantitativi  limitati
          che non giustificano l'allestimento di un deposito dove  e'
          svolta l'attivita', il trasporto  dal  luogo  di  effettiva
          produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
          identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
          (DDT)  attestante  il  luogo   di   effettiva   produzione,
          tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
          colli  o  una  stima  del  peso  o  volume,  il  luogo   di
          destinazione. 
                20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1
          e 3, con  riferimento  alla  movimentazione  del  materiale
          tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le  opportune
          valutazioni  tecniche  e  di  funzionalita'  dei  materiali
          riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento  di
          trasporto  (DDT)   attestante   il   luogo   di   effettiva
          produzione, tipologia e quantita' dei materiali,  indicando
          il numero di colli o una stima del peso o volume, il  luogo
          di destinazione.». 
                «Art.  230  (Rifiuti  derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione  delle  infrastrutture).  -  1.  Il  luogo  di
          produzione  dei   rifiuti   derivanti   da   attivita'   di
          manutenzione alle infrastrutture,  effettuata  direttamente
          dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          tramite terzi, puo' coincidere con la sede del cantiere che
          gestisce l'attivita' manutentiva o con la sede  locale  del
          gestore della infrastruttura nelle cui  competenze  rientra
          il tratto  di  infrastruttura  interessata  dai  lavori  di
          manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  il
          materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva
          valutazione  tecnica,  finalizzata  all'individuazione  del
          materiale effettivamente,  direttamente  ed  oggettivamente
          riutilizzabile,   senza   essere   sottoposto   ad    alcun
          trattamento. 
                1-bis.  I  rifiuti  derivanti  dalla   attivita'   di
          raccolta e pulizia delle infrastrutture  autostradali,  con
          esclusione  di   quelli   prodotti   dagli   impianti   per
          l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o
          da altre attivita' economiche, sono  raccolti  direttamente
          dal gestore della infrastruttura a rete che  provvede  alla
          consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. 
                2.  La  valutazione   tecnica   del   gestore   della
          infrastruttura di cui al comma  1  e'  eseguita  non  oltre
          sessanta giorni dalla data di ultimazione  dei  lavori.  La
          documentazione  relativa  alla   valutazione   tecnica   e'
          conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per
          cinque anni. 
                3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          ai rifiuti derivanti da attivita'  manutentiva,  effettuata
          direttamente da gestori erogatori di  pubblico  servizio  o
          tramite terzi, dei mezzi e degli  impianti  fruitori  delle
          infrastrutture di cui al comma 1. 
                4. 
              5. I rifiuti provenienti  dalle  attivita'  di  pulizia
          manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia
          pubbliche che asservite ad  edifici  privati,  compresi  le
          fosse settiche  e  manufatti  analoghi  nonche'  i  sistemi
          individuali di cui all'articolo 100, comma  3,  e  i  bagni
          mobili, si considerano prodotti  dal  soggetto  che  svolge
          l'attivita'  di  pulizia  manutentiva.  La  raccolta  e  il
          trasporto  sono  accompagnati  da  un  unico  documento  di
          trasporto per automezzo e  percorso  di  raccolta,  il  cui
          modello e' adottato con deliberazione  dell'Albo  nazionale
          gestori ambientali entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti
          possono  essere  conferiti  direttamente  a   impianti   di
          smaltimento  o  di  recupero  o,  in  alternativa,   essere
          raggruppati temporaneamente presso la sede o unita'  locale
          del soggetto che svolge l'attivita' di pulizia manutentiva,
          nel rispetto delle  condizioni  di  cui  all'articolo  183,
          comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attivita' di
          pulizia  manutentiva  e'  comunque  tenuto   all'iscrizione
          all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,    ai    sensi
          dell'articolo 212, comma 5, del presente  decreto,  per  lo
          svolgimento delle attivita' di raccolta e di  trasporto  di
          rifiuti,  e   all'iscrizione   all'Albo   nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi  di  cui
          all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.». 
                «Art.   258    (Violazione    degli    obblighi    di
          comunicazione, di tenuta dei  registri  obbligatori  e  dei
          formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189,  comma
          3, che  non  effettuano  la  comunicazione  ivi  prescritta
          ovvero la effettuano in modo  incompleto  o  inesatto  sono
          puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
          a diecimila euro; se la comunicazione e'  effettuata  entro
          il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito
          ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica  la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventisei  euro  a
          centosessanta euro. 
                2. Chiunque omette di tenere  ovvero  tiene  in  modo
          incompleto  il  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
          all'articolo 190,  comma  1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila  euro.  Se
          il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi,  la  sanzione
          amministrativa accessoria facoltativa della sospensione  da
          un mese a un  anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto
          responsabile   dell'infrazione   e    dalla    carica    di
          amministratore. 
                3. Nel caso di imprese  che  occupino  un  numero  di
          unita' lavorative inferiore a 15  dipendenti,  le  sanzioni
          sono  quantificate  nelle  misure  minime  e   massime   da
          millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non
          pericolosi     e     da     duemilasettanta     euro      a
          dodicimilaquattrocento euro per i  rifiuti  pericolosi.  Il
          numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al
          numero di dipendenti  occupati  mediamente  a  tempo  pieno
          durante un anno, mentre i lavoratori  a  tempo  parziale  e
          quelli  stagionali   rappresentano   frazioni   di   unita'
          lavorative annue; ai predetti fini l'anno  da  prendere  in
          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile
          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento
          dell'infrazione. 
                4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
          all'articolo  193  o  senza  i  documenti  sostitutivi  ivi
          previsti,  ovvero  riporta  nel  formulario   stesso   dati
          incompleti  o  inesatti   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
          euro. Si applica  la  pena  dell'articolo  483  del  codice
          penale nel caso di trasporto di  rifiuti  pericolosi.  Tale
          ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
          un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,  fornisce  false
          indicazioni  sulla  natura,  sulla  composizione  e   sulle
          caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa  uso
          di un certificato falso durante il trasporto. 
                5. Nei casi di  cui  ai  commi  1,  2  e  4,  ove  le
          informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte,  siano
          rinvenibili in forma  corretta  dai  dati  riportati  nella
          comunicazione  al  catasto,  nei  registri  cronologici  di
          carico e scarico,  nei  formulari  di  identificazione  dei
          rifiuti  trasportati  e  nelle  altre  scritture  contabili
          tenute per legge, si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria      da      duecentosessanta       euro       a
          millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena  si  applica
          nei casi di indicazioni formalmente incomplete o  inesatte,
          ma  contenenti  gli  elementi   atti   a   ricostruire   le
          informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei  casi
          di mancato invio alle autorita'  competenti  e  di  mancata
          conservazione dei registri di cui all'articolo  190,  comma
          1, o del formulario di cui all'articolo  193.  La  sanzione
          ridotta di cui alla presente disposizione si  applica  alla
          omessa o incompleta  tenuta  dei  registri  cronologici  di
          carico e scarico  da  parte  del  produttore  quando  siano
          presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
          di produzione e presa in carico dei  rifiuti  possa  essere
          dimostrata, o coincida con la data di scarico  dei  rifiuti
          stessi. 
                6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma  2,  che
          non effettuano la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la
          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  duemila  euro   a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                7. I soggetti responsabili del servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani  che  non   effettuano   la
          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5,  ovvero  la
          effettuano in modo incompleto o inesatto, sono  puniti  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemila  euro  a
          diecimila euro;  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  sia
          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del
          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          ventisei euro a centosessanta euro. 
                8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
          previsti dall'articolo 184, commi 5-  bis.1  e  5-bis.2,  e
          dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del
          presente decreto, il comandante del poligono militare delle
          Forze armate  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.  In  caso  di
          violazione reiterata degli stessi obblighi  si  applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  cinquemila  euro  a
          ventimila euro. 
                9. Chi  con  un'azione  od  omissione  viola  diverse
          disposizioni di cui al presente articolo,  ovvero  commette
          piu' violazioni della stessa  disposizione,  soggiace  alla
          sanzione amministrativa prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al  doppio.  La  stessa  sanzione  si
          applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
          medesimo disegno, commette  anche  in  tempi  diversi  piu'
          violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
          presente articolo. 
                10. Salvo che il  fatto  costituisca  reato  e  fermo
          restando l'obbligo di corrispondere i contributi  pregressi
          eventualmente  non  versati,  la   mancata   o   irregolare
          iscrizione al Registro di cui all'articolo  188-bis,  nelle
          tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di  cui
          al comma 1 del medesimo articolo,  comporta  l'applicazione
          di una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  cinquecento
          euro a duemila euro, per i rifiuti  non  pericolosi,  e  da
          mille euro a tremila euro  per  i  rifiuti  pericolosi.  La
          mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi  con
          le  tempistiche  e  le  modalita'  ivi  definite   comporta
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          cinquecento  euro  a  duemila  euro  per  i   rifiuti   non
          pericolosi e da mille euro a tremila  euro  per  i  rifiuti
          pericolosi. 
                11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
          terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
          entro 60 giorni dalla scadenza  dei  termini  previsti  dal
          decreto di cui al comma 1  dell'articolo  188-bis  e  dalle
          procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni  di  cui
          al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata  con  le
          modalita' previste dal decreto citato. 
