((Art. 35 bis 
 
Misure di semplificazione e  di  promozione  dell'economia  circolare
                     nella filiera foresta-legno 
 
  1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di  promozione
dell'economia  circolare  nella  filiera  foresta-legno,  attese   la
specificita'  e   la   multifunzionalita'   della   filiera   nonche'
l'opportunita'  di  un  suo  rilancio,  dopo  il  comma   4-quinquies
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti  i
seguenti: 
  «4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi  di  foresta
nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti  di
imprese nel settore forestale, al fine di  valorizzare  le  superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonche'  per  la
conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai
boschi. 
  4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1
sono stipulati tra due o piu' soggetti, singoli o associati,  di  cui
almeno la meta' deve essere titolare del diritto di proprieta'  o  di
un  altro  diritto  reale  o   personale   di   godimento   su   beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente  deve  rappresentare,  in
forma consortile o associativa o ad altro titolo,  soggetti  titolari
dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale  di
godimento su beni agro-silvo-pastorali. 
  4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo  scopo  di  valorizzare
superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione   agro-silvo-pastorale
nonche' di assicurare la conservazione  e  l'erogazione  dei  servizi
ecosistemici,  nel  rispetto  della  biodiversita'  e  dei   paesaggi
forestali, possono: 
  a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche  ed
economiche in funzione degli obiettivi condivisi e  sottoscritti  dai
contraenti con gli accordi medesimi; 
  b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle  proprieta'
agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale  e  produttivo  delle
proprieta'  fondiarie  pubbliche  e  private,  singole  e  associate,
nonche' dei terreni  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  2
dell'articolo 3 del testo unico  in  materia  di  foreste  e  filiere
forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  c) prevedere la realizzazione di interventi  volti  alla  riduzione
dei  rischi  naturali,  del  rischio  idrogeologico  e  di   incendio
boschivo; 
  d) prevedere la realizzazione di interventi  e  di  progetti  volti
allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e
socio-culturale dei contesti in cui operano; 
  e) promuovere sinergie tra coloro che operano  nelle  aree  interne
sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o
personali sulle superfici agro-silvo-pastorali  sia  in  qualita'  di
esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere  ambientale,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i
soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo
le disposizioni del comma 4-quater. 
  4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi  4-quinquies.1
e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti  di
impresa  agricole.  Le  regioni  promuovono  ogni  idonea  iniziativa
finalizzata alla loro diffusione e attuazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante Misure urgenti  a
          sostegno  dei  settori  industriali   in   crisi,   nonche'
          disposizioni  in   materia   di   produzione   lattiera   e
          rateizzazione del  debito  nel  settore  lattiero-caseario,
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 3 (Distretti produttivi e reti di  imprese).  -
          1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali»  sono
          soppresse. 
                2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                  «a) fiscali: 
                    1) le imprese appartenenti a distretti di cui  al
          comma 366 possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per
          la  tassazione  di  distretto  ai  fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
                    2)  si  osservano,  in  quanto  applicabili,   le
          disposizioni contenute nell'articolo  117  e  seguenti  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
                    3)  tra  i  soggetti  passivi  dell'IRES  di  cui
          all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  sono  compresi  i
          distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
          per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
                    4) il reddito imponibile del distretto  comprende
          quello  delle  imprese  che  vi  appartengono,  che   hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
                    5)  la  determinazione   del   reddito   unitario
          imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre  somme
          dovute  agli   enti   locali,   viene   operata   su   base
          concordataria  per   almeno   un   triennio,   secondo   le
          disposizioni che seguono; 
                    6) fermo il disposto dei numeri  da  1  a  5,  ed
          anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per  la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
                    7) la ripartizione del carico tributario  tra  le
          imprese  interessate  e'  rimessa  al  distretto,  che   vi
          provvede in base a criteri  di  trasparenza  e  parita'  di
          trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
                    8) non concorrono a formare la base imponibile in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
                    9) i parametri oggettivi  per  la  determinazione
          delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
                    10) resta  fermo  l'assolvimento  degli  ordinari
          obblighi e  adempimenti  fiscali  da  parte  delle  imprese
          appartenenti   al   distretto   e   l'applicazione    delle
          disposizioni penali tributarie; in caso di  osservanza  del
          concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di
          monitoraggio,  prevenzione   ed   elaborazione   dei   dati
          necessari per la  determinazione  e  l'aggiornamento  degli
          elementi di cui al numero 6); 
                    11) i distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          concordare in via preventiva  e  vincolante  con  gli  enti
          locali competenti, per la durata di almeno un triennio,  il
          volume dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare
          dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
                    12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
                    13) criteri generali  per  la  determinazione  di
          quanto dovuto in base  al  concordato  vengono  determinati
          dagli enti locali interessati, previa  consultazione  delle
          categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei
          distretti; 
                    14)  la  ripartizione   del   carico   tributario
          derivante dall'attuazione del  numero  7)  tra  le  imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
                    15) in  caso  di  osservanza  del  concordato,  i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;». 
