(parte 3)

           	
				
 
              13  01  09  *  oli  minerali  per  circuiti  idraulici,
          clorurati 
              13 01 10 * oli minerali  per  circuiti  idraulici,  non
          clorurati 
              13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici 
              13 01 12  *  oli  per  circuiti  idraulici,  facilmente
          biodegradabili 
              13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici 
              13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e  oli
          lubrificanti 
              13 02 04  *  oli  minerali  per  motori,  ingranaggi  e
          lubrificazione, clorurati 
              13 02 05  *  oli  minerali  per  motori,  ingranaggi  e
          lubrificazione, non clorurati 
              13 02 06 *  oli  sintetici  per  motori,  ingranaggi  e
          lubrificazione 
              13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,
          facilmente biodegradabili 
              13  02  08  *  altri  oli  per  motori,  ingranaggi   e
          lubrificazione 
              13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati 
              13  03  01  *  oli  isolanti  o  oli   termoconduttori,
          contenenti PCB 
              13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori
          clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01 
              13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori  non
          clorurati 
              13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori 
              13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli   termoconduttori,
          facilmente biodegradabili 
              13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori 
              13 04 oli di sentina 
              13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna 
              13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei
          moli 
              13 04  03  *  oli  di  sentina  da  un  altro  tipo  di
          navigazione 
              13 05 prodotti di separazione olio/acqua 
              13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a  sabbia  e  di
          prodotti di separazione olio/acqua 
              13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua 
              13 05 03 * fanghi da collettori 
              13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua 
              13  05  07  *  acque  oleose  prodotte  da   separatori
          olio/acqua 
              13 05 08 * miscugli di rifiuti  prodotti  da  camere  a
          sabbia e separatori olio/acqua 
              13 07 residui di combustibili liquidi 
              13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel 
              13 07 02 * benzina 
              13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele) 
              13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti 
              13  08  01  *  fanghi  ed  emulsioni  da  processi   di
          dissalazione 
              13 08 02 * altre emulsioni 
              13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti 
              14 Solventi organici,  refrigeranti  e  propellenti  di
          scarto (tranne 07 e 08) 
              14 06 rifiuti  di  solventi  organici,  refrigeranti  e
          propellenti di schiuma/aerosol 
              14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC 
              14 06 02  *  altri  solventi  e  miscele  di  solventi,
          alogenati 
              14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi 
              14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi
          alogenati 
              14 06 05 * fanghi o rifiuti  solidi,  contenenti  altri
          solventi 
              15  Rifiuti  di   imballaggio;   assorbenti,   stracci,
          materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
          altrimenti) 
              15  01  imballaggi  (compresi  i  rifiuti   urbani   di
          imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 
              15 01 01 imballaggi di carta e cartone 
              15 01 02 imballaggi di plastica 
              15 01 03 imballaggi in legno 
              15 01 04 imballaggi metallici 
              15 01 05 imballaggi compositi 
              15 01 06 imballaggi in materiali misti 
              15 01 07 imballaggi di vetro 
              15 01 09 imballaggi in materia tessile 
              15 01 10 * imballaggi contenenti  residui  di  sostanze
          pericolose o contaminati da tali sostanze 
              15 01 11  *  imballaggi  metallici  contenenti  matrici
          solide porose pericolose (ad esempio amianto),  compresi  i
          contenitori a pressione vuoti 
              15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e
          indumenti protettivi 
              15 02 02 *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi
          filtri dell'olio non  specificati  altrimenti),  stracci  e
          indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose 
              15 02 03 assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e
          indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15
          02 02 
              16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 
              16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi  di
          trasporto (comprese le  macchine  mobili  non  stradali)  e
          rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori  uso
          e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e  16
          08) 
              16 01 03 pneumatici fuori uso 
              16 01 04 * veicoli fuori uso 
              16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi  ne'
          altre componenti pericolose 
              16 01 07 * filtri dell'olio 
              16 01 08 * componenti contenenti mercurio 
              16 01 09 * componenti contenenti PCB 
              16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag") 
              16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto 
              16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di  cui
          alla voce 16 01 11 
              16 01 13 * liquidi per freni 
              16  01  14  *  liquidi  antigelo  contenenti   sostanze
          pericolose 
              16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla
          voce 16 01 14 
              16 01 16 serbatoi per gas liquefatto 
              16 01 17 metalli ferrosi 
              16 01 18 metalli non ferrosi 
              16 01 19 plastica 
              16 01 20 vetro 
              16 01 21 * componenti pericolosi diversi da  quelli  di
          cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 
              16 01 22 componenti non specificati altrimenti 
              16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche
          ed elettroniche 
              16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB 
              16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti  PCB  o
          da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce  16
          02 09 
              16  02  11  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti
          clorofluorocarburi, +CFC, +FC 
              16  02  12  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti
          amianto in fibre libere 
              16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti
          componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui 
              alle voci 16 02 09 e 16 02 12 
              (1) Fra  i  componenti  pericolosi  di  apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   possono   rientrare    gli
          accumulatori  e  le  batterie  di  cui  alle  voci  16  06,
          contrassegnati come  pericolosi;  commutatori  a  mercurio,
          vetri di tubi a raggi catodici ed altri  vetri  radioattivi
          ecc. 
              16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse  da  quelle
          di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 
              16  02  15   *   componenti   pericolosi   rimossi   da
          apparecchiature fuori uso 
              16 02 16 componenti rimossi  da  apparecchiature  fuori
          uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 
              16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati 
              16 03  03  *  rifiuti  inorganici  contenenti  sostanze
          pericolose 
              16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli  di  cui
          alla voce 16 03 03 
              16  03  05  *  rifiuti  organici  contenenti   sostanze
          pericolose 
              16 03 06 rifiuti organici, diversi  da  quelli  di  cui
          alla voce 16 03 05 
              16 03 07* mercurio metallico 
              16 04 esplosivi di scarto 
              16 04 01 * munizioni di scarto 
              16 04 02 * fuochi artificiali di scarto 
              16 04 03 * altri esplosivi di scarto 
              16  05  gas  in  contenitori  a  pressione  e  sostanze
          chimiche di scarto 
              16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli
          halon), contenenti sostanze pericolose 
              16 05 05 gas in contenitori  a  pressione,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 16 05 04 
              16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio  contenenti
          o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di
          sostanze chimiche di laboratorio 
              16 05 07 *  sostanze  chimiche  inorganiche  di  scarto
          contenenti o costituite da sostanze pericolose 
              16 05  08  *  sostanze  chimiche  organiche  di  scarto
          contenenti o costituite da sostanze pericolose 
              16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da  quelle
          di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 
              16 06 batterie ed accumulatori 
              16 06 01 * batterie al piombo 
              16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 
              16 06 03 * batterie contenenti mercurio 
              16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 
              16 06 05 altre batterie ed accumulatori 
              16 06 06 * elettroliti  di  batterie  ed  accumulatori,
          oggetto di raccolta differenziata 
              16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti  per
          trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13) 
              16 07 08 * rifiuti contenenti oli 
              16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose 
              16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              16 08 catalizzatori esauriti 
              16  08  01  catalizzatori  esauriti   contenenti   oro,
          argento, renio, rodio, palladio, iridio o  platino  (tranne
          16 08 07) 
              16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli  di
          transizione pericolosi o composti di metalli di transizione
          pericolosi 
              16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti  metalli  di
          transizione o  composti  di  metalli  di  transizione,  non
          specificati altrimenti 
              16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracNing
          catalitico (tranne 16 08 07) 
              16 08 05  *  catalizzatori  esauriti  contenenti  acido
          fosforico 
              16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori 
              16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati  da
          sostanze pericolose 
              16 09 sostanze ossidanti 
              16 09 01 * permanganati,  ad  esempio  permanganato  di
          potassio 
              16 09 02 * cromati, ad  esempio  cromato  di  potassio,
          dicromato di potassio o di sodio 
              16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno 
              16  09  04  *  sostanze   ossidanti   non   specificate
          altrimenti 
              16 10  rifiuti  liquidi  acquosi  destinati  ad  essere
          trattati fuori sito 
              16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze
          pericolose 
              16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle  di
          cui alla voce 16 10 01 
              16 10 03 *  concentrati  acquosi,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di  cui
          alla voce 16 10 03 
              16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 
              16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari  a  base
          di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti
          sostanze pericolose 
              16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base  di
          carbone  provenienti   dalle   lavorazioni   metallurgiche,
          diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01 
              16 11 03 * altri rivestimenti  e  materiali  refrattari
          provenienti da processi metallurgici,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              16 11 04  altri  rivestimenti  e  materiali  refrattari
          provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli  di
          cui alla voce 16 11 03 
              16  11  05  *  rivestimenti  e   materiali   refrattari
          provenienti da lavorazioni  non  metallurgiche,  contenenti
          sostanze pericolose 
              16  11   06   rivestimenti   e   materiali   refrattari
          provenienti da lavorazioni non  metallurgiche,  diversi  da
          quelli di cui alla voce 16 11 05 
              17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e demolizione
          (compreso il terreno prelevato da siti contaminati 
              17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 
              17 01 01 cemento 
              17 01 02 mattoni 