                12. Gli importi delle sanzioni di  cui  al  comma  10
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreto   del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  pertinenti
          capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          destinati agli interventi  di  bonifica  dei  siti  di  cui
          all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le  condizioni  di
          cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e  modalita'
          di  ripartizione   fissati   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                13.  Le  sanzioni  di  cui  al   presente   articolo,
          conseguenti alla trasmissione  o  all'annotazione  di  dati
          incompleti o inesatti sono applicate solo  nell'ipotesi  in
          cui i dati siano rilevanti ai  fini  della  tracciabilita',
          con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
          In caso di dati incompleti o  inesatti  rilevanti  ai  fini
          della tracciabilita' di tipo seriale, si applica  una  sola
          sanzione aumentata fino al triplo.». 
                «Art. 206-bis (Vigilanza e controllo  in  materia  di
          gestione  dei  rifiuti).  -  1.  Al   fine   di   garantire
          l'attuazione delle norme  di  cui  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   con   particolare   riferimento   alla
          prevenzione  della  produzione  della  quantita'  e   della
          pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia,  all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche'  alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
                  a)  vigila  sulla  gestione  dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit
          nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai
          Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; 
                  b) provvede all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          periodico di misure sulla prevenzione e sulla gestione  dei
          rifiuti, anche attraverso  l'elaborazione  di  linee  guida
          sulle modalita' di gestione dei rifiuti per migliorarne  la
          qualita' e la riciclabilita',  al  fine  di  promuovere  la
          diffusione delle buone pratiche e delle  migliori  tecniche
          disponibili  per  la  prevenzione,   la   preparazione   al
          riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi  di  restituzione,  le
          raccolte differenziate, il riciclo  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti; 
                  c) analizza le relazioni  annuali  dei  sistemi  di
          gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e  al  Titolo  III
          della parte quarta del  presente  decreto,  verificando  le
          misure  adottate  e  il  raggiungimento  degli   obiettivi,
          rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e  dalla
          normativa nazionale di settore, al  fine  di  accertare  il
          rispetto della responsabilita'  estesa  del  produttore  da
          parte dei produttori e degli importatori di beni; 
                  d) provvede al riconoscimento dei sistemi  autonomi
          di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta  del
          presente decreto; 
                  e)  controlla  il  raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti negli accordi di programma ai sensi  dell'articolo
          219-bis e ne monitora l'attuazione; 
                  f) verifica l'attuazione del Programma generale  di
          prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio
          nazionale imballaggi non  provveda  nei  termini  previsti,
          predispone lo stesso; 
                  g) effettua  il  monitoraggio  dell'attuazione  del
          Programma Nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti  di  cui
          all'articolo 180; 
                  h) verifica il funzionamento dei sistemi  istituiti
          ai sensi degli articoli 178-bis  e  178-ter,  in  relazione
          agli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del
          produttore e al raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti
          dall'Unione europea in materia di rifiuti. 
                2. - 3. 
                4. Per l'espletamento delle funzioni di  vigilanza  e
          controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  si  avvale
          dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le  risorse  di  cui  al
          comma 6. 
                5. 
                6. All'onere derivante dall'esercizio delle  funzioni
          di vigilanza e controllo di cui al  comma  4  dell'articolo
          178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro,
          aggiornato annualmente al tasso di inflazione,  provvedono,
          tramite  contributi  di  pari   importo   complessivo,   il
          Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo  224,  i
          soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e  c)
          e i Consorzi di cui agli articoli  233,  234,  236  nonche'
          quelli istituiti ai sensi degli articoli 227  e  228,  e  i
          sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con
          decreto da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente provvedimento e  successivamente  entro
          il  31  gennaio  di  ogni  anno,  determina  l'entita'  del
          predetto onere da porre in  capo  ai  Consorzi  e  soggetti
          predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio  Nazionale
          Imballaggi e dagli altri soggetti  e  Consorzi  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.» 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I  soggetti
          che  intendono  realizzare  e  gestire  nuovi  impianti  di
          smaltimento o di recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,
          devono presentare apposita domanda alla regione  competente
          per   territorio,   allegando   il   progetto    definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
                2. Per le installazioni di cui all'articolo 6,  comma
          13,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
                  a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
          sia  stato  gia'  emanato,  la  domanda  di  autorizzazione
          integrata ambientale ne riporta gli estremi; 
                  b) se  l'istanza  non  riguarda  esclusivamente  il
          rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione  all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione  alla   conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 29-quater,  comma  5,  e'  estesa  a  tutti  i
          partecipanti   alla   conferenza   di   servizio   di   cui
          all'articolo 208, comma 3; 
                  c) la Regione,  o  l'autorita'  da  essa  delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'articolo 208,  comma  11,  lettera
          g); 
                  d)  i  contenuti   dell'AIA   sono   opportunamente
          integrati con gli elementi di cui all'articolo  208,  comma
          11; 
                  e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208,
          comma  11,  sono  prestate  a  favore  della   Regione,   o
          dell'autorita'  da  essa  delegata  alla   gestione   della
          materia; 
                  f) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          18,  e'  effettuata   dall'amministrazione   che   rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
                  g) la comunicazione di cui all'articolo 208,  comma
          19,  e'  effettuata  dal  soggetto  pubblico  che   accerta
          l'evento incidente. 
                3. Entro trenta giorni dal ricevimento della  domanda
          di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
                4. Entro novanta giorni dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
                  a) procede alla valutazione dei progetti; 
                  b) acquisisce e valuta tutti gli elementi  relativi
          alla  compatibilita'  del  progetto  con  quanto   previsto
          dall'articolo 177, comma 4; 
                  c)  acquisisce,  ove   previsto   dalla   normativa
          vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale; 
                  d) trasmette le proprie conclusioni con i  relativi
          atti alla regione. 
                5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
                6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
                7.  Nel  caso  in  cui  il  progetto  riguardi   aree
          vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42, si applicano le disposizioni  dell'articolo  146  di
          tale decreto in materia di autorizzazione. 
                8. L'istruttoria  si  conclude  entro  centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
                9. I termini di cui al comma 8 sono  interrotti,  per
          una sola volta, da eventuali  richieste  istruttorie  fatte
          dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
                10. Ferma restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
                11. L'autorizzazione individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
                  a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che  possono
          essere trattati; 
                  b) per ciascun tipo di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
                  c)  le  misure  precauzionali  e  di  sicurezza  da
          adottare; 
                  d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
                  e) il metodo da  utilizzare  per  ciascun  tipo  di
          operazione; 
                  f) le disposizioni relative alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
                  g) le garanzie finanziarie  richieste,  che  devono
          essere  prestate  solo  al  momento  dell'avvio   effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
                  h) la  data  di  scadenza  dell'autorizzazione,  in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
                  i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i
          processi  di  trattamento  termico   dei   rifiuti,   anche
          accompagnati da recupero energetico. 
                11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento
          o  il  coincenerimento  con  recupero   di   energia   sono
          subordinate alla condizione che il recupero avvenga con  un
          livello elevato di  efficienza  energetica,  tenendo  conto
          delle migliori tecniche disponibili. 
                12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies  per
          le  installazioni  di  cui  all'articolo   6,   comma   13,
          l'autorizzazione di cui al  comma  1  e'  concessa  per  un
          periodo di dieci anni  ed  e'  rinnovabile.  A  tale  fine,
          almeno   centottanta   giorni    prima    della    scadenza
          dell'autorizzazione,  deve   essere   presentata   apposita
          domanda  alla  regione  che  decide  prima  della  scadenza
          dell'autorizzazione stessa. In ogni caso  l'attivita'  puo'
          essere proseguita  fino  alla  decisione  espressa,  previa
          estensione  delle   garanzie   finanziarie   prestate.   Le
          prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
          prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
          rilascio, nel caso di condizioni di criticita'  ambientale,
          tenendo conto  dell'evoluzione  delle  migliori  tecnologie
          disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di
          cui alla legge n. 241 del 1990. 
                12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'articolo
          6, comma 13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e  il  riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
                13.  Ferma  restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
                  a) alla diffida, stabilendo  un  termine  entro  il
          quale devono essere eliminate le inosservanze; 
                  b)   alla   diffida   e   contestuale   sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
                  c)  alla  revoca  dell'autorizzazione  in  caso  di
          mancato  adeguamento  alle  prescrizioni  imposte  con   la
          diffida e in caso di reiterate violazioni  che  determinino
          situazione  di  pericolo  per  la  salute  pubblica  e  per
          l'ambiente. 
                14. Il controllo e l'autorizzazione delle  operazioni
          di carico,  scarico,  trasbordo,  deposito  e  maneggio  di
          rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma
          1, del presente decreto. 
                15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione
          dell'impianto,  deve  comunicare  alla  regione   nel   cui
          territorio  si  trova  il  sito  prescelto  le   specifiche
          dettagliate relative alla campagna di attivita',  allegando
          l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione  all'Albo
          nazionale   gestori   ambientali,    nonche'    l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
                16. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
                17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui  all'articolo
          190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo  187,
          le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'articolo 183,  comma  1,  lettera
          m). 
                17-bis. L'autorizzazione di cui al presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
                  c) sede dell'impianto autorizzato; 
                  d) attivita' di gestione autorizzata; 
                  e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
                  f) quantita' autorizzate; 
                  g) scadenza dell'autorizzazione. 
                17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
                18. In caso di eventi incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all' articolo 189. 
                19. Le procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
                19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
                20.». 