              17 01 03 mattonelle e ceramiche 
              17 01 06 * miscugli o  frazioni  separate  di  cemento,
          mattoni,  mattonelle  e  ceramiche,   contenenti   sostanze
          pericolose 
              17 01 07 miscugli di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e
          ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06 
              17 02 legno, vetro e plastica 
              17 02 01 legno 
              17 02 02 vetro 
              17 02 03 plastica 
              17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti  sostanze
          pericolose o da esse contaminati 
              17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
          contenenti catrame 
              17 03 01 * miscele  bituminose  contenenti  catrame  di
          carbone 
              17 03 02 miscele bituminose diverse da  quelle  di  cui
          alla voce 17 03 01 
              17 03 03 * catrame di  carbone  e  prodotti  contenenti
          catrame 
              17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
              17 04 01 rame, bronzo, ottone 
              17 04 02 alluminio 
              17 04 03 piombo 
              17 04 04 zinco 
              17 04 05 ferro e acciaio 
              17 04 06 stagno 
              17 04 07 metalli misti 
              17 04 09 * rifiuti metallici  contaminati  da  sostanze
          pericolose 
              17 04 10 * cavi  impregnati  di  olio,  di  catrame  di
          carbone o di altre sostanze pericolose 
              17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04
          10 
              17  05  terra  (compresa  quella  proveniente  da  siti
          contaminati), rocce e materiale di dragaggio 
              17  05  03  *  terra  e  rocce,   contenenti   sostanze
          pericolose 
              17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di  cui  alla
          voce 17 05 03 
              17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente  sostanze
          pericolose 
              17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da  quello  di
          cui alla voce 17 05 05 
              17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,
          contenente sostanze pericolose 
              17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso
          da quello di cui alla voce 17 05 07 
              17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione
          contenenti amianto 
              17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto 
              17 06  03  *  altri  materiali  isolanti  contenenti  o
          costituiti da sostanze pericolose 
              17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli  di  cui
          alle voci 17 06 01 e 17 06 03 
              17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto 
              17 08 materiali da costruzione a base di gesso 
              17 08 01 * materiali da costruzione  a  base  di  gesso
          contaminati da sostanze pericolose 
              17 08 02 materiali da  costruzione  a  base  di  gesso,
          diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
              17 09 altri rifiuti  dell'attivita'  di  costruzione  e
          demolizione 
              17 09 01 *  rifiuti  dell'attivita'  di  costruzione  e
          demolizione, contenenti mercurio 
              17 09 02 *  rifiuti  dell'attivita'  di  costruzione  e
          demolizione,  contenenti   PCB   (ad   esempio   sigillanti
          contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina  contenenti
          PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB,  condensatori
          contenenti PCB) 
              17 09 03 * altri rifiuti dell'attivita' di  costruzione
          e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti  sostanze
          pericolose 
              17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione  e
          demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17  09  01,
          17 09 02 e 17 09 03 
              18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario
          o da attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di
          cucina e di ristorazione non  direttamente  provenienti  da
          trattamento terapeutico) 
              18 01 rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti
          legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie
          negli esseri umani 
              18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) 
              18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse  le  sacche
          per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) 
              18 01  03  *  rifiuti  che  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti applicando  precauzioni  particolari  per  evitare
          infezioni 
              18 01 04 rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti applicando  precauzioni  particolari  per  evitare
          infezioni  (es.  bende,  ingessature,  lenzuola,  indumenti
          monouso, assorbenti igienici) 
              18 01 06 * sostanze chimiche  pericolose  o  contenenti
          sostanze pericolose 
              18 01 07 sostanze chimiche diverse  da  quelle  di  cui
          alla voce 18 01 06 
              18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici 
              18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla  voce
          18 01 08 
              18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti  da  interventi
          odontoiatrici 
              18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di   ricerca,
          diagnosi, trattamento e prevenzione  delle  malattie  negli
          animali 
              18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) 
              18 02  02  *  rifiuti  che  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti applicando  precauzioni  particolari  per  evitare
          infezioni 
              18 02 03 rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e
          smaltiti applicando  precauzioni  particolari  per  evitare
          infezioni 
              18 02 05 * sostanze chimiche  pericolose  o  contenenti
          sostanze pericolose 
              18 02 06 sostanze chimiche diverse  da  quelle  di  cui
          alla voce 18 02 05 
              18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici 
              18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla  voce
          18 02 07 
              19 Rifiuti prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei
          rifiuti, impianti di trattamento delle acque  reflue  fuori
          sito, nonche' dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua
          preparazione per uso industriale 
              19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 
              19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 
              19  01  05  *  residui  di  filtrazione  prodotti   dal
          trattamento dei fumi 
              19  01  06  *  rifiuti  liquidi  acquosi  prodotti  dal
          trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi 
              19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  dei
          fumi 
              19 01  10  *  carbone  attivo  esaurito,  prodotto  dal
          trattamento dei fumi 
              19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze
          pericolose 
              19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle  di
          cui alla voce 19 01 11 
              19  01  13  *  ceneri  leggere,   contenenti   sostanze
          pericolose 
              19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui  alla
          voce 19 01 13 
              19 01 15 *  polveri  di  caldaia,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle  di  cui
          alla voce 19 01 15 
              19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti  sostanze
          pericolose 
              19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da  quelli  di
          cui alla voce 19 01 17 
              19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato 
              19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di
          rifiuti    (comprese    decromatazione,    decianizzazione,
          neutralizzazione) 
              19 02 03 rifiuti premiscelati  composti  esclusivamente
          da rifiuti non pericolosi 
              19 02 04 * rifiuti premiscelati  contenenti  almeno  un
          rifiuto pericoloso 
              19   02   05   *   fanghi   prodotti   da   trattamenti
          chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose 
              19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici,
          diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 
              19 02 07 * oli e concentrati prodotti  da  processi  di
          separazione 
              19 02 08 *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti
          sostanze pericolose 
              19 02 09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti
          sostanze pericolose 
              19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui
          alle voci 19 02 08 e 19 02 09 
              19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose 
              19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati 
              19 03 04  *  rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,
          parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto
          19 03 08 
              19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di  cui
          alla voce 19 03 04 
              19 03 06  *  rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,
          solidificati 
              19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di  cui
          alla voce 19 03 06 
              19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato 
              19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 
              19 04 01 rifiuti vetrificati 
              19  04  02  *  ceneri  leggere  ed  altri  rifiuti  dal
          trattamento dei fumi 
              19 04 03 * fase solida non vetrificata 
              19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla  tempra
          di rifiuti vetrificati 
              19 05 rifiuti  prodotti  dal  trattamento  aerobico  di
          rifiuti solidi 
              19  05  01  parte  di  rifiuti  urbani  e  simili   non
          compostata 
              19 05 02  parte  di  rifiuti  animali  e  vegetali  non
          compostata 
              19 05 03 compost fuori specifica 
              19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento  anaerobico  dei
          rifiuti 
              19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di
          rifiuti urbani 
              19 06 04 digestato prodotto dal trattamento  anaerobico
          di rifiuti urbani 
              19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di
          rifiuti di origine animale o vegetale 
              19 06 06 digestato prodotto dal trattamento  anaerobico
          di rifiuti di origine animale o vegetale 
              19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 07 Percolato di discarica 
              19 07 02 * percolato di discarica, contenente  sostanze
          pericolose 
              19 07 03 percolato di discarica, diverso da  quello  di
          cui alla voce 19 07 02 
              19  08  Rifiuti  prodotti   dagli   impianti   per   il
          trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 
              19 08 01 residui di vagliatura 
              19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 
              19 08 05 fanghi prodotti dal  trattamento  delle  acque
          reflue urbane 
              19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite 
              19 08 07 * soluzioni e fanghi  di  rigenerazione  degli
          scambiatori di ioni 
              19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,
          contenenti sostanze pericolose 
              19 08  09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla
          separazione olio/acqua,  contenenti  esclusivamente  oli  e
          grassi commestibili 
              19 08 10 * miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla
          separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla  voce
          19 08 09 
              19 08 11 * fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico
          delle  acque  reflue   industriali,   contenenti   sostanze
          pericolose 
              19 08 12  fanghi  prodotti  dal  trattamento  biologico
          delle acque reflue industriali, diversi da  quelli  di  cui
          alla voce 19 08 11 
              19  08  13  *  fanghi  contenenti  sostanze  pericolose
          prodotti  da   altri   trattamenti   delle   acque   reflue
          industriali 
              19 08 14 fanghi prodotti  da  altri  trattamenti  delle
          acque reflue industriali, diversi da  quelli  di  cui  alla
          voce 19 08 13 
              19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19   09   Rifiuti   prodotti   dalla   potabilizzazione
          dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 
              19 09  01  rifiuti  solidi  prodotti  dai  processi  di
          filtrazione e vaglio primari 
              19   09   02   fanghi   prodotti   dai   processi    di
          chiarificazione dell'acqua 
              19   09   03   fanghi   prodotti   dai   processi    di
          decarbonatazione 
              19 09 04 carbone attivo esaurito 
              19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite 
              19 09 06 soluzioni  e  fanghi  di  rigenerazione  delle
          resine a scambio ionico 