                «Art. 214-ter (Determinazione  delle  condizioni  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo in forma semplificata). - 1.  L'esercizio  delle
          operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti  o
          componenti  di   prodotti   diventati   rifiuti,   di   cui
          all'articolo 183, comma 1,  lettera  q),  sono  avviate,  a
          partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          2,  successivamente  alla  verifica  e  al  controllo   dei
          requisiti  previsti  dal  decreto  di  cui  al   comma   2,
          effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
          territorialmente competenti, secondo le modalita'  indicate
          all'articolo 216. Gli esiti  delle  procedure  semplificate
          avviate per l'inizio delle operazioni di  preparazione  per
          il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
          Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e  la
          tenuta dei dati oggetto delle suddette  comunicazioni  sono
          definite nel decreto di cui al comma 2. 
                2. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'
          operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
          minimi di  qualificazione  degli  operatori  necessari  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo,   le   quantita'   massime   impiegabili,    la
          provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
          nonche' le condizioni specifiche di utilizzo  degli  stessi
          in base  alle  quali  prodotti  o  componenti  di  prodotti
          diventati  rifiuti  sono   sottoposti   a   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo.». 
                «Art.   216-ter   (Comunicazioni   alla   Commissione
          europea). - 1.  I  piani  di  gestione  e  i  programmi  di
          prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e  3,  lettera
          r),  e  le  loro  eventuali  revisioni  sostanziali,   sono
          comunicati  al  Ministero  della   transizione   ecologica,
          utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la
          successiva trasmissione alla Commissione europea. 
                2. Il Ministero della transizione ecologica  comunica
          alla Commissione europea, per  ogni  anno  civile,  i  dati
          relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati
          sono  raccolti  e  comunicati  per  via  elettronica  entro
          diciotto mesi dalla fine dell'anno a  cui  si  riferiscono,
          secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
          2019/1004  del  7  giugno  2019.  Il   primo   periodo   di
          comunicazione ha inizio il primo anno civile completo  dopo
          l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 
                3. Il Ministero della transizione ecologica  comunica
          alla Commissione europea, per  ogni  anno  civile,  i  dati
          relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e  6.  I
          dati sono comunicati per  via  elettronica  entro  diciotto
          mesi dalla fine dell'anno per  il  quale  sono  raccolti  e
          secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE)
          2021/19 del 18 dicembre 2020 in  materia  di  riutilizzo  e
          alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre
          2019  sui  rifiuti  alimentari.   Il   primo   periodo   di
          comunicazione ha inizio il primo anno civile completo  dopo
          l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione. 
                4. Il Ministero della transizione ecologica  comunica
          alla Commissione europea, per  ogni  anno  civile,  i  dati
          relativi agli olii industriali o lubrificanti,  minerali  o
          sintetici, immessi sul mercato  nonche'  sulla  raccolta  e
          trattamento degli olii usati. I dati  sono  comunicati  per
          via elettronica entro diciotto mesi  dalla  fine  dell'anno
          per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui
          all'allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004
          della Commissione, del 7 giugno 2019. Il primo  periodo  di
          comunicazione ha inizio il primo anno civile completo  dopo
          l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 
                5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati  di
          una  relazione  di  controllo  della  qualita'  secondo  il
          formato per la comunicazione stabilito dagli allegati  alle
          rispettive  decisioni  di  esecuzione,   nonche'   di   una
          relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli
          obiettivi di cui  agli  articoli  205-bis  e  182-ter,  che
          comprende informazioni  dettagliate  sui  tassi  di  scarto
          medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato
          per  la  comunicazione  stabilito   dagli   allegati   alle
          rispettive decisioni di esecuzione. 
              6. La parte  quarta  del  presente  decreto  nonche'  i
          provvedimenti  inerenti  alla  gestione  dei  rifiuti  sono
          comunicati alla Commissione europea.». 
                «Art. 219-bis (Sistema di  riutilizzo  di  specifiche
          tipologie di imballaggi). - 1.  Al  fine  di  aumentare  la
          percentuale degli  imballaggi  riutilizzabili  immessi  sul
          mercato per contribuire alla transizione verso  un'economia
          circolare, gli operatori economici, in forma individuale  o
          in forma collettiva, adottano sistemi di  restituzione  con
          cauzione nonche' sistemi per il riutilizzo degli imballaggi
          senza causare pregiudizio alla salute umana e nel  rispetto
          della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli
          alimenti ne' la sicurezza  dei  consumatori,  nel  rispetto
          della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire
          le predette  finalita',  gli  operatori  economici  possono
          stipulare appositi accordi  e  contratti  di  programma  ai
          sensi dell'articolo 206 del presente decreto. 
                1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano  agli
          imballaggi in plastica, in vetro e  in  metallo  utilizzati
          per acqua e per altre bevande. 
                2. Con  regolamento  adottato  mediante  decreto  del
          Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   previa    consultazione    delle
          associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Con  il  medesimo  regolamento  sono,   inoltre,
          previsti: 
                  a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi
          da raggiungere; 
                  b) i valori cauzionali per ogni  singola  tipologia
          di imballaggio fissati  in  modo  da  evitare  ostacoli  al
          commercio o distorsioni della concorrenza; 
                  c)  i  termini  di  pagamento  e  le  modalita'  di
          restituzione della cauzione da versare al  consumatore  che
          restituisce l'imballaggio; 
                  d) le premialita'  e  gli  incentivi  economici  da
          riconoscere  agli  esercenti  che   adottano   sistemi   di
          restituzione con cauzione; 
                  e) l'eventuale estensione  delle  disposizioni  del
          presente articolo ad altre tipologie di imballaggio; 
                  f)   la   percentuale    minima    di    imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato ogni  anno  per  ciascun
          flusso di imballaggi; 
                  g) la promozione di campagne  di  sensibilizzazione
          rivolte ai consumatori.». 
                «Art.  221   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori). - 1. I produttori e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati  dal
          consumo  dei  propri   prodotti.   I   produttori   e   gli
          utilizzatori  degli  imballaggi  sono  responsabili   della
          corretta  ed  efficace  gestione  ambientale  dei   rifiuti
          riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione  alla
          quantita' di imballaggi immessi sul mercato nazionale. 
                2. Nell'ambito degli obiettivi di cui  agli  articoli
          205 e 220 e  del  Programma  di  cui  all'articolo  225,  i
          produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del
          servizio  e  secondo  quanto   previsto   dall'accordo   di
          programma di  cui  all'articolo  224,  comma  5,  adempiono
          all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o
          comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura
          e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire
          il  necessario  raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta
          differenziata organizzata dalle pubbliche amministrazioni e
          per  le  altre  finalita'  indicate  nell'articolo  224,  i
          produttori e  gli  utilizzatori  partecipano  al  Consorzio
          nazionale imballaggi, salvo il caso in cui  venga  adottato
          uno dei sistemi di cui al comma 3,  lettere  a)  e  c)  del
          presente articolo. 
                3. Per adempiere agli obblighi di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
                  a)  organizzare  autonomamente,  anche   in   forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
                  b) aderire ad uno dei consorzi di cui  all'articolo
          223; 
                  c) attestare sotto la propria  responsabilita'  che
          e' stato messo in  atto  un  sistema  di  restituzione  dei
          propri  imballaggi,  mediante  idonea  documentazione   che
          dimostri l'autosufficienza del sistema,  nel  rispetto  dei
          criteri e delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
                4. Ai fini di cui al comma 3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi  concordato.  Gli  utilizzatori   possono   tuttavia
          conferire al servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
          rifiuti di imballaggio nei  limiti  derivanti  dai  criteri
          determinati ai sensi dell'articolo 195,  comma  2,  lettera
          e). 
                5.  I  produttori  che  non  intendono   aderire   al
          Consorzio Nazionale Imballaggi e  a  un  Consorzio  di  cui
          all'articolo  223,   devono   presentare   all'Osservatorio
          nazionale sui rifiuti il progetto del  sistema  di  cui  al
          comma 3, lettere a) o c)  richiedendone  il  riconoscimento
          sulla  base  di  idonea  documentazione.  Il  progetto   va
          presentato  entro  novanta  giorni  dall'assunzione   della
          qualifica di produttore ai sensi dell'articolo  218,  comma
          1, lettera r) o prima  del  recesso  da  uno  dei  suddetti
          Consorzi.  Il  recesso  e'   efficace   dal   momento   del
          riconoscimento del progetto e perde tale efficacia solo  in
          caso di accertamento del mancato funzionamento del sistema.
          L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di  cui
          all'articolo 224, comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito
          dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base  di
          idonea documentazione e sino  al  provvedimento  definitivo
          che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del
          sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.  Per  ottenere
          il riconoscimento i produttori devono  dimostrare  di  aver
          organizzato  il  sistema  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia   ed   economicita',   che   il   sistema   sara'
          effettivamente ed autonomamente funzionante e che sara'  in
          grado di conseguire, nell'ambito  delle  attivita'  svolte,
          gli  obiettivi  di  recupero  e  di  riciclaggio   di   cui
          all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che
          gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano
          informati   sulle   modalita'   del    sistema    adottato.
          L'Osservatorio,   acquisiti   i   necessari   elementi   di
          valutazione forniti dall'ISPRA, si  esprime  entro  novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi nei  successivi  sessanta  giorni.  L'Osservatorio
          sara' tenuta a presentare una relazione annuale di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti  salvi
          i riconoscimenti gia' operati  ai  sensi  della  previgente
          normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  relative
          alle attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  degli
          articoli 19 e 20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A
          condizione che siano rispettate  le  condizioni,  le  norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
          presente articolo, le attivita' di cui al comma  3  lettere
          a) e c) possono essere intraprese  decorsi  novanta  giorni
          dallo  scadere  del  termine  per  l'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi da parte del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  come  indicato  nella
          presente norma. 
                6. I produttori che hanno ottenuto il  riconoscimento
          del  sistema  sono  tenuti  a  presentare  annualmente   al
          Ministero  della  Transizione  ecologica  e  al  CONAI   la
          documentazione  di  cui  all'articolo  237,  comma  6.   Il
          programma pluriennale di prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti di imballaggio e il piano specifico di  prevenzione
          e  gestione  relativo  all'anno  solare   successivo   sono
          inseriti nel programma generale di prevenzione  e  gestione
          di cui all'articolo 225. 
                7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
          cui  al   comma   5   presentano   all'Autorita'   prevista
          dall'articolo 207 e al Consorzio  nazionale  imballaggi  un
          piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
                8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i  produttori  di
          cui  al  comma  5  sono   inoltre   tenuti   a   presentare
          all'Autorita' prevista dall'articolo 207  ed  al  Consorzio
          nazionale imballaggi una relazione sulla gestione  relativa
          all'anno solare  precedente,  comprensiva  dell'indicazione
          nominativa  degli  utilizzatori  che,  fino   al   consumo,
          partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o  c),
          del programma specifico  e  dei  risultati  conseguiti  nel
          recupero e nel riciclo dei rifiuti  di  imballaggio;  nella
          stessa relazione  possono  essere  evidenziati  i  problemi
          inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali  e  le
          eventuali proposte di adeguamento della normativa. 
                9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti  per  conseguire   gli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 220 ovvero siano stati  violati  gli  obblighi
          previsti dai commi 6  e  7,  comportano  per  i  produttori
          l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei  consorzi  di  cui
          all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di  ogni
          livello   fino   al   consumo,   al   consorzio    previsto
          dall'articolo  224.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  sono
          comunicati  ai  produttori  interessati  e   al   Consorzio
          nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria  ai  consorzi
          disposta in applicazione  del  presente  comma  ha  effetto
          retroattivo  ai  soli   fini   della   corresponsione   del
          contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma  3,
          lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori
          e  agli  utilizzatori  che,  entro   novanta   giorni   dal
          ricevimento   della   comunicazione   dell'Autorita',   non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 261. 
                10.  Sono   a   carico   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori, in linea con i  criteri  di  priorita'  nella
          gestione rifiuti: 
                  a) i costi per il riutilizzo  o  la  ripresa  degli
          imballaggi secondari e terziari usati; 
                  b)  i  costi  per  la  gestione  degli   imballaggi
          secondari e terziari; 
                  c) almeno l'80 per  cento  dei  costi  relativi  ai
          servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b); 
                  d) i costi del successivo trasporto, nonche'  delle
          operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari  di
          cui all'Allegato C del presente decreto legislativo; 
                  e) i  costi  per  il  trattamento  dei  rifiuti  di
          imballaggio; 
                  f)   i   costi   per   un'adeguata   attivita'   di
          informazione  ai  detentori  di  rifiuti  sulle  misure  di
          prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi  di  ritiro  e  di
          raccolta  dei  rifiuti  anche  al  fine  di  prevenire   la
          dispersione degli stessi; 
                  g)  i  costi  relativi   alla   raccolta   e   alla
          comunicazione dei dati sui  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale,  sui  rifiuti  raccolti  e   trattati,   e   sui
          quantitativi recuperati e riciclati. 
                11. La restituzione di imballaggi usati o di  rifiuti
          di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.». 
              «Allegati alla Parte Seconda 
              Allegato IV -  Progetti  sottoposti  alla  verifica  di
          assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano 
              1. Agricoltura 
                a)  Cambiamento  di  uso  di  aree   non   coltivate,
          semi-naturali o naturali per la loro  coltivazione  agraria
          intensiva con una superficie superiore a 10 ettari; 
                b) iniziale forestazione di una superficie  superiore
          a 20 ettari; deforestazione allo scopo  di  conversione  di
          altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari; 
                c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il
          cui numero complessivo  di  capi  sia  maggiore  di  quello
          derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di  peso  vivo
          di animali per ettaro di terreno  funzionalmente  asservito
          all'allevamento. Sono comunque  esclusi,  indifferentemente
          dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali
          inferiore o uguale a:  1.000  avicoli,  800  cunicoli,  120
          posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o  45  posti
          per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini; 
                d) progetti di gestione  delle  risorse  idriche  per
          l'agricoltura, compresi i  progetti  di  irrigazione  e  di
          drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai  300
          ettari; 
                e) impianti di piscicoltura intensiva per  superficie
          complessiva oltre i 5 ettari; 
                f)   progetti   di   ricomposizione   fondiaria   che
          interessano una superficie superiore a 200 ettari. 
              2. Industria energetica ed estrattiva: 
                a)  attivita'  di  ricerca  sulla  terraferma   delle
          sostanze minerali di miniera di cui all'articolo  2,  comma
          2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi  comprese
          le  risorse  geotermiche  con  esclusione  degli   impianti
          geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  e  successive
          modificazioni, incluse le relative attivita' minerarie; 
                b) impianti industriali non termici per la produzione
          di energia, vapore ed acqua calda con  potenza  complessiva
          superiore a 1 MW; 
                c) impianti industriali per il trasporto del vapore e
          dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza
          complessiva superiore ai 20 km; 
                d) impianti  eolici  per  la  produzione  di  energia
          elettrica  sulla   terraferma   con   potenza   complessiva
          superiore a 1 MW; 
                e) estrazione di sostanze minerali di miniera di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio  1927,
          n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale; 
                f) agglomerazione industriale  di  carbon  fossile  e
          lignite; 
                g)   impianti   di   superficie   dell'industria   di
          estrazione  di  carbon  fossile  e  di  minerali  metallici
          nonche' di scisti bituminose; 
                h)   impianti   per   la   produzione   di    energia
          idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore
          a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano
          nella  casistica  di  cui  all'articolo  166  del  presente
          decreto ed all'articolo  4,  punto  3.b,  lettera  i),  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con  potenza  nominale
          di concessione superiore a 250 kW; 
                i) impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 
                a) Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metalliferi che superino 5.000  m2  di  superficie
          impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua
          di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora; 
                c) impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
                  laminazione a caldo con capacita'  superiore  a  20
          tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                  forgiatura con magli  la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifera
          e' superiore a 20 MW; 
                  applicazione di strati protettivi di  metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora; 
                  d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 
                e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi,
          compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura  in
          fonderia) con una  capacita'  di  fusione  superiore  a  10
          tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate  per
          tutti gli altri metalli al giorno; 
                f) impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          abbiano un volume superiore a 30 m3; 
                g) impianti di costruzione  e  montaggio  di  auto  e
          motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
          la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione  di
          materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2  di
          superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                h)  cantieri   navali   di   superficie   complessiva
          superiore a 2 ettari; 
                i) imbutitura di fondo  con  esplosivi  che  superino
          5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume; 
                l) cokerie (distillazione a secco di carbone); 
                m)  fabbricazione  di  prodotti   ceramici   mediante
          cottura,   in   particolare   tegole,   mattoni,    mattoni
          refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacita' di
          produzione  di  oltre  75  tonnellate  al  giorno  e/o  con
          capacita' di forno superiore a 4 metri cubi e con  densita'
          di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo; 
                n) impianti per  la  fusione  di  sostanze  minerali,
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali, con capacita' di fusione di oltre  20  tonnellate
          al giorno; 
                o) impianti  per  la  produzione  di  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno; 
                p) impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              4. Industria dei prodotti alimentari 
                a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di
          materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita'
          di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate  al
          giorno; 
                b) impianti per il trattamento e la trasformazione di
          materie prime vegetali con una capacita' di  produzione  di
          prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno  su  base
          trimestrale; 
                c)  impianti  per  la   fabbricazione   di   prodotti
          lattiero-caseari con capacita' di lavorazione  superiore  a
          200 tonnellate al giorno su base annua; 
                d) impianti per la produzione di birra  o  malto  con
          capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno; 
                e) impianti per la produzione di dolciumi e  sciroppi
          che superino 50.000 m3 di volume; 
                f) macelli aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per
          l'eliminazione o il recupero di carcasse e  di  residui  di
          animali con  una  capacita'  di  trattamento  di  oltre  10
          tonnellate al giorno; 
                g) impianti per la produzione di farina di pesce o di
          olio di pesce con  capacita'  di  lavorazione  superiore  a
          50.000 q/anno di prodotto lavorato; 
                h)  molitura  dei  cereali,  industria  dei  prodotti
          amidacei, industria dei prodotti alimentari  per  zootecnia
          che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3
          di volume; 
                i)  zuccherifici,  impianti  per  la  produzione   di
          lieviti  con  capacita'  di   produzione   o   raffinazione
          superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole. 