              19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 10 Rifiuti prodotti da operazioni  di  frantumazione
          di rifiuti contenenti metallo 
              19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio 
              19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 
              19  10  03  *  fluff  -  frazione  leggera  e  polveri,
          contenenti sostanze pericolose 
              19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da
          quelle di cui alla voce 19 10 03 
              19  10  05  *  altre  frazioni,   contenenti   sostanze
          pericolose 
              19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui  alla
          voce 19 10 05 
              19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli 
              19 11 01 * filtri di argilla esauriti 
              19 11 02 * catrami acidi 
              19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi 
              19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di
          carburanti tramite basi 
              19 11 05 * fanghi  prodotti  dal  trattamento  in  loco
          degli effluenti, contenenti sostanze pericolose 
              19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli
          effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 
              19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi 
              19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti 
              19 12 Rifiuti prodotti dal  trattamento  meccanico  dei
          rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione,
          riduzione in pellet) non specificati altrimenti 
              19 12 01 carta e cartone 
              19 12 02 metalli ferrosi 
              19 12 03 metalli non ferrosi 
              19 12 04 plastica e gomma 
              19 12 05 vetro 
              19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose 
              19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12
          06 
              19 12 08 prodotti tessili 
              19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce) 
              19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti) 
              19 12 11 * altri  rifiuti  (compresi  materiali  misti)
          prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti,  contenenti
          sostanze pericolose 
              19 12  12  altri  rifiuti  (compresi  materiali  misti)
          prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi  da
          quelli di cui alla voce 19 12 11 
              19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di
          terreni e risanamento delle acque di falda 
              19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni  di
          bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose 
              19 13 02 rifiuti solidi prodotti  dalle  operazioni  di
          bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19
          13 01 
              19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica
          dei terreni, contenenti sostanze pericolose 
              19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni  di  bonifica
          dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03 
              19  13  05  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni   di
          risanamento  delle  acque  di  falda,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              19  13  06  fanghi   prodotti   dalle   operazioni   di
          risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di  cui
          alla voce 19 13 05 
              19  13  07  *  rifiuti  liquidi   acquosi   e   rifiuti
          concentrati   acquosi   prodotti   dalle   operazioni    di
          risanamento  delle  acque  di  falda,  contenenti  sostanze
          pericolose 
              19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti  concentrati
          acquosi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle
          acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 
              20 Rifiuti urbani  (rifiuti  domestici  e  assimilabili
          prodotti da attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'
          dalle  istituzioni)  inclusi  i  rifiuti   della   raccolta
          differenziata 
              20  01  frazioni  oggetto  di  raccolta   differenziata
          (tranne 15 01) 
              20 01 01 carta e cartone 
              20 01 02 vetro 
              20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
              20 01 10 abbigliamento 
              20 01 11 prodotti tessili 
              20 01 13 * solventi 
              20 01 14 * acidi 
              20 01 15 * sostanze alcaline 
              20 01 17 * prodotti fotochimici 
              20 01 19 * pesticidi 
              20  01  21  *  tubi  fluorescenti  ed   altri   rifiuti
          contenenti mercurio 
              20  01  23  *  apparecchiature  fuori  uso   contenenti
          clorofluorocarburi 
              20 01 25 oli e grassi commestibili 
              20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di  cui  alla
          voce 20 01 25 
              20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine
          contenenti sostanze pericolose 
              20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi
          da quelli di cui alla voce 20 01 27 
              20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose 
              20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla  voce
          20 01 29 
              20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 
              20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla  voce
          20 01 31 
              20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci  16
          06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche' batterie e accumulatori
          non suddivisi contenenti tali batterie 
              20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli  di
          cui alla voce 20 01 33 
              20 01 35 * apparecchiature elettriche  ed  elettroniche
          fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20
          01 23, contenenti componenti pericolosi (2) 
              (2) Fra  i  componenti  pericolosi  di  apparecchiature
          elettriche   ed   elettroniche   possono   rientrare    gli
          accumulatori  e  le  batterie  di  cui  alle  voci  16  06,
          contrassegnati come  pericolosi;  commutatori  a  mercurio,
          vetri di tubi a raggi catodici ed altri  vetri  radioattivi
          ecc. 
              20 01 36  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
          fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21,  20
          01 23 e 20 01 35 
              20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose 
              20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01
          37 
              20 01 39 plastica 
              20 01 40 metalli 
              20 01 41 rifiuti prodotti dalla  pulizia  di  camini  e
          ciminiere 
              20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti 
              20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi  i
          rifiuti provenienti da cimiteri) 
              20 02 01 rifiuti biodegradabili 
              20 02 02 terra e roccia 
              20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 
              20 03 Altri rifiuti urbani 
              20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
              20 03 02 rifiuti dei mercati 
              20 03 03 residui della pulizia stradale 
              20 03 04 fanghi delle fosse settiche 
              20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature 
              20 03 07 rifiuti ingombranti 
              20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.». 
               - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 14 febbraio 2013, n. 22: 
                «Art.    13    (Condizioni    di     utilizzo     del
          CSS-Combustibile).  -  1.  L'utilizzo  del  sottolotto   di
          CSS-Combustibile, in relazione al quale e' stata emessa una
          dichiarazione  di  conformita'  nel  rispetto   di   quanto
          disposto   all'articolo   8,   comma   2,   e'   consentito
          esclusivamente negli impianti di cui all'articolo 3,  comma
          1,  lettere   b)   e   c)   ai   fini   della   produzione,
          rispettivamente, di energia termica o di energia elettrica. 
                2.  Fatte  salve   le   diverse   prescrizioni   piu'
          restrittive  contenute  nella   rispettiva   autorizzazione
          integrata ambientale vigente alla data di entrata in vigore
          del presente regolamento, ai sensi del Titolo III-bis della
          Parte Seconda del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, per garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente
          e della salute umana, l'utilizzo del CSS-Combustibile negli
          impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) o c) e'
          soggetto al  rispetto  delle  pertinenti  disposizioni  del
          decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, applicabili  al
          coincenerimento,  quali  le  disposizioni   relative   alle
          procedure  di  consegna  e  ricezione,  le  condizioni   di
          esercizio, i residui, il controllo e  la  sorveglianza,  le
          prescrizioni per le misurazioni nonche' ai valori limite di
          emissioni in atmosfera indicati o calcolati secondo  quanto
          previsto nell'allegato 2 del medesimo decreto  legislativo,
          e le deroghe di cui al medesimo allegato. Restano fermi gli
          effetti prodotti, ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,  con
          l'emissione della dichiarazione di conformita'.». 
              - Si riporta il  testo  del  comma  1  dell'articolo  5
          lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
          152: 
                «Art. 5 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                (Omissis) 
                  1-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
          di un impianto: la variazione delle caratteristiche  o  del
          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,
          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,
          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi
          e significativi sull'ambiente  o  sulla  salute  umana.  In
          particolare,    con     riferimento     alla     disciplina
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  per   ciascuna
          attivita' per la quale l'allegato  VIII  indica  valori  di
          soglia, e' sostanziale una modifica  all'installazione  che
          dia  luogo  ad  un  incremento  del  valore  di  una  delle
          grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
          della soglia stessa; 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  2,
          lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del
          13 marzo 2013, n. 59: 
                 «Art. 2. - 1. Ai fini del presente  regolamento,  si
          intende per: 
                (Omissis) 
                  g)  modifica  sostanziale  di  un  impianto:   ogni
          modifica considerata sostanziale ai sensi  delle  normative
          di settore che  disciplinano  gli  atti  di  comunicazione,
          notifica e autorizzazione in  materia  ambientale  compresi
          nell'autorizzazione  unica  ambientale  in   quanto   possa
          produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 208, comma  19,  e
          214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis) 
                19. Le procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata.». 
                «Art. 214 (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate). - 1. Le procedure  semplificate  di  cui  al
          presente capo devono garantire  in  ogni  caso  un  elevato
          livello di protezione ambientale e  controlli  efficaci  ai
          sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo  177,
          comma 4. 
                2. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
                3. Le norme e le condizioni di cui al comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
                  a) siano utilizzati combustibili da rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
                  b) i limiti di  emissione  non  siano  superiori  a
          quelli  stabiliti  per  gli  impianti  di  incenerimento  e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
                  c) sia garantita la produzione di una quota  minima
          di trasformazione del  potere  calorifico  dei  rifiuti  in
          energia utile calcolata su base annuale; 
                  d)  siano  rispettate  le  condizioni,   le   norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli  articoli
          215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
                4. Sino all'adozione dei decreti di cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
                5. L'adozione delle norme e delle condizioni  di  cui
          al comma 2 deve  riguardare,  in  primo  luogo,  i  rifiuti
          indicati nella lista verde  di  cui  all'Allegato  III  del
          regolamento (CE), n. 1013/2006. 
                6. Per la tenuta dei registri di  cui  agli  articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                7. La costruzione di impianti che recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione  di  impianti   industriali.   L'autorizzazione
          all'esercizio  nei  predetti  impianti  di  operazioni   di
          recupero di rifiuti non individuati ai sensi  del  presente
          articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui
          agli articoli 208, 209 e 211. 