              5. Industria dei tessili, del cuoio, del  legno,  della
          carta 
                a) Impianti di fabbricazione di  pannelli  di  fibre,
          pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore
          alle 50.000 t/anno di materie lavorate; 
                b) impianti per la produzione  e  la  lavorazione  di
          cellulosa, fabbricazione di carta e  cartoni  di  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                c) impianti per il pretrattamento  (operazioni  quali
          il lavaggio, l'imbianchimento,  la  mercerizzazione)  o  la
          tintura di fibre, di tessili, di lana la cui  capacita'  di
          trattamento supera le 10 tonnellate al giorno; 
                d) impianti per la concia del  cuoio  e  del  pellame
          qualora la capacita' superi le  3  tonnellate  di  prodotto
          finito al giorno. 
              6. Industria della gomma e delle materie plastiche 
                a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base  di
          elastomeri con almeno  25.000  tonnellate/anno  di  materie
          prime lavorate. 
              7. Progetti di infrastrutture 
                a)  Progetti  di  sviluppo  di  zone  industriali   o
          produttive con una superficie interessata superiore  ai  40
          ettari; 
                b) progetti di sviluppo di aree urbane,  nuove  o  in
          estensione, interessanti superfici superiori ai 40  ettari;
          progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno
          di  aree  urbane  esistenti   che   interessano   superfici
          superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  "Riforma
          della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.
          59"; parcheggi di uso pubblico con  capacita'  superiori  a
          500 posti auto; 
                c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che
          impegnano una  superficie  superiore  a  5  ettari  nonche'
          impianti meccanici di risalita, escluse  le  sciovie  e  le
          monofuni  a  collegamento   permanente   aventi   lunghezza
          inclinata non superiore a 500  metri,  con  portata  oraria
          massima superiore a 1.800 persone; 
                d)  derivazione  di  acque  superficiali   ed   opere
          connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al
          secondo o di acque sotterranee  che  prevedano  derivazioni
          superiori a 50 litri al secondo, nonche'  le  trivellazioni
          finalizzate  alla  ricerca   per   derivazioni   di   acque
          sotterranee superiori a 50 litri al secondo; 
                [e) interporti, piattaforme intermodali  e  terminali
          intermodali;] 
                [f) porti e impianti portuali marittimi,  fluviali  e
          lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;] 
                [g) strade extraurbane secondarie;] 
                h)  strade  extraurbane   secondarie   non   comprese
          nell'allegato  II-bis  e  strade   urbane   con   lunghezza
          superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III; 
                i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale; 
                l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie  e
          metropolitane),  funicolari  o   linee   simili   di   tipo
          particolare, esclusivamente  o  principalmente  adibite  al
          trasporto di passeggeri; 
                [m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;] 
                n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e
          lavori marittimi volti a modificare la costa,  mediante  la
          costruzione di dighe, moli ed altri lavori  di  difesa  del
          mare; 
                o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
          d'acqua; 
                p) ; 
                q); 
                r) impianti di  smaltimento  di  rifiuti  urbani  non
          pericolosi,  mediante  operazioni  di  incenerimento  o  di
          trattamento,  con  capacita'  complessiva  superiore  a  10
          t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
          D8 a D11, della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); impianti di  smaltimento  di  rifiuti
          non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o  di
          ricondizionamento  preliminari,   con   capacita'   massima
          complessiva superiore a  20  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettere D13 e D14 del  decreto  legislativo
          n. 152/2006); 
                s) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  incenerimento   o   di
          trattamento (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2 e
          da D8 a D11, della parte quarta del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152); 
                t) impianti di smaltimento di  rifiuti  speciali  non
          pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare  con
          capacita'  massima  superiore  a  30.000  m3   oppure   con
          capacita'  superiore  a  40  t/giorno  (operazioni  di  cui
          all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                u) discariche di rifiuti urbani  non  pericolosi  con
          capacita' complessiva inferiore ai 100.000  m3  (operazioni
          di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della Parte  quarta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
                v)  impianti   di   depurazione   delle   acque   con
          potenzialita' superiore a 10.000 abitanti equivalenti; 
                z). 
                za) Impianti di smaltimento  e  recupero  di  rifiuti
          pericolosi, mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato  B,
          lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato  C,  lettere
          da R2 a R9, della parte quarta del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152. 
                zb) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non
          pericolosi,  con  capacita'  complessiva  superiore  a   10
          t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'Allegato   C,
          lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  ad  esclusione  degli
          impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi
          provenienti dalle operazioni di costruzione e  demolizione,
          qualora la campagna di attivita' abbia una durata inferiore
          a  novanta  giorni,  e  degli  altri  impianti  mobili   di
          trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna
          di attivita' abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le
          eventuali successive campagne  di  attivita'  sul  medesimo
          sito  sono  sottoposte  alla  procedura  di   verifica   di
          assoggettabilita'  a  VIA  qualora   le   quantita'   siano
          superiori a 1.000 metri cubi al giorno. 
              8. Altri progetti 
                  a) Villaggi turistici di superficie superiore  a  5
          ettari,   centri   residenziali   turistici   ed   esercizi
          alberghieri con oltre 300 posti-letto  o  volume  edificato
          superiore  a  25.000  m3  o  che  occupano  una  superficie
          superiore  ai   20   ettari,   esclusi   quelli   ricadenti
          all'interno di centri abitati; 
                  b)  piste  permanenti  per   corse   e   prove   di
          automobili, motociclette ed altri veicoli a motore; 
                  c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di
          rottami di  ferro,  autoveicoli  e  simili  con  superficie
          superiore a 1 ettaro; 
                  d) banchi di prova per  motori,  turbine,  reattori
          quando l'area impegnata supera i 500 m2; 
                  e) fabbricazione di fibre minerali artificiali  che
          superino 5.000 m2 di superficie impegnata o  50.000  m3  di
          volume; 
                  f) fabbricazione, condizionamento, carico  o  messa
          in cartucce di esplosivi con almeno 25.000  tonnellate/anno
          di materie prime lavorate; 
                  g) stoccaggio di  petrolio,  prodotti  petroliferi,
          petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
          maggio  1974,  n.  256,  e  successive  modificazioni,  con
          capacita' complessiva superiore a 1.000 m3; 
                  h) recupero di suoli dal mare  per  una  superficie
          che superi i 10 ettari; 
                  i) cave e torbiere; 
                  l)   trattamento   di    prodotti    intermedi    e
          fabbricazione  di  prodotti  chimici  per   una   capacita'
          superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; 
                  m) produzione di pesticidi, prodotti  farmaceutici,
          pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti
          produttivi di capacita' superiore  alle  10.000  t/anno  in
          materie prime lavorate; 
                  n) depositi di fanghi, compresi quelli  provenienti
          dagli impianti di trattamento delle  acque  reflue  urbane,
          con capacita' superiore a 10.000 metri cubi; 
                  o) impianti per il recupero  o  la  distruzione  di
          sostanze esplosive; 
                  p) stabilimenti di squartamento  con  capacita'  di
          produzione superiore a 50 tonnellate al giorno; 
                  q) terreni da campeggio e  caravaning  a  carattere
          permanente con capacita' superiore  a  300  posti  roulotte
          caravan o di superficie superiore a 5 ettari; 
                  r) parchi tematici  di  superficie  superiore  a  5
          ettari; 
                  s) progetti di cui all'Allegato  III,  che  servono
          esclusivamente o  essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il
          collaudo  di  nuovi  metodi  o  prodotti  e  che  non  sono
          utilizzati per piu' di due anni; 
                  t)  modfiche  o  estensioni  di  progetti  di   cui
          all'Allegato  III  o  all'Allegato  IV  gia'   autorizzati,
          realizzati o in fase di realizzazione,  che  possono  avere
          notevoli ripercussioni negative sull'ambiente  (modifica  o
          estensione non inclusa nell'Allegato III).». 