                7-bis. In deroga a  quanto  stabilito  dal  comma  7,
          ferme  restando  le  disposizioni  delle  direttive  e  dei
          regolamenti   dell'Unione   europea,   gli   impianti    di
          compostaggio aerobico di rifiuti  biodegradabili  derivanti
          da attivita' agricole e vivaistiche  o  da  cucine,  mense,
          mercati, giardini o parchi,  che  hanno  una  capacita'  di
          trattamento  non  eccedente  80  tonnellate  annue  e  sono
          destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti
          nel comune dove i suddetti  rifiuti  sono  prodotti  e  nei
          comuni  confinanti  che  stipulano   una   convenzione   di
          associazione  per  la  gestione  congiunta  del   servizio,
          acquisito  il  parere   dell'Agenzia   regionale   per   la
          protezione dell'ambiente (ARPA) previa  predisposizione  di
          un regolamento di gestione dell'impianto che preveda  anche
          la nomina di un gestore da individuare in ambito  comunale,
          possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia
          di inizio di attivita'  ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
          delle prescrizioni  in  materia  urbanistica,  delle  norme
          antisismiche,  ambientali,  di  sicurezza,  antincendio   e
          igienico-sanitarie,  delle  norme  relative  all'efficienza
          energetica nonche' delle disposizioni del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. (1038) 
                8. Alle denunce, alle comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi dei commi 1, 2  e  3  dell'articolo  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
                9. Le province comunicano al catasto dei  rifiuti  di
          cui all' articolo 189, attraverso il Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA,  che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico,  dei  seguenti  elementi   identificativi   delle
          imprese iscritte nei registri di  cui  agli  articoli  215,
          comma 3, e 216, comma 3: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) sede legale dell'impresa; 
                  c) sede dell'impianto; 
                  d) tipologia di rifiuti oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
                  e) relative quantita'; 
                  f) attivita' di gestione; 
                  g) data di iscrizione  nei  registri  di  cui  agli
          articoli 215, comma 3, e 216, comma 3. 
                10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
                11. Con uno o piu' decreti, emanati  ai  sensi  dell'
          articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.». 
                «Art.  214-bis  (Sgombero  della  neve).  -   1.   Le
          attivita' di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche
          amministrazioni o da loro delegati,  dai  concessionari  di
          reti  infrastrutturali  o  infrastrutture  non  costituisce
          detenzione  ai  fini  della  lettera   a)   del   comma   1
          dell'articolo 183.». 
                «Art. 214-ter (Determinazione  delle  condizioni  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo in forma semplificata). - 1.  L'esercizio  delle
          operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti  o
          componenti  di   prodotti   diventati   rifiuti,   di   cui
          all'articolo 183, comma 1,  lettera  q),  sono  avviate,  a
          partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al  comma
          2,  successivamente  alla  verifica  e  al  controllo   dei
          requisiti  previsti  dal  decreto  di  cui  al   comma   2,
          effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane
          territorialmente competenti, secondo le modalita'  indicate
          all'articolo 216. Gli esiti  delle  procedure  semplificate
          avviate per l'inizio delle operazioni di  preparazione  per
          il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al
          Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e  la
          tenuta dei dati oggetto delle suddette  comunicazioni  sono
          definite nel decreto di cui al comma 2. 
                2. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'
          operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti
          minimi di  qualificazione  degli  operatori  necessari  per
          l'esercizio  delle  operazioni  di  preparazione   per   il
          riutilizzo,   le   quantita'   massime   impiegabili,    la
          provenienza, i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti,
          nonche' le condizioni specifiche di utilizzo  degli  stessi
          in base  alle  quali  prodotti  o  componenti  di  prodotti
          diventati  rifiuti  sono   sottoposti   a   operazioni   di
          preparazione per il riutilizzo.». 
                «Art. 215 (Autosmaltimento). - 1.  A  condizione  che
          siano  rispettate  le  norme  tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano
          tenute in considerazione le migliori tecniche  disponibili,
          le attivita'  di  smaltimento  di  rifiuti  non  pericolosi
          effettuate nel  luogo  di  produzione  dei  rifiuti  stessi
          possono essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni  dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente competente. 
                2. Le norme tecniche di cui al comma 1  prevedono  in
          particolare: 
                  a) il tipo, la quantita' e le  caratteristiche  dei
          rifiuti da smaltire; 
                  b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 
                  c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio
          degli impianti; 
                  d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento; 
                  e) la qualita' delle  emissioni  e  degli  scarichi
          idrici nell'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' ed entro il termine di cui al  comma  1  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale deve risultare: 
                  a) il  rispetto  delle  condizioni  e  delle  norme
          tecniche specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza  e
          delle  procedure  autorizzative  previste  dalla  normativa
          vigente. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone con provvedimento motivato  il  divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 
                6. Restano sottoposte alle disposizioni di  cui  agli
          articoli  208,   209,   210   e   211   le   attivita'   di
          autosmaltimento di rifiuti pericolosi  e  la  discarica  di
          rifiuti.». 
                «Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
          che siano rispettate le norme tecniche  e  le  prescrizioni
          specifiche di  cui  all'articolo  214,  commi  1,  2  e  3,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapreso   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione  di  inizio  di  attivita'   alla   provincia
          territorialmente  competente.  Nelle  ipotesi  di   rifiuti
          elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma  1,
          lettera a), di veicoli fuori uso di cui  all'articolo  227,
          comma 1, lettera c),  e  di  impianti  di  coincenerimento,
          l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
          una visita preventiva, da parte della provincia  competente
          per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni  dalla
          presentazione della predetta comunicazione. 
                2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al  comma
          1, in relazione a ciascun tipo di attivita',  prevedono  in
          particolare: 
                  a) per i rifiuti non pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti utilizzabili nonche' le  condizioni  specifiche
          alle quali  le  attivita'  medesime  sono  sottoposte  alla
          disciplina prevista dal presente articolo; 
                    3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in relazione ai tipi o alle quantita'  dei  rifiuti  ed  ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; 
                  b) per i rifiuti pericolosi: 
                    1) le quantita' massime impiegabili; 
                    2) la provenienza, i tipi  e  le  caratteristiche
          dei rifiuti; 
                    3) le condizioni specifiche  riferite  ai  valori
          limite di sostanze pericolose  contenute  nei  rifiuti,  ai
          valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto  ed  al
          tipo di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche  in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito; 
                    4) gli altri requisiti necessari  per  effettuare
          forme diverse di recupero; 
                    5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di   sostanze
          pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di  recupero,
          i rifiuti stessi siano recuperati  senza  pericolo  per  la
          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
                3. La provincia iscrive in un  apposito  registro  le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita' e, entro il termine di cui al comma  1,  verifica
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti  e  dei  requisiti
          richiesti. A tal fine,  alla  comunicazione  di  inizio  di
          attivita', a firma del legale rappresentante  dell'impresa,
          e' allegata una relazione dalla quale risulti: 
                  a)  il  rispetto  delle  norme  tecniche  e   delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1; 
                  b) il possesso dei requisiti  soggettivi  richiesti
          per la gestione dei rifiuti; 
                  c)  le  attivita'  di  recupero  che  si  intendono
          svolgere; 
                  d) lo stabilimento, la capacita' di recupero  e  il
          ciclo di trattamento o di combustione nel quale  i  rifiuti
          stessi  sono  destinati  ad  essere   recuperati,   nonche'
          l'utilizzo di eventuali impianti mobili; 
                  e) le caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero. 
                4. La provincia, qualora accerti il mancato  rispetto
          delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma  1,
          dispone, con provvedimento motivato, il divieto  di  inizio
          ovvero   di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo    che
          l'interessato non  provveda  a  conformare  alla  normativa
          vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il  termine
          e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 
                5. La comunicazione di cui al  comma  1  deve  essere
          rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso  di  modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero. 
                6. La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative e quantitative delle emissioni determinate  dai
          rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma  1
          che gia' fissano i limiti di emissione  in  relazione  alle
          attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
          all'articolo  269   in   caso   di   modifica   sostanziale
          dell'impianto. 
                7. Alle attivita' di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano integralmente le norme ordinarie per il  recupero
          e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
          modo effettivo al recupero. 
                8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
          in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera  b),
          e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite  da
          disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
          vincoli a tutela dei profili sanitari e  ambientali,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro delle attivita' produttive,  determina  modalita',
          condizioni e misure relative alla concessione di  incentivi
          finanziari previsti da disposizioni legislative  vigenti  a
          favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
          operazioni  di  riciclaggio  e  di  recupero  per  ottenere
          materie, sostanze, oggetti, nonche' come  combustibile  per
          produrre  energia  elettrica,  tenuto   anche   conto   del
          prevalente interesse pubblico al recupero energetico  nelle
          centrali  elettriche  di  rifiuti   urbani   sottoposti   a
          preventive  operazioni  di  trattamento  finalizzate   alla
          produzione di combustibile da rifiuti e di quanto  previsto
          dal  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  e
          successive   modificazioni,   nonche'    dalla    direttiva
          2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento. 
                8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei  rifiuti
          pericolosi individuati ai sensi del presente articolo  sono
          sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione  di
          inizio di attivita' solo se  effettuate  presso  l'impianto
          dove avvengono le operazioni di riciclaggio e  di  recupero
          previste ai punti da R1 a R9  dell'Allegato  C  alla  parte
          quarta del presente decreto. 
                8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  8,  le
          norme tecniche di cui ai commi 1, 2  e  3  stabiliscono  le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva di rifiuti non pericolosi  non  localizzati  presso
          gli  impianti  dove  sono  effettuate  le   operazioni   di
          riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1  a  R9
          dell'Allegato C alla parte  quarta  del  presente  decreto,
          nonche' le modalita' di  stoccaggio  e  i  termini  massimi
          entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
          operazioni. 