              «Allegati alla Parte Quarta 
              Allegato D - Elenco dei rifiuti 
                
              Indice. Capitoli dell'elenco 
              01 Rifiuti  derivanti  da  prospezione,  estrazione  da
          miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di
          minerali 
              01 01 Rifiuti da estrazione di minerali 
              01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi 
              01  01  02  rifiuti  da  estrazione  di  minerali   non
          metalliferi 
              01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e  fisici
          di minerali metalliferi 
              01 03 04 * sterili che possono generare acido  prodotti
          dalla lavorazione di minerale solforoso 
              01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose 
              01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci  01
          03 04 e 01 03 05 
              01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
          prodotti  da  trattamenti  chimici  e  fisici  di  minerali
          metalliferi 
              01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli  di
          cui alla voce 01 03 07 
              01 03 09 fanghi rossi  derivanti  dalla  produzione  di
          allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10 
              01 03 10* fanghi rossi derivanti  dalla  produzione  di
          allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da  quelli
          di cui alla voce 01 03 07 
              01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e  fisici
          di minerali non metalliferi 
              01 04 07  *  rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,
          prodotti da trattamenti chimici e fisici  di  minerali  non
          metalliferi 
              01 04 08 scarti  di  ghiaia  e  pietrisco,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 01 04 07 
              01 04 09 scarti di sabbia e argilla 
              01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di
          cui alla voce 01 04 07 
              01  04  11  rifiuti  della  lavorazione  di  potassa  e
          salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
              01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e  della
          pulitura di minerali, diversi da quelli di  cui  alle  voci
          0104 07 e 01 04 11 
              01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla  segagione
          della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 
              01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              01 05  fanghi  di  perforazione  ed  altri  rifiuti  di
          perforazione 
              01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi  per
          acque dolci 
              01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione  contenenti
          oli 
              01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri  rifiuti  di
          perforazione contenenti sostanze pericolose 
              01 05 07 fanghi e rifiuti  di  perforazione  contenenti
          barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
              01 05 08 fanghi e rifiuti  di  perforazione  contenenti
          cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06 
              01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02  Rifiuti  prodotti  da   agricoltura,   orticoltura,
          acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione  e
          lavorazione di alimenti 
              02 01 rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,
          acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca 
              02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
              02 01 02 scarti di tessuti animali 
              02 01 03 scarti di tessuti vegetali 
              02  01  04  rifiuti  plastici  (ad   esclusione   degli
          imballaggi) 
              02 01 06 feci animali,  urine  e  letame  (comprese  le
          lettiere  usate),  effluenti,  raccolti   separatamente   e
          trattati fuori sito 
              02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura 
              02 01 08  *  rifiuti  agrochimici  contenenti  sostanze
          pericolose 
              02 01 09 rifiuti agrochimici diversi  da  quelli  della
          voce 02 01 08 
              02 01 10 rifiuti metallici 
              02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione
          di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 
              02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia 
              02 02 02 scarti di tessuti animali 
              02 02 03 scarti inutilizzabili  per  il  consumo  o  la
          trasformazione 
              02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02 03 rifiuti della preparazione e del  trattamento  di
          frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffq,  tq
          e tabacco; della produzione di conserve  alimentari;  della
          produzione  di  lievito  ed  estratto  di  lievito;   della
          preparazione e fermentazione di melassa 
              02 03 01 fanghi prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,
          pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione 
              02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti 
              02  03  03  rifiuti  prodotti  dall'estrazione  tramite
          solvente 
              02 03 04 scarti inutilizzabili  per  il  consumo  o  la
          trasformazione 
              02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02  04  rifiuti  prodotti  dalla   raffinazione   dello
          zucchero 
              02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di  pulizia
          e lavaggio delle barbabietole 
              02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica 
              02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia 
              02 05 01 scarti inutilizzabili  per  il  consumo  o  la
          trasformazione 
              02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02  06  rifiuti  dell'industria   dolciaria   e   della
          panificazione 
              02 06 01 scarti inutilizzabili  per  il  consumo  o  la
          trasformazione 
              02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti 
              02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              02 07 rifiuti della produzione di bevande  alcoliche  e
          analcoliche (tranne caffq, tq e cacao) 
              02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,
          pulizia e macinazione della materia prima 
              02  07  02  rifiuti  prodotti  dalla  distillazione  di
          bevande alcoliche 
              02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici 
              02 07 04 scarti inutilizzabili  per  il  consumo  o  la
          trasformazione 
              02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              03  Rifiuti  della  lavorazione  del  legno   e   della
          produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 
              03 01 rifiuti  della  lavorazione  del  legno  e  della
          produzione di pannelli e mobili 
              03 01 01 scarti di corteccia e sughero 
              03 01 04  *  segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,
          legno,  pannelli  di  truciolare  e  piallacci   contenenti
          sostanze pericolose 
              03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,
          pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui
          alla voce 03 01 04 
              03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno 
              03 02 01 * preservanti del  legno  contenenti  composti
          organici non alogenati 
              03 02 02 * prodotti per  trattamenti  conservativi  del
          legno contenenti composti organici clorurati 
              03 02 03 * prodotti per  trattamenti  conservativi  del
          legno contenenti composti organometallici 
              03 02 04 * prodotti per  trattamenti  conservativi  del
          legno contenenti composti inorganici 
              03 02 05 * altri prodotti per trattamenti  conservativi
          del legno contenenti sostanze pericolose 
              03 02 99  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del
          legno non specificati altrimenti 
              03 03 rifiuti della produzione e della  lavorazione  di
          polpa, carta e cartone 
              03 03 01 scarti di corteccia e legno 
              03 03 02 fanghi di recupero dei  bagni  di  macerazione
          (green liquor) 
              03   03   05   fanghi   derivanti   da   processi    di
          deinchiostrazione nel riciclaggio della carta 
              03 03  07  scarti  della  separazione  meccanica  nella
          produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 
              03 03 08 scarti della  selezione  di  carta  e  cartone
          destinati ad essere riciclati 
              03 03 09  fanghi  di  scarto  contenenti  carbonato  di
          calcio 
              03 03 10 scarti di fibre  e  fanghi  contenenti  fibre,
          riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi
          di separazione meccanica 
              03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 
              03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              04 Rifiuti della lavorazione di  pelli  e  pellicce,  e
          dell'industria tessile 
              04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 
              04 01 01 carniccio e frammenti di calce 
              04 01 02 rifiuti di calcinazione 
              04 01 03 * bagni  di  sgrassatura  esauriti  contenenti
          solventi senza fase liquida 
              04 01 04 liquido di concia contenente cromo 
              04 01 05 liquido di concia non contenente cromo 
              04  01  06  fanghi,   prodotti   in   particolare   dal
          trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo 
              04  01  07  fanghi,   prodotti   in   particolare   dal
          trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo 
              04 01 08 rifiuti di cuoio  conciato  (scarti,  cascami,
          ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo 
              04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento  e
          finitura 
              04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              04 02 rifiuti dell'industria tessile 
              04  02  09  rifiuti  da  materiali   compositi   (fibre
          impregnate, elastomeri, plastomeri) 
              04 02 10 materiale  organico  proveniente  da  prodotti
          naturali (ad es. grasso, cera) 
              04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di
          finitura, contenenti solventi organici 
              04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da
          quelli di cui alla voce 04 02 14 
              04 02 16  *  tinture  e  pigmenti  contenenti  sostanze
          pericolose 
              04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli  di  cui
          alla voce 04 02 16 
              04 02 19 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 
              04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze 
              04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate 
              04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              05   Rifiuti   della   raffinazione    del    petrolio,
          purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del
          carbone 
              05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio 
              05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione 
              05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi 
              05 01  04  *  fanghi  acidi  prodotti  da  processi  di
          alchilazione 
              05 01 05 * perdite di olio 
              05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di
          impianti e apparecchiature 
              05 01 07 * catrami acidi 
              05 01 08 * altri catrami 
              05 01 09 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 
              05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di
          carburanti mediante basi 
              05 01 12 * acidi contenenti oli 
              05 01 13 fanghi  residui  dell'acqua  di  alimentazione
          delle caldaie 
              05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
              05 01 15 * filtri di argilla esauriti 
              05  01  16  rifiuti  contenenti  zolfo  prodotti  dalla
          desolforizzazione del petrolio 
              05 01 17 bitume 
              05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              05 06 rifiuti prodotti dal trattamento  pirolitico  del
          carbone 
              05 06 01 * catrami acidi 
              05 06 03 * altri catrami 
              05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento 
              05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              05  07  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  e  dal
          trasporto di gas naturale 
              05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio 
              05 07 02 rifiuti contenenti zolfo 
              05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 
              06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di acidi 
              06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso 
              06 01 02 * acido cloridrico 
              06 01 03 * acido fluoridrico 
              06 01 04 * acido fosforico e fosforoso 
              06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso 
              06 01 06 * altri acidi 
              06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di basi 
              06 02 01 * idrossido di calcio 
              06 02 03 * idrossido di ammonio 
              06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio 
              06 02 05 * altre basi 
              06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici 
              06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri 
              06 03 13 * sali e loro  soluzioni,  contenenti  metalli
          pesanti 
              06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi  da  quelli  di
          cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13 
              06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti 
              06 03 16 ossidi metallici, diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 06 03 15 
              06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli  di
          cui alla voce 06 03 
              06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico 
              06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio 
              06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti 
              06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti 
              06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di  effluenti,
          contenenti sostanze pericolose 
              06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02 
              06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti chimici contenenti  zolfo,  dei  processi
          chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione 
              06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi 
              06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da  quelli
          di cui alla voce 06 06 02 
              06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti alogeni  e  dei  processi  chimici  degli
          alogeni 
              06  07  01  *  rifiuti  dei   processi   elettrolitici,
          contenenti amianto 
              06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro 
              06 07 03 *  fanghi  di  solfati  di  bario,  contenenti
          mercurio 
              06 07 04 * soluzioni ed  acidi,  ad  esempio  acido  di
          contatto 
              06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso del silicio e dei suoi derivati 
              06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi 
              06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti fosforosi  e  dei  processi  chimici  del
          fosforo 
              06 09 02 scorie fosforose 
              06 09 03 * rifiuti  prodotti  da  reazioni  a  base  di
          calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose 
              06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio,
          diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03 
              06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti chimici contenenti  azoto,  dei  processi
          chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti 
              06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose 
              06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e
          opacificanti 
              06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di  calcio
          nella produzione di diossido di titanio 
              06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              06  13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non
          specificati altrimenti 
              06 13 01 * prodotti fitosanitari,  agenti  conservativi
          del legno ed altri biocidi inorganici 
              06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02) 
              06 13 03 nerofumo 
              06  13  04  *  rifiuti  derivanti   dai   processi   di
          lavorazione dell'amianto 
              06 13 05 * fuliggine 
              06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 Rifiuti dei processi chimici organici 
              07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti chimici organici di base 
              07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 01 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 01  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 01 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
          alogenati 
              07 01 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 01 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 
              07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali 
              07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 02 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 02  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 02 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
          alogenati 
              07 02 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 02 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 
              07 02 13 rifiuti plastici 
              07 02 14 * rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti
          sostanze pericolose 
              07 02 15  rifiuti  prodotti  da  additivi,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 07 02 14 
              07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi 
              07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da  quelli
          di cui alla voce 07 02 16 
              07 02  17*  rifiuti  contenenti  siliconi,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 07 02 16 
              07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11) 
              07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 03 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 03  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 03 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07  03  09  *  residui  di  filtrazione  e   assorbenti
          esauriti, alogenati 
              07 03 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 03 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 
              07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08  e  02  01
          09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed  altri
          biocidi, organici 
              07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 04 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 04  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 04 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07  04  09  *  residui  di  filtrazione  e   assorbenti
          esauriti, alogenati 
              07 04 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 04 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 
              07  04  13  *  rifiuti   solidi   contenenti   sostanze
          pericolose 
              07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti farmaceutici 
              07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 05 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 05  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 05 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07  05  09  *  residui  di  filtrazione  e   assorbenti
          esauriti, alogenati 
              07 05 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 05 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 
              07  05  13  *  rifiuti   solidi   contenenti   sostanze
          pericolose 
              07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di  cui  alla
          voce 07 05 13 
              07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          ed  uso  di  grassi,  lubrificanti,   saponi,   detergenti,
          disinfettanti e cosmetici 
              07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 06 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 06  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 06 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti
          alogenati 
              07 06 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 06 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 
              07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti  chimici
          non specificati altrimenti 
              07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 
              07 07 03 * solventi organici  alogenati,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 07  04  *  altri  solventi  organici,  soluzioni  di
          lavaggio ed acque madri 
              07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati 
              07 07 08 * altri fondi e residui di reazione 
              07  07  09  *  residui  di  filtrazione  e   assorbenti
          esauriti, alogenati 
              07 07 10 * altri residui di  filtrazione  e  assorbenti
          esauriti 
              07 07 11 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 
              07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed
          uso di rivestimenti (pitture, vernici  e  smalti  vetrati),
          adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 
              08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          ed uso nonche' della rimozione di pitture e vernici 
              08 01 11 * pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti
          solventi organici o altre sostanze pericolose 
              08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle
          di cui alla voce 08 01 11 
              08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,
          contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
              08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici,  diversi
          da quelli di cui alla voce 08 01 13 
              08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,
          contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 
              08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture  e  vernici,
          diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15 
              08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e
          vernici, contenenti  solventi  organici  o  altre  sostanze
          pericolose 
              08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e
          vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17 
              08 01 19 * sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e
          vernici, contenenti  solventi  organici  o  altre  sostanze
          pericolose 
              08 01  20  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e
          vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19 
              08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori 
              08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 
              08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti 
              08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 
              08  02  03  sospensioni  acquose  contenenti  materiali
          ceramici 
              08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e uso di inchiostri per stampa 
              08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro 
              08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro 
              08 03 12 * scarti di  inchiostro,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui
          alla voce 08 03 12 
              08 03 14 * fanghi di  inchiostro,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui
          alla voce 08 03 14 
              08 03 16 * residui di soluzioni per incisione 
              08 03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti
          sostanze pericolose 
              08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi  da  quelli
          di cui alla voce 08 03 17 
              08 03 19 * oli dispersi 
              08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura
          e  uso  di  adesivi  e  sigillanti  (inclusi   i   prodotti
          impermeabilizzanti) 
              08 04 09 * adesivi e sigillanti di  scarto,  contenenti
          solventi organici o altre sostanze pericolose 
              08 04 10 adesivi e sigillanti  di  scarto,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 08 04 09 
              08 04 11 * fanghi di adesivi e  sigillanti,  contenenti
          solventi organici o altre sostanze pericolose 
              08 04 12 fanghi di adesivi  e  sigillanti,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 08 04 11 
              08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi   o
          sigillanti, contenenti solventi organici o  altre  sostanze
          pericolose 
              08  04  14  fanghi   acquosi   contenenti   adesivi   o
          sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13 
              08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o
          sigillanti, contenenti solventi organici o  altre  sostanze
          pericolose 
              08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti  adesivi  o
          sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15 
              08 04 17 * olio di resina 
              08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08 
              08 05 01 * isocianati di scarto 
              09 Rifiuti dell'industria fotografica 
              09 01 rifiuti dell'industria fotografica 
              09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni  attivanti
          a base acquosa 
              09 01 02 * soluzioni di sviluppo per  lastre  offset  a
          base acquosa 
              09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi 
              09 01 04 * soluzioni di fissaggio 
              09  01  05*  soluzioni  di  lavaggio  e  soluzioni   di
          arresto-fissaggio 
              09 01 06 *  rifiuti  contenenti  argento  prodotti  dal
          trattamento in loco di rifiuti fotografici 
              09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti
          argento o composti dell'argento 
              09  01  08  carta  e  pellicole  per  fotografia,   non
          contenenti argento o composti dell'argento 
              09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie 
              09 01 11 *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti
          batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 
              09 01  12  macchine  fotografiche  monouso  diverse  da
          quelle di cui alla voce 09 01 11 
              09  01  13  *  rifiuti  liquidi  acquosi  prodotti  dal
          recupero in loco dell'argento, diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 09 01 06 
              09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 Rifiuti provenienti da processi termici 
              10 01 rifiuti prodotti da centrali  termiche  ed  altri
          impianti termici (tranne 19) 
              10 01 01 ceneri pesanti, scorie e  polveri  di  caldaia
          (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) 
              10 01 02 ceneri leggere di carbone 
              10 01 03  ceneri  leggere  di  torba  e  di  legno  non
          trattato 
              10 01 04  *  ceneri  leggere  di  olio  combustibile  e
          polveri di caldaia 
              10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base  di
          calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
              10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di
          calcio nei processi di desolforazione dei fumi 
              10 01 09 * acido solforico 
              10 01 13  *  ceneri  leggere  prodotte  da  idrocarburi
          emulsionati usati come combustibile 
              10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di  caldaia
          prodotte   dal   coincenerimento,    contenenti    sostanze
          pericolose 
              10 01 15 ceneri pesanti, scorie e  polveri  di  caldaia
          prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla
          voce 10 01 14 
              10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 01 17 ceneri leggere prodotte  dal  coincenerimento,
          diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16 
              10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione  dei  fumi,
          diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e  10
          01 18 
              10 01 20 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20 
              10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di  pulizia  di
          caldaie, contenenti sostanze pericolose 
              10 01 23 fanghi acquosi da  operazioni  di  pulizia  di
          caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22 
              10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
              10  01  25  rifiuti   dell'immagazzinamento   e   della
          preparazione    del     combustibile     delle     centrali
          termoelettriche a carbone 
              10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento 
              10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 02 rifiuti dell'industria siderurgica 
              10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie 
              10 02 02 scorie non trattate 
              10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 02 08 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  dei
          fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07 
              10 02 10 scaglie di laminazione 
              10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02
          11 
              10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 02 14 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
          02 13 
              10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione 
              10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio 
              10 03 02 frammenti di anodi 
              10 03 04 * scorie della produzione primaria 
              10 03 05 rifiuti di allumina 
              10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria 
              10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria 
              10 03 15 * schiumature infiammabili o  che  rilasciano,
          al contatto con  l'acqua,  gas  infiammabili  in  quantita'
          pericolose 
              10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce
          10 03 15 
              10 03 17 * rifiuti contenenti catrame  derivanti  dalla
          produzione di anodi 
              10 03 18 rifiuti contenenti  carbonio  derivanti  dalla
          produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla  voce
          10 03 17 
              10 03 19 * polveri dei gas di  combustione,  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 03 20 polveri dei gas  di  combustione,  diverse  da
          quelle di cui alla voce 10 03 19 
              10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli
          prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 
              10 03 22 altre polveri e particolati  (compresi  quelli
          prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui  alla
          voce 10 03 21 
              10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 03 24 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  dei
          fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23 
              10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 03 26 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
          03 25 
              10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03
          27 
              10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento  di  scorie
          saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 
              10 03 30 rifiuti prodotti  dal  trattamento  di  scorie
          saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10
          03 29 
              10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo 