                8-quater. Le attivita'  di  trattamento  disciplinate
          dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo  2,  della
          direttiva  2008/98/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri  che
          determinano quando specifici tipi  di  rifiuti  cessano  di
          essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle  procedure
          semplificate disciplinate dall'articolo  214  del  presente
          decreto e dal presente  articolo  a  condizione  che  siano
          rispettati tutti i requisiti, i criteri e  le  prescrizioni
          soggettive e oggettive previsti dai  predetti  regolamenti,
          con particolare riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
          nel mero controllo sui materiali di rifiuto per  verificare
          se soddisfino i  criteri  elaborati  affinche'  gli  stessi
          cessino di essere considerati rifiuti  nel  rispetto  delle
          condizioni previste. Questa e' sottoposta,  al  pari  delle
          altre,    alle    procedure    semplificate    disciplinate
          dall'articolo 214  del  presente  decreto  e  dal  presente
          articolo  a  condizione  che  siano  rispettati   tutti   i
          requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive   e
          oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
          riferimento: 
                  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
          da trattare; 
                  b) alle condizioni  specifiche  che  devono  essere
          rispettate nello svolgimento delle attivita'; 
                  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare  che
          i rifiuti siano  trattati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,  con  specifico
          riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
                  d) alla destinazione dei  rifiuti  che  cessano  di
          essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati. 
                8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai
          sensi  delle  disposizioni   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, dei  regolamenti  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
          n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e  dell'articolo  9-bis
          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.  210,
          operazioni di  recupero  di  materia  prima  secondaria  da
          specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
          i  regolamenti  di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
          articolo, adeguano le proprie attivita'  alle  disposizioni
          di cui al medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del
          presente decreto, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dei predetti regolamenti di cui al  comma  8-quater.
          Fino alla  scadenza  di  tale  termine  e'  autorizzata  la
          continuazione dell'attivita' in essere nel  rispetto  delle
          citate disposizioni del decreto del Ministro  dell'ambiente
          5 febbraio 1998, dei regolamenti  di  cui  ai  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
          del 2002 e n.  269  del  2005  e  dell'articolo  9-bis  del
          decreto-legge   n.   172   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
          caso ferme le quantita' massime stabilite  dalle  norme  di
          cui al secondo periodo. 
                8-septies. Al fine di un uso  piu'  efficiente  delle
          risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente  e
          occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
          al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  giugno   2006,   possono   essere
          utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai  sensi
          della disciplina dell'autorizzazione  integrata  ambientale
          di cui agli articoli  29-sexies  e  seguenti  del  presente
          decreto, nel rispetto del relativo BAT  References,  previa
          comunicazione  da  inoltrare  quarantacinque  giorni  prima
          dell'avvio    dell'attivita'    all'autorita'    ambientale
          competente. In tal caso i rifiuti saranno  assoggettati  al
          rispetto  delle   norme   riguardanti   esclusivamente   il
          trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 
                9. - 15.». 
              - Si riporta il testo del  comma  14  dell'articolo  52
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 52 (Interventi vari). - 1.-13. Omissis 
              14. Per finalita' di  tutela  ambientale  correlate  al
          potenziamento   del   settore   della   ricostruzione   dei
          pneumatici usati, le  amministrazioni  dello  Stato,  delle
          regioni, degli enti locali e i gestori di servizi  pubblici
          e dei servizi di pubblica  utilita',  pubblici  e  privati,
          nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro  flotte
          di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali,
          riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti,
          pari ad almeno il 20 per cento del totale.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  199  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
          le province, i comuni e,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
          urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180,  181,  182  e  182-bis  ed  in
          conformita' ai  criteri  generali  stabiliti  dall'articolo
          195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
          articolo,  predispongono  e  adottano  piani  regionali  di
          gestione dei rifiuti. L'approvazione  dei  piani  regionali
          avviene  tramite  atto  amministrativo  e  si  applica   la
          procedura di cui alla Parte  II  del  presente  decreto  in
          materia di VAS. Presso gli uffici competenti  sono  inoltre
          rese disponibili informazioni relative alla  partecipazione
          del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
          si  e'  fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
          osservazioni scritte presentate. 
                2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma  1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
                3.  I  piani  regionali  di  gestione   dei   rifiuti
          prevedono inoltre: 
                  a) l'indicazione del tipo, quantita'  e  fonte  dei
          rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi  per
          ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i  rifiuti
          urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente  spediti  da  o
          verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
          futura dei flussi di rifiuti, nonche' la  fissazione  degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello regionale, fermo  restando  quanto  disposto  dall'
          articolo 205; 
                  b) la ricognizione degli impianti  di  trattamento,
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali  per  oli  usati,  rifiuti   pericolosi,   rifiuti
          contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
          flussi di rifiuti disciplinati da  una  normativa  unionale
          specifica; 
                  c)  una  valutazione  della  necessita'  di   nuovi
          sistemi  di  raccolta,  della   chiusura   degli   impianti
          esistenti per i rifiuti, di  ulteriori  infrastrutture  per
          gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio  di
          autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182
          e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; 
                  d) informazioni  sui  criteri  di  riferimento  per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
                  e)  l'indicazione  delle  politiche   generali   di
          gestione  dei  rifiuti,  incluse  tecnologie  e  metodi  di
          gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche  per  i
          rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; 
                  f)  la  delimitazione  di   ogni   singolo   ambito
          territoriale  ottimale  sul   territorio   regionale,   nel
          rispetto delle linee guida di cui all'articolo  195,  comma
          1, lettera m); 
                  g) il complesso delle attivita'  e  dei  fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti urbani secondo criteri di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
                  h) prevedono, per gli ambiti territoriali  ottimali
          piu' meritevoli, un sistema  di  premialita'  tenuto  conto
          delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
                  i) la stima dei costi delle operazioni di  recupero
          e di smaltimento dei rifiuti urbani; 
                  l) i criteri per l'individuazione  delle  aree  non
          idonee alla localizzazione degli  impianti  di  recupero  e
          smaltimento dei rifiuti, nonche' per  l'individuazione  dei
          luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
                  m) le iniziative volte a favorire,  il  riutilizzo,
          il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
                  n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
                  o) la  determinazione,  nel  rispetto  delle  norme
          tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera  a),  di
          disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
                  p) le prescrizioni  in  materia  di  prevenzione  e
          gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio  di  cui
          all'articolo 225, comma 6; 
                  q)  il  programma  per  la  riduzione  dei  rifiuti
          biodegradabili   da   collocare   in   discarica   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.
          36; 
                  r) un programma di prevenzione della produzione dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all' art. 180, che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate anche per  la  riduzione  dei  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa  anche  gli
          obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi  sono
          finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli
          impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
          programma deve contenere specifici parametri qualitativi  e
          quantitativi per  le  misure  di  prevenzione  al  fine  di
          monitorare  e  valutare  i  progressi   realizzati,   anche
          mediante la fissazione di indicatori; 
                  r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
          gli obiettivi di cui  all'articolo  5,  paragrafo  3  bis),
          della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti  strategici
          che  coprano  l'intero  territorio   dello   Stato   membro
          interessato; 
                  r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte  le
          forme di dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i
          tipi di rifiuti dispersi. 
                  r-quater)  l'analisi  dei   flussi   derivanti   da
          materiali da  costruzione  e  demolizione  nonche',  per  i
          rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione  e
          smaltimento nell'ambito regionale, allo  scopo  di  evitare
          rischi  sanitari  e   ambientali   connessi   all'abbandono
          incontrollato di tali rifiuti. 
                4. Il piano di gestione dei rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
                  a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
          rifiuti; 
                  b) valutazione dell'utilita' e  dell'idoneita'  del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
                  c) campagne di sensibilizzazione  e  diffusione  di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
                5. Il piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
                6. Costituiscono parte integrante del piano regionale
          i piani per la bonifica delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
                  a) l'ordine di priorita' degli  interventi,  basato
          su  un  criterio  di  valutazione  del  rischio   elaborato
          dall'Istituto Superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                  b) l'individuazione dei siti da bonificare e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
                  c) le modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
                  d) la stima degli oneri finanziari; 
                  e) le modalita' di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare. 
                7.  L'approvazione  del  piano  regionale  o  il  suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
                8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
          dalla  pubblicazione  del  Programma   Nazionale   di   cui
          all'articolo 198-bis, a meno che non  siano  gia'  conformi
          nei  contenuti  o  in  grado  di  garantire   comunque   il
          raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  normativa
          europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione
          della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
          10.  Fino  a  tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani
          regionali vigenti. 
                9. In caso di inutile decorso del termine di  cui  al
          comma  8  e  di  accertata  inattivita'  nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 5, comma
          1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  diffida
          gli organi  regionali  competenti  a  provvedere  entro  un
          congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
          via   sostitutiva,   i   provvedimenti    necessari    alla
          elaborazione  e  approvazione  o  adeguamento   del   piano
          regionale. 
                10. Le regioni per le finalita'  di  cui  alla  parte
          quarta del presente  decreto  provvedono  alla  valutazione
          della necessita' dell'aggiornamento del piano  almeno  ogni
          sei anni. 
                11. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  esclusivamente  tramite   la
          piattaforma  telematica  MonitorPiani,  l'adozione   o   la
          revisione dei piani di gestione e di altri piani  regionali
          di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
          successivo invio degli stessi alla  Commissione  europea  e
          comunicano periodicamente  idonei  indicatori  e  obiettivi
          qualitativi   o    quantitativi    che    diano    evidenza
          dell'attuazione delle misure previste dai piani. 
                12. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          piani e programmi di cui al presente articolo. 
                12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni da comunicare esclusivamente  tramite
          la piattaforma telematica di cui al comma  11,  alla  quale
          ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
                  a) produzione  totale  e  pro  capite  dei  rifiuti
          solidi urbani suddivisa per ambito  territoriale  ottimale,
          se costituito, ovvero per ogni comune; 
                  b) percentuale di raccolta differenziata  totale  e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
                  c)  ubicazione,  proprieta',   capacita'   nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
                  d)    per    ogni    impianto    di     trattamento
          meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo  di  impianto
          destinato  al  trattamento   di   rifiuti   solidi   urbani
          indifferenziati, oltre a quanto previsto alla  lettera  c),
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
          uscita, suddivisi per codice CER; 
                  e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
                  f)  per  le  discariche,  ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto; 
                  f-bis) per ogni impianto  di  recupero  di  materia
          autorizzato con i  criteri  di  cui  all'articolo  184-ter,
          ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata,
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di  materia
          recuperata. 
                13. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 34  del
          decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: 
                «Art.  34  (Disposizioni   transitorie   e   finali).
          -(omissis) 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottarsi entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
          le modalita' di raccolta, di smaltimento e  di  distruzione
          dei   prodotti   esplodenti   e   dei   rifiuti    prodotti
          dall'accensione di pirotecnici  di  qualsiasi  specie,  ivi
          compresi quelli per le  esigenze  di  soccorso,  prevedendo
          anche  una  disciplina  specifica  per  la  raccolta  e  lo
          smaltimento dei prodotti scaduti.». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 100 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 100 (Reti fognarie). - (Omissis) 
                3. Per insediamenti, installazioni o edifici  isolati
          che  producono  acque   reflue   domestiche,   le   regioni
          individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici  o
          privati adeguati  che  raggiungano  lo  stesso  livello  di
          protezione ambientale, indicando  i  tempi  di  adeguamento
          degli scarichi a detti sistemi.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'articolo  183
          lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 183 (Definizioni). -(Omissis) 
                (Omissis) 
                  bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»:  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  212  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali).  -  1.
          E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente  e  tutela
          del  territorio  e  del  mare,  l'Albo  nazionale   gestori
          ambientali, di seguito denominato Albo,  articolato  in  un
          Comitato nazionale, con sede presso il medesimo  Ministero,
          ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso  le
          Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          dei capoluoghi di regione  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale  e
          delle Sezioni regionali  e  provinciali  durano  in  carica
          cinque anni. 
                2. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                  a) due dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
          Presidente; 
                  b) uno dal Ministro dello sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                  c) uno dal Ministro della salute; 
                  d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                  e) uno dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                  f) uno dal Ministro dell'interno; 
                  g) tre dalle regioni; 
                  h)  uno  dall'Unione  italiana  delle   Camere   di
          commercio industria, artigianato e agricoltura; 
                  i)  otto   dalle   organizzazioni   imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
                3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                  a)  dal  Presidente  della  Camera  di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                  b) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                  c) da un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                  d) da un esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                  e) - f); 
                4. 
                5.  L'iscrizione  all'Albo  e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
                6. L'iscrizione deve  essere  rinnovata  ogni  cinque
          anni e costituisce titolo per l'esercizio  delle  attivita'
          di   raccolta,   di   trasporto,   di   commercio   e    di
          intermediazione  dei  rifiuti;  per  le   altre   attivita'
          l'iscrizione  abilita  allo  svolgimento  delle   attivita'
          medesime. 
                7. Gli enti e le imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
                8. I produttori iniziali di  rifiuti  non  pericolosi
          che effettuano  operazioni  di  raccolta  e  trasporto  dei
          propri rifiuti, nonche' i produttori  iniziali  di  rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                  a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                  b)  le  caratteristiche,  la  natura  dei   rifiuti
          prodotti 
                  c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                  d) l'avvenuto versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
                L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                9.  Le  imprese  tenute  ad  aderire  al  sistema  di
          tracciabilita' dei rifiuti  di  cui  all'articolo  188-bis,
          procedono all'iscrizione al Registro elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          attraverso la piattaforma  telematica  dell'Albo  nazionale
          gestori  ambientali,  che  fornisce  mediante  le   Sezioni
          regionali e  provinciali  il  necessario  supporto  tecnico
          operativo,  ed  assicura  la  gestione  dei  rapporti   con
          l'utenza e la riscossione dei contributi. 
                10.  L'iscrizione  all'Albo  per  le   attivita'   di
          raccolta  e   trasporto   dei   rifiuti   pericolosi,   per
          l'attivita' di intermediazione e di commercio  dei  rifiuti
          senza  detenzione  dei  medesimi,   e'   subordinata   alla
          prestazione di idonee garanzie finanziarie a  favore  dello
          Stato i cui importi e modalita' sono stabiliti  con  uno  o
          piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Tali garanzie  sono  ridotte
          del cinquanta per cento per le imprese registrate ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento
          nel  caso  di  imprese  in  possesso  della  certificazione
          ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla
          data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano
          la  modalita'  e  gli  importi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 1  del  2  gennaio  1997,  come
          modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente  in  data
          23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  148
          del 26 giugno 1999. 
                11.  Le  imprese  che  effettuano  le  attivita'   di
          bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
          devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore  della
          regione territorialmente competente per ogni intervento  di
          bonifica  nel  rispetto  dei  criteri   generali   di   cui
          all'articolo 195, comma 2, lettera g). Tali  garanzie  sono
          ridotte del cinquanta per cento per le  imprese  registrate
          ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e  del  quaranta
          per  cento  nel  caso  di   imprese   in   possesso   della
          certificazione ambientale ai sensi della norma Uni  En  Iso
          14001. 
                12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema  di  tracciabilita'  dei
          rifiuti di  cui  all'articolo  188-bis.  L'iscrizione  deve
          essere rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
                13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i  provvedimenti  di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
                14. Avverso i provvedimenti delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
                15. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                  a) individuazione di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                  b)   coordinamento   con   la   vigente   normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                  c) effettiva copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                  d) ridefinizione dei diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                  e)  interconnessione  e  interoperabilita'  con  le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                  f)        riformulazione        del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                  g)   definizione   delle   competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
                16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
                17. Agli oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  al  Capitolo  7083  (spesa
          corrente funzionamento registro) dello stato di  previsione
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare. 
                18. I compensi da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
                19. La disciplina regolamentare dei casi in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
                19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
                20. - 28.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  6  giugno
          1974, n. 298: 
                «Art.  1  (Istituzione  dell'albo).   -   Presso   il
          Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione,  e'  istituito   un   albo   che   assume   la
          denominazione di «Albo nazionale delle  persone  fisiche  e
          giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
          di terzi». 
                Presso gli uffici  provinciali  della  motorizzazione
          civile e dei trasporti in concessione  sono  istituiti  gli
          albi  provinciali  che  nel  loro  insieme  formano  l'albo
          nazionale. 
                L'iscrizione nell'albo e' condizione  necessaria  per
          l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. 
                Gli albi sono pubblici. 
                Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale
          alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
          e i consorzi regolarmente costituiti il cui  scopo  sociale
          sia  quello  di   esercitare   l'autotrasporto   anche   od
          esclusivamente  con  i  veicoli  in  disponibilita'   delle
          imprese socie. 
                I requisiti e le condizioni di  cui  all'articolo  13
          della  presente   legge,   in   quanto   applicabili   alle
          cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si
          ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. 
                Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le
          modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
          del   rapporto   associativo,   nonche'   le   norme    per
          l'applicazione delle disposizioni contenute nel  precedente
          comma.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 178-bis e  178-ter
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.    178-bis    (Responsabilita'    estesa    del
          produttore). - 1. Al fine di rafforzare il  riutilizzo,  la
          prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti,  con
          uno o piu' decreti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita
          la Conferenza unificata, sono istituiti, anche  su  istanza
          di parte, regimi di responsabilita' estesa del  produttore.
          Con il medesimo decreto sono definiti, per  singolo  regime
          di responsabilita' estesa del produttore, i requisiti,  nel
          rispetto dell'articolo 178-ter, e sono altresi' determinate
          le  misure  che  includono  l'accettazione   dei   prodotti
          restituiti e dei rifiuti che  restano  dopo  l'utilizzo  di
          tali prodotti e la  successiva  gestione  dei  rifiuti,  la
          responsabilita'  finanziaria  per  tali  attivita'  nonche'
          misure volte ad assicurare che qualsiasi persona  fisica  o
          giuridica  che   professionalmente   sviluppi,   fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del
          prodotto) sia soggetto ad una  responsabilita'  estesa  del
          produttore.   Sono   fatte   salve   le    discipline    di
          responsabilita' estesa del produttore di cui agli  articoli
          217 e seguenti del presente decreto. 
                2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del
          prodotto e'  applicabile  fatta  salva  la  responsabilita'
          della gestione dei rifiuti di cui all'articolo  188,  comma
          1, e fatta  salva  la  legislazione  esistente  concernente
          flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
                3. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore
          istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono  misure
          appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
          e  dei  loro  componenti  volta  a  ridurne   gli   impatti
          ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
          e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad  assicurare
          che il recupero e lo  smaltimento  dei  prodotti  che  sono
          diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di  priorita'
          di  cui  all'articolo  179  e  nel  rispetto  del  comma  4
          dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano,  tra  l'altro,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
          contenenti materiali  riciclati,  tecnicamente  durevoli  e
          facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
          sono  adatti  a  essere  preparati  per  il  riutilizzo   e
          riciclati  per  favorire  la  corretta   attuazione   della
          gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
          dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
          rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di  riciclaggio
          multiplo. 