              10  04  01  *  scorie  della  produzione   primaria   e
          secondaria 
              10 04  02  *  scorie  e  schiumature  della  produzione
          primaria e secondaria 
              10 04 03 * arsenato di calcio 
              10 04 04 * polveri dei gas di combustione 
              10 04 05 * altre polveri e particolato 
              10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi 
              10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi 
              10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04
          09 
              10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco 
              10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
              10 05 03 * polveri dei gas di combustione 
              10 05 04 altre polveri e particolato 
              10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei
          fumi 
              10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi 
              10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05
          08 
              10 05 10 * scorie  e  schiumature  infiammabili  o  che
          rilasciano, al contatto con l'acqua,  gas  infiammabili  in
          quantita' pericolose 
              10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di  cui
          alla voce 10 05 10 
              10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame 
              10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
              10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria
          e secondaria 
              10 06 03 * polveri dei gas di combustione 
              10 06 04 altre polveri e particolato 
              10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi 
              10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi 
              10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06
          09 
              10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro
          e platino 
              10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria 
              10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria
          e secondaria 
              10 07 03 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  dei
          fumi 
              10 07 04 altre polveri e particolato 
              10 07 05 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi 
              10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07
          07 
              10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10  08  rifiuti  della  metallurgia  termica  di  altri
          minerali non ferrosi 
              10 08 04 polveri e particolato 
              10 08 08 * scorie saline della  produzione  primaria  e
          secondaria 
              10 08 09 altre scorie 
              10 08 10 * scorie  e  schiumature  infiammabili  o  che
          rilasciano, al contatto con l'acqua,  gas  infiammabili  in
          quantita' pericolose 
              10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di  cui
          alla voce 10 08 10 
              10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla
          produzione degli anodi 
              10 08 13 rifiuti contenenti carbonio  della  produzione
          degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12 
              10 08 14 frammenti di anodi 
              10 08 15 * polveri dei gas di  combustione,  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 08 16 polveri dei gas  di  combustione,  diverse  da
          quelle di cui alla voce 10 08 15 
              10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 08 18 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10
          08 17 
              10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque
          di raffreddamento, contenenti oli 
              10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento  delle  acque
          di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08
          19 
              10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi 
              10 09 03 scorie di fusione 
              10 09 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 09  06  forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,
          diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 
              10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate,  diverse
          da quelle di cui alla voce 10 09 07 
              10 09 09 * polveri dei gas  di  combustione  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 09 10 polveri dei gas  di  combustione  diverse,  da
          quelle di cui alla voce 10 09 09 
              10  09  11  *  altri  particolati  contenenti  sostanze
          pericolose 
              10 09 12 altri particolati diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 10 09 11 
              10 09  13  *  scarti  di  leganti  contenenti  sostanze
          pericolose 
              10 09 14 scarti di leganti diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 10 09 13 
              10 09 15 * scarti di rilevatori  di  crepe,  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 09 16 scarti di  rilevatori  di  crepe,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 10 09 15 
              10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi 
              10 10 03 scorie di fusione 
              10 10 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 10  06  forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,
          diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 
              10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,
          contenenti sostanze pericolose 
              10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate,  diverse
          da quelle di cui alla voce 10 10 07 
              10 10 09 * polveri di gas  di  combustione,  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 10 10 polveri dei gas  di  combustione,  diverse  da
          quelle di cui alla voce 10 10 09 
              10  10  11  *  altri  particolati  contenenti  sostanze
          pericolose 
              10 10 12 altri particolati diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 10 10 11 
              10 10  13  *  scarti  di  leganti  contenenti  sostanze
          pericolose 
              10 10 14 scarti di leganti diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 10 10 13 
              10 10 15 * scarti di rilevatori  di  crepe,  contenenti
          sostanze pericolose 
              10 10 16 scarti di  rilevatori  di  crepe,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 10 10 15 
              10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 11  rifiuti  della  fabbricazione  del  vetro  e  di
          prodotti di vetro 
              10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 
              10 11 05 polveri e particolato 
              10 11 09 *  residui  di  miscela  di  preparazione  non
          sottoposti  a  trattamento  termico,  contenenti   sostanze
          pericolose 
              10  11  10  residui  di  miscela  di  preparazione  non
          sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di  cui
          alla voce 10 11 09 
              10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di  particolato  e
          polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad
          esempio da tubi a raggi catodici) 
              10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla
          voce 10 11 11 
              10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e  dalla
          macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose 
              10 11 14 fanghi provenienti dalla  lucidatura  e  dalla
          macinazione del vetro, diversi da quelli di cui  alla  voce
          10 11 13 
              10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal  trattamento  di
          fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 11 16 rifiuti  prodotti  dal  trattamento  di  fumi,
          diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15 
              10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal
          trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 11 18 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce  10
          11 17 
              10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal  trattamento  in
          loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              10 11 20 rifiuti solidi  prodotti  dal  trattamento  in
          loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10
          11 19 
              10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10  12  rifiuti  della  fabbricazione  di  prodotti  di
          ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione 
              10  12  01  residui  di  miscela   non   sottoposti   a
          trattamento termico 
              10 12 03 polveri e particolato 
              10 12 05 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi 
              10 12 06 stampi di scarto 
              10 12 08 scarti  di  ceramica,  mattoni,  mattonelle  e
          materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 
              10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 12 10 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  dei
          fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09 
              10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,
          contenenti metalli pesanti 
              10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi
          da quelli di cui alla voce 10 12 11 
              10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti 
              10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento,  calce  e
          gesso e manufatti di tali materiali 
              10  13  01  residui  di  miscela   non   sottoposti   a
          trattamento termico 
              10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della
          calce 
              10 13 06 polveri e particolato  (eccetto  quelli  delle
          voci 10 13 12 e 10 13 13) 
              10 13 07 fanghi e residui di filtrazione  prodotti  dal
          trattamento dei fumi 
              10   13   09   *   rifiuti   della   fabbricazione   di
          cemento-amianto, contenenti amianto 
              10   13   10    rifiuti    della    fabbricazione    di
          cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce  10  13
          09 
              10  13  11  rifiuti  della  produzione   di   materiali
          compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui  alle
          voci 10 13 09 e 10 13 10 
              10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi, contenenti sostanze pericolose 
              10 13 13 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  dei
          fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12 
              10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento 
              10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori 
              10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,
          contenenti mercurio 
              11   Rifiuti   prodotti   dal    trattamento    chimico
          superficiale  e  dal  rivestimento  di  metalli  ed   altri
          materiali; idrometallurgia non ferrosa 
              11  01  rifiuti  prodotti   dal   trattamento   chimico
          superficiale  e  rivestimento  di  metalli   (ad   esempio,
          processi  galvanici,   zincatura,   decappaggio,   pulitura
          elettrolitica,  fosfatazione,   sgrassaggio   con   alcali,
          anodizzazione) 
              11 01 05 * acidi di decappaggio 
              11 01 06 * acidi non specificati altrimenti 
              11 01 07 * basi di decappaggio 
              11 01 08 * fanghi di fosfatazione 
              11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione,  contenenti
          sostanze pericolose 
              11 01 10 fanghi e residui di  filtrazione,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 11 01 09 
              11 01 11 * soluzioni acquose  di  lavaggio,  contenenti
          sostanze pericolose 
              11 01 12 soluzioni  acquose  di  lavaggio,  diverse  da
          quelle di cui alla voce 11 01 11 
              11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio  contenenti  sostanze
          pericolose 
              11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi  da  quelli  di
          cui alla voce 11 01 13 
              11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  o
          sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose 
              11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
              11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
              11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              11    02    rifiuti    prodotti    dalla    lavorazione
          idrometallurgica di metalli non ferrosi 
              11 02 02 * fanghi  della  lavorazione  idrometallurgica
          dello zinco (compresi Marosite, goethite) 
              11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi
          elettrolitici acquosi 
              11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica
          del rame, contenenti sostanze pericolose 
              11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del
          rame, diversi da quelli della voce 11 02 05 
              11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
              11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da  processi  di
          rinvenimento 
              11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro 
              11 03 02 * altri rifiuti 
              11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a
          caldo 
              11 05 01 zinco solido 
              11 05 02 ceneri di zinco 
              11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi 
              11 05 04 * fondente esaurito 
              11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal  trattamento
          fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 
              12  01  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione   e   dal
          trattamento fisico e meccanico superficiale  di  metalli  e
          plastica 
              12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi 
              12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi 
              12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi 
              12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi 
              12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici 
              12 01 06 *  oli  minerali  per  macchinari,  contenenti
          alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
              12 01 07 * oli minerali per macchinari, non  contenenti
          alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni) 
              12 01  08  *  emulsioni  e  soluzioni  per  macchinari,
          contenenti alogeni 
              12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non
          contenenti alogeni 
              12 01 10 * oli sintetici per macchinari 
              12 01 12 * cere e grassi esauriti 
              12 01 13 rifiuti di saldatura 
              12 01 14 * fanghi di lavorazione,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi  da  quelli  di
          cui alla voce 12 01 14 
              12  01  16  *  residui  di  materiale  di   sabbiatura,
          contenente sostanze pericolose 
              12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da
          quelli di cui alla voce 12 01 16 
              12 01 18  *  fanghi  metallici  (fanghi  di  rettifica,
          affilatura e lappatura) contenenti oli 
              12   01   19   *   oli   per   macchinari,   facilmente
          biodegradabili 
              12 01 20 * corpi d'utensile e  materiali  di  rettifica
          esauriti, contenenti sostanze pericolose 
              12 01 21 corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica
          esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20 
              12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              12 03 rifiuti prodotti da processi  di  sgrassatura  ad
          acqua e vapore (tranne 11) 
              12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio 
              12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di  sgrassatura
          a vapore 
              13 Oli  esauriti  e  residui  di  combustibili  liquidi
          (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e
          19) 
              13 01 scarti di oli per circuiti idraulici 
              13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB 
              13 01 04 * emulsioni clorurate 
              13 01 05 * emulsioni non clorurate