                4. I decreti di cui al comma 1: 
                  a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
          praticabilita' economica nonche' degli impatti  complessivi
          sanitari, ambientali e sociali, rispettando  l'esigenza  di
          assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 
                  b)   disciplinano   le   eventuali   modalita'   di
          riutilizzo dei prodotti nonche' di gestione dei rifiuti che
          ne  derivano  ed   includono   l'obbligo   di   mettere   a
          disposizione del pubblico  le  informazioni  relative  alla
          modalita' di riutilizzo e riciclo; 
                  c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al
          sistema. 
                5. Nelle materie di competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  i  regimi  di
          responsabilita' estesa  del  produttore  sono  istituiti  e
          disciplinati,  ai  sensi  del  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata.». 
                «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi  in  materia
          di responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
          responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
          requisiti: 
                  a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di
          tutti i pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere
          di  riferimento,  compresi  i  produttori   che   immettono
          prodotti  sul  mercato  nazionale,  le  organizzazioni  che
          attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
          derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,  i
          gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita'  locali
          e, ove applicabile, gli operatori per il  riutilizzo  e  la
          preparazione per il riutilizzo e le  imprese  dell'economia
          sociale; 
                  b)  definizione  in  linea  con  la  gerarchia  dei
          rifiuti degli obiettivi di gestione dei  rifiuti,  volti  a
          conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti  per
          il regime di responsabilita' estesa del produttore e per il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al  presente  decreto
          ed  alle  direttive  94/62/CE,  2000/53/CE,  2006/66/CE   e
          2012/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
          definiscono, ove opportuno,  altri  obiettivi  quantitativi
          e/o qualitativi considerati  rilevanti  per  il  regime  di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle
          informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
          dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
          da tali prodotti, specificando i flussi  dei  materiali  di
          rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini  della  lettera
          b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui  al
          comma 8; 
                  d) adempimento degli oneri amministrativi a  carico
          dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto  del
          principio di equita' e proporzionalita' in  relazione  alla
          quota   di   mercato   e   indipendentemente   dalla   loro
          provenienza; 
                  e) assicurazione  che  i  produttori  del  prodotto
          garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
          loro prodotto e ai detentori  di  rifiuti  interessati  dai
          regimi di responsabilita' estesa del  produttore  circa  le
          misure  di  prevenzione  dei  rifiuti,  i  centri  per   il
          riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo,  i  sistemi
          di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della
          dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
          detentori di rifiuti  a  conferire  i  rifiuti  ai  sistemi
          esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
          caso, mediante incentivi economici. 
                2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
                  a) una copertura geografica della rete di  raccolta
          dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica  della
          distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
          aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti  sono
          piu' proficue e  fornendo  un'adeguata  disponibilita'  dei
          sistemi di raccolta  dei  rifiuti  anche  nelle  zone  piu'
          svantaggiate; 
                  b) idonei mezzi finanziari  o  mezzi  finanziari  e
          organizzativi per soddisfare gli obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  c)   meccanismi   adeguati   di    autosorveglianza
          supportati da regolari verifiche indipendenti, e inviate al
          soggetto di cui al comma 4, per valutare: 
                    1. la  loro  gestione  finanziaria,  compreso  il
          rispetto degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
                    2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati  in
          conformita' del comma 1, lettera c)  e  delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
                  d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento
          degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma  1,
          lettera b), e, nel caso  di  adempimento  collettivo  degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore, informazioni altresi' su: 
                    1. proprieta' e membri; 
                    2. contributi finanziari versati da produttori di
          prodotti per unita' venduta o per  tonnellata  di  prodotto
          immessa sul mercato; 
                    3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 
                3. I produttori, in adempimento  ai  propri  obblighi
          derivanti  dalla  responsabilita'  estesa  del  produttore,
          versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: 
                  a) copra i seguenti costi per  i  prodotti  che  il
          produttore immette sul mercato nazionale: 
                    1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti
          e del loro successivo trasporto; 
                    2)  costi  della  cernita   e   del   trattamento
          necessario per raggiungere  gli  obiettivi  dell'Unione  in
          materia  di  gestione  dei  rifiuti  tenendo  conto   degli
          introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti
          derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle  materie
          prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni
          di deposito non reclamate; 
                    3) costi necessari a raggiungere altri  traguardi
          e obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 
                    4)  costi  di  una  congrua   informazione   agli
          utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
          del comma 1, lettera e); 
                    5) costi della raccolta e della comunicazione dei
          dati a norma del comma 1, lettera c); 
                  b)  nel  caso  di  adempimento   collettivo   degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore,  sia  modulato,  ove  possibile,  per   singoli
          prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in  particolare
          tenendo  conto  della  loro   durevolezza,   riparabilita',
          riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di
          sostanze pericolose, adottando in  tal  modo  un  approccio
          basato sul ciclo di  vita  e  in  linea  con  gli  obblighi
          fissati dalla pertinente normativa dell'Unione  e,  se  del
          caso,  sulla  base  di  criteri  armonizzati  al  fine   di
          garantire il buon funzionamento del mercato interno; 
                  c) non  superi  i  costi  che  sono  necessari  per
          fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo  efficiente
          in termini di costi. Tali  costi  sono  stabiliti,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 
                4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica  ai
          regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
          direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
          della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
          alla lettera a) del comma 3 puo'  essere  derogato,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, ove  ricorra  la  necessita'  di
          garantire  la  corretta   gestione   dei   rifiuti   e   la
          sostenibilita'  economica  del  regime  di  responsabilita'
          estesa, a condizione che: 
                  a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per  raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                  c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del
          produttore  istituiti  prima  del   4   luglio   2018   per
          raggiungere  gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
          costi necessari; 
                  d) e a  condizione  che  i  rimanenti  costi  siano
          sostenuti   da   produttori   originali   di   rifiuti    o
          distributori. 
                5. La deroga non puo' essere utilizzata  per  ridurre
          la quota dei costi sostenuti  dai  produttori  di  prodotti
          nell'ambito  dei  regimi  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 
                6. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita la funzione di  vigilanza  e
          controllo  sul  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: 
                  a) raccoglie in formato elettronico i dati  di  cui
          al comma 9 nel Registro nazionale di cui al comma  8  e  ne
          verifica la correttezza e la provenienza; 
                  b) analizza i  bilanci  di  esercizio  ed  effettua
          analisi  comparative  tra  i  diversi  sistemi   collettivi
          evidenziando eventuali anomalie; 
                  c)  analizza  la  determinazione   del   contributo
          ambientale di cui al comma 3; 
                  d) controlla che vengano raggiunti  gli  obbiettivi
          previsti negli accordi di programma stipulati  dai  sistemi
          di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
          e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; 
                  e) verifica la corretta attuazione delle previsioni
          del presente articolo per ciascun sistema istituito  e  per
          tutti i soggetti responsabili. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
          di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 
                8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di
          vigilanza  e  controllo  di  cui  al  comma  6,  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e' istituito il Registro nazionale dei  produttori  al
          quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
          estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui  al  comma  7;  in
          caso di produttori con sede legale in  altro  Stato  Membro
          dell'Unione   che   immettono   prodotti   sul   territorio
          nazionale, ai fini di  adempiere  agli  obblighi  derivanti
          dall'istituzione di un regime  di  responsabilita'  estesa,
          questi designano una persona giuridica o  fisica  stabilita
          sul territorio nazionale quale  rappresentante  autorizzato
          per  l'adempimento  degli  obblighi   e   l'iscrizione   al
          Registro. 
                9. I soggetti  di  cui  al  comma  8  trasmettono  al
          Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
          cui al comma 7: i dati  relativi  all'immesso  sul  mercato
          nazionale dei  propri  prodotti  e  le  modalita'  con  cui
          intendono  adempiere  ai   propri   obblighi;   i   sistemi
          attraverso  i  quali  i  produttori  adempiono  ai   propri
          obblighi, in forma individuale e associata, con  statuto  e
          annessa documentazione relativa al proprio progetto;  entro
          il 31 ottobre di ogni anno il bilancio in caso  di  sistemi
          collettivi, il rendiconto  dell'attivita'  di  gestione  in
          caso di sistemi individuali; entro il 31  ottobre  di  ogni
          anno  una  relazione  sulla  gestione   relativa   all'anno
          precedente contenente gli  obiettivi  raggiunti  ovvero  le
          ragioni che, eventualmente, impediscono  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclo  previsti  e  le
          relative  soluzioni,  le  modalita'  di   raccolta   e   di
          trattamento implementate, le voci di  costo  relative  alle
          diverse operazioni di gestione, inclusa la  prevenzione,  i
          ricavi  dalla  commercializzazione  dei  materiali  e   dal
          riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro  il
          31 ottobre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e
          gestione relativo all'anno successivo; entro il 31  ottobre
          di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
          successivo  dettagliando  le   voci   di   costo   che   lo
          compongono.». 
              - La decisione  di  esecuzione  (UE)  2019/1004  del  7
          giugno 2019, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20  giugno  2019,
          n. L 163. 
              - La decisione di esecuzione (UE)  n.  2021/19  del  18
          dicembre 2020, e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  12  gennaio
          2021, n. L 10. 
              - La decisione di esecuzione (UE) n.  2019/2000/UE,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2019, n. L 310. 
              - La decisione di  esecuzione  (UE)  n.  2019/1004,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 20 giugno 2019, n. L 163. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 205-bis del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  205-bis   (Regole   per   il   calcolo   degli
          obiettivi). - 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 sono
          calcolati tramite: 
                  a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e  preparati
          per il  riutilizzo  o  riciclati  in  un  determinato  anno
          civile; 
                  b) il peso dei  rifiuti  urbani  preparati  per  il
          riutilizzo calcolato  come  il  peso  dei  prodotti  e  dei
          componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti  urbani  e
          sono stati sottoposti a tutte le necessarie  operazioni  di
          controllo,  pulizia  o  riparazione  per   consentirne   il
          riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento; 
                  c) il peso dei rifiuti urbani  riciclati  calcolato
          come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati  sottoposti
          a tutte le necessarie operazioni di  controllo,  cernita  e
          altre operazioni preliminari per eliminare i  materiali  di
          scarto   che   non   sono   interessati   dal    successivo
          ritrattamento  e  per  garantire  un  riciclaggio  di  alta
          qualita', sono immessi nell'operazione di  riciclaggio  con
          la  quale  sono  effettivamente  ritrattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze. 
                2. Ai fini del comma  1,  lettera  c),  il  peso  dei
          rifiuti   urbani    riciclati    e'    misurato    all'atto
          dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. 
                3. In deroga al comma 1, il peso dei  rifiuti  urbani
          riciclati puo' essere misurato  in  uscita  dopo  qualsiasi
          operazione di selezione a condizione che: 
                  a) tali rifiuti  in  uscita  siano  successivamente
          riciclati; 
                  b) il peso dei materiali o delle sostanze che  sono
          rimossi con ulteriori operazioni,  precedenti  l'operazione
          di riciclaggio e che non  sono  successivamente  riciclati,
          non sia  incluso  nel  peso  dei  rifiuti  comunicati  come
          riciclati. 
                4. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo
          181, comma 4, lettere c), d) ed e), siano stati conseguiti,
          l'ISPRA tiene conto delle seguenti disposizioni: 
                  a) la quantita' di  rifiuti  urbani  biodegradabili
          raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di
          trattamento  aerobico  o  anaerobico  e'   computata   come
          riciclata se il trattamento produce  compost,  digestato  o
          altro prodotto in uscita  con  analoga  resa  di  contenuto
          riciclato  rispetto   all'apporto,   destinato   a   essere
          utilizzato come prodotto, materiale o  sostanza  riciclati.
          Qualora il prodotto in uscita sia utilizzato  sul  terreno,
          lo stesso e'  computato  come  riciclato  solo  se  il  suo
          utilizzo  comporta  benefici   per   l'agricoltura   o   un
          miglioramento dell'ambiente; 
                  b) le quantita' di materiali di rifiuto  che  hanno
          cessato di essere rifiuti prima  di  essere  sottoposti  ad
          ulteriore  trattamento  possono   essere   computati   come
          riciclati a condizione che tali materiali  siano  destinati
          all'ottenimento  di  prodotti,  materiali  o  sostanze   da
          utilizzare per la loro  funzione  originaria  o  per  altri
          fini. I materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuti
          da utilizzare come combustibili o altri mezzi per  produrre
          energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti  o
          smaltiti in discarica,  non  sono  computati  ai  fini  del
          conseguimento degli obiettivi di riciclaggio; 
                  c) e' possibile tener  conto  del  riciclaggio  dei
          metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani,  a
          condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri  di
          qualita' stabiliti con  la  decisione  di  esecuzione  (UE)
          2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019; 
                  d) e' possibile computare, ai fini degli  obiettivi
          di cui all'articolo 181, comma 4, lettere a), b), c), d) ed
          e) i rifiuti raccolti ed inviati in un altro  Stato  membro
          per  essere  preparati  per  il  riutilizzo,   per   essere
          riciclati o per operazioni di riempimento; 
                  e) e' possibile computare i rifiuti esportati fuori
          dell'Unione per la preparazione  per  il  riutilizzo  o  il
          riciclaggio soltanto se gli obblighi  di  cui  all'articolo
          188-bis  sono  soddisfatti  e  se,   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore  puo'  provare
          che la spedizione di rifiuti e' conforme agli  obblighi  di
          tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al  di  fuori
          dell'Unione  ha  avuto  luogo  in  condizioni   che   siano
          ampiamente   equivalenti   agli   obblighi   previsti   dal
          pertinente diritto ambientale dell'Unione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 182-ter del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art. 182  (Rifiuti  organici).  -  1.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          le  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          favoriscono,   nell'ambito   delle   risorse   previste   a
          legislazione  vigente,  il  riciclaggio,  ivi  compresi  il
          compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in  modo
          da   rispettare   un   elevato   livello   di    protezione
          dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita  che
          soddisfi   pertinenti   standard   di   elevata   qualita'.
          L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
          in   uscita   conformi   alla   normativa    vigente    sui
          fertilizzanti. 
                2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il
          31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono  differenziati  e
          riciclati  alla  fonte,   anche   mediante   attivita'   di
          compostaggio sul luogo di produzione,  oppure  raccolti  in
          modo   differenziato,   con   contenitori   a   svuotamento
          riutilizzabili o con sacchetti compostabili  certificati  a
          norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
          rifiuti. 
                3.  Le  attivita'  di  compostaggio  sul   luogo   di
          produzione comprendono oltre all'autocompostaggio anche  il
          compostaggio di  comunita'  realizzato  secondo  i  criteri
          operativi e le procedure autorizzative  da  stabilirsi  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della   tutela   del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  della
          salute. 
                4. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano, gli Enti  di  governo  dell'ambito  ed  i
          Comuni, secondo le  rispettive  competenze,  promuovono  le
          attivita' di compostaggio sul luogo  di  produzione,  anche
          attraverso  gli  strumenti   di   pianificazione   di   cui
          all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica. 
                5. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di  materiali
          ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici. 
                6. I rifiuti anche  di  imballaggi,  aventi  analoghe
          proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita'  rispetto
          ai rifiuti organici sono raccolti  e  riciclati  assieme  a
          questi ultimi, laddove: 
                  a)  siano  certificati   conformi,   da   organismi
          accreditati,  allo  standard  europeo  EN  13432  per   gli
          imballaggi    recuperabili    mediante    compostaggio    e
          biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per  gli
          altri manufatti diversi dagli imballaggi; 
                  b) siano opportunamente  etichettati  e  riportino,
          oltre alla menzione della conformita' ai predetti  standard
          europei,  elementi  identificativi  del  produttore  e  del
          certificatore nonche' idonee istruzioni per  i  consumatori
          di conferimento di tali rifiuti nel  circuito  di  raccolta
          differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 
                  c) entro il 31 dicembre  2023  siano  tracciati  in
          maniera tale da poter  essere  distinti  e  separati  dalle
          plastiche convenzionali nei comuni  impianti  di  selezione
          dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico. 
                7.  Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente disposizione, il Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  stabilisce  livelli  di
          qualita' per la raccolta differenziata dei rifiuti organici
          e individua precisi criteri da applicare  ai  controlli  di
          qualita'  delle  raccolte   nonche'   degli   impianti   di
          riciclaggio di predetti rifiuti.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 6 del  l'articolo  237,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
                «Art.  237  (Criteri   direttivi   dei   sistemi   di
          gestione). - 1.-5. Omissis 
                6. Annualmente, entro il 31  ottobre,  i  sistemi  di
          gestione adottati presentano al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare un  piano  specifico
          di  prevenzione  e  gestione   relativo   all'anno   solare
          successivo, e il  bilancio  con  relazione  sulla  gestione
          relativa all'anno solare precedente, che riporti: 
                  a)   l'indicazione   nominativa   degli   operatori
          economici che partecipano al sistema; 
                  b)  i  dati  sui  prodotti  immessi   sul   mercato
          nazionale,  sui  rifiuti  raccolti  e   trattati,   e   sui
          quantitativi recuperati e riciclati; 
                  c) le modalita' di  determinazione  del  contributo
          ambientale; 
                  d) le finalita'  per  le  quali  e'  utilizzato  il
          contributo ambientale; 
                  e) l'indicazione delle procedure di  selezione  dei
          gestori  di  rifiuti  di  filiera,  secondo  la   normativa
          vigente,   nonche'   dell'elenco   degli   stessi   gestori
          individuati per area geografica e che  operano  sull'intero
          territorio nazionale; 
                  f)  le  eventuali  ragioni   che   impediscono   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  e   riciclo
          previsti, con le relative misure  e  interventi  correttivi
          finalizzati ad assicurare il raggiungimento  degli  stessi.
          In presenza di piu'  attivita'  produttive,  il  centro  di
          costo afferente all'attivita' di gestione del fine vita del
          prodotto e' evidenziato in una contabilita' dedicata,  tale
          da mostrare tutte  le  componenti  di  costo  associate  al
          contributo ambientale effettivamente  sostenute.  Eventuali
          avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale  non
          concorrono alla formazione del reddito. E' fatto divieto di
          distribuire utili e avanzi  di  esercizio  ai  consorziati.
          L'avanzo di gestione proveniente dal contributo  ambientale
          costituisce anticipazione per l'esercizio successivo  e  ne
          determina la riduzione del suo importo nel primo  esercizio
          successivo.».