                3.  Al  comma  3   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
          «anche avvalendosi  delle  strutture  tecnico-organizzative
          dei consorzi di sviluppo industriale  di  cui  all'articolo
          36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317». 
                3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. 
                3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. 
                4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo
          1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. 
                4-bis.   Le   operazioni,   effettuate    ai    sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
          quale  quella  della  concessione  di  finanziamenti,   del
          rilascio  di  garanzie,  dell'assunzione  di  capitale   di
          rischio o di debito, e possono essere  realizzate  anche  a
          favore   delle   imprese   per   finalita'   di    sostegno
          dell'economia.  Le  predette  operazioni   possono   essere
          effettuate    in    via    diretta    ovvero     attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito, ad  eccezione  delle  operazioni  a  favore  delle
          imprese  per  finalita'  di  sostegno  dell'economia,   che
          possono   essere   effettuate   esclusivamente   attraverso
          l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
          credito  nonche'  attraverso  la  sottoscrizione  di  fondi
          comuni di investimento gestiti da una societa' di  gestione
          collettiva del risparmio di cui all'articolo 33  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58, e successive  modificazioni,  il  cui  oggetto  sociale
          realizza uno o piu' fini istituzionali della Cassa depositi
          e prestiti Spa. Lo Stato e'  autorizzato  a  sottoscrivere,
          per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote  di  societa'
          di gestione  del  risparmio  finalizzate  a  gestire  fondi
          comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
          investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
          quelli del rafforzamento patrimoniale  e  dell'aggregazione
          delle imprese di minore dimensione. 
                4-ter. Con il contratto  di  rete  piu'  imprenditori
          perseguono  lo  scopo  di  accrescere,  individualmente   e
          collettivamente,  la  propria  capacita'  innovativa  e  la
          propria  competitivita'  sul  mercato  e  a  tal  fine   si
          obbligano, sulla base di un programma  comune  di  rete,  a
          collaborare in forme e in ambiti  predeterminati  attinenti
          all'esercizio delle proprie  imprese  ovvero  a  scambiarsi
          informazioni   o   prestazioni   di   natura   industriale,
          commerciale,  tecnica  o  tecnologica  ovvero   ancora   ad
          esercitare  in  comune  una  o  piu'  attivita'  rientranti
          nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
          prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  e
          la nomina di un organo comune  incaricato  di  gestire,  in
          nome  e  per  conto  dei  partecipanti,  l'esecuzione   del
          contratto o di  singole  parti  o  fasi  dello  stesso.  Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma  4-quater  ultima  parte.  Se  il  contratto  prevede
          l'istituzione di un  fondo  patrimoniale  comune  e  di  un
          organo comune  destinato  a  svolgere  un'attivita',  anche
          commerciale, con i terzi: 
                  1; 
                  2) al fondo patrimoniale comune  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di  cui  agli  articoli
          2614 e 2615, secondo comma,  del  codice  civile;  in  ogni
          caso, per le obbligazioni contratte dall'organo  comune  in
          relazione al programma di rete, i terzi possono far  valere
          i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 
                  3) qualora la rete di imprese  abbia  acquisito  la
          soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater,  entro
          due mesi dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale  l'organo
          comune redige una situazione patrimoniale,  osservando,  in
          quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
          esercizio della societa' per azioni, e la  deposita  presso
          l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
          si applica, in  quanto  compatibile,  l'articolo  2615-bis,
          terzo comma, del codice civile. Ai fini  degli  adempimenti
          pubblicitari di cui al comma 4-quater,  il  contratto  deve
          essere redatto per atto pubblico o  per  scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          degli articoli 24  o  25  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,   da   ciascun   imprenditore    o    legale
          rappresentante  delle  imprese   aderenti,   trasmesso   ai
          competenti uffici del registro delle imprese attraverso  il
          modello standard tipizzato con decreto del  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
          deve indicare: 
                    a)  il  nome,  la  ditta,   la   ragione   o   la
          denominazione sociale di ogni partecipante  per  originaria
          sottoscrizione del contratto  o  per  adesione  successiva,
          nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora  sia
          prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale  comune  ai
          sensi della lettera c); 
                    b) l'indicazione degli  obiettivi  strategici  di
          innovazione e di innalzamento della  capacita'  competitiva
          dei partecipanti e le modalita' concordate con  gli  stessi
          per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; 
                    c) la definizione di un programma  di  rete,  che
          contenga  l'enunciazione  dei  diritti  e  degli   obblighi
          assunti  da   ciascun   partecipante;   le   modalita'   di
          realizzazione dello scopo comune e,  qualora  sia  prevista
          l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura  e
          i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e  degli
          eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
          obbliga a versare al fondo, nonche' le regole  di  gestione
          del  fondo   medesimo;   se   consentito   dal   programma,
          l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche  mediante
          apporto di un patrimonio  destinato,  costituito  ai  sensi
          dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
          civile; 
                    d) la  durata  del  contratto,  le  modalita'  di
          adesione di altri imprenditori e,  se  pattuite,  le  cause
          facoltative di  recesso  anticipato  e  le  condizioni  per
          l'esercizio del relativo diritto, ferma  restando  in  ogni
          caso l'applicazione  delle  regole  generali  di  legge  in
          materia di scioglimento totale  o  parziale  dei  contratti
          plurilaterali con comunione di scopo; 
                    e) se il contratto ne prevede  l'istituzione,  il
          nome, la ditta, la ragione o la denominazione  sociale  del
          soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo  comune
          per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
          di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
          a tale  soggetto,  nonche'  le  regole  relative  alla  sua
          eventuale sostituzione durante la  vigenza  del  contratto.
          L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
          essa acquista soggettivita' giuridica e, in  assenza  della
          soggettivita',  degli  imprenditori,   anche   individuali,
          partecipanti  al  contratto  salvo  che  sia   diversamente
          disposto nello stesso, nelle  procedure  di  programmazione
          negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
          inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
          e  in   quelle   inerenti   allo   sviluppo   del   sistema
          imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
          innovazione     previsti     dall'ordinamento,      nonche'
          all'utilizzazione di strumenti di promozione e  tutela  dei
          prodotti e marchi di qualita' o di  cui  sia  adeguatamente
          garantita la genuinita' della provenienza; 
                    f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
          partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse  comune
          che non  rientri,  quando  e'  stato  istituito  un  organo
          comune, nei poteri di gestione  conferiti  a  tale  organo,
          nonche', se  il  contratto  prevede  la  modificabilita'  a
          maggioranza del programma di rete, le regole relative  alle
          modalita' di assunzione delle  decisioni  di  modifica  del
          programma medesimo. 
                4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della  lettera
          e)  del  comma  4-ter  per  le  procedure  attinenti   alle
          pubbliche amministrazioni sono  adottate  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico. 
                4-ter.2. Nelle forme previste dal  comma  4-ter.1  si
          procede  alla  ricognizione   di   interventi   agevolativi
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni   applicabili   alle
          imprese aderenti al contratto di  rete,  interessate  dalle
          procedure di  cui  al  comma  4-ter,  lettera  e),  secondo
          periodo. Restano  ferme  le  competenze  regionali  per  le
          procedure di rispettivo interesse. 
                4-quater.  Il  contratto  di  rete  e'   soggetto   a
          iscrizione nella sezione del registro delle imprese  presso
          cui e' iscritto  ciascun  partecipante  e  l'efficacia  del
          contratto inizia a decorrere da quando  e'  stata  eseguita
          l'ultima delle iscrizioni  prescritte  a  carico  di  tutti
          coloro che  ne  sono  stati  sottoscrittori  originari.  Le
          modifiche al contratto di rete, sono redatte  e  depositate
          per l'iscrizione, a cura  dell'impresa  indicata  nell'atto
          modificativo, presso la sezione del registro delle  imprese
          presso cui e' iscritta la  stessa  impresa.  L'ufficio  del
          registro delle imprese provvede  alla  comunicazione  della
          avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
          tutti gli altri uffici del registro  delle  imprese  presso
          cui sono iscritte le altre partecipanti, che  provvederanno
          alle relative annotazioni d'ufficio della modifica;  se  e'
          prevista la costituzione del fondo  comune,  la  rete  puo'
          iscriversi  nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua  sede;
          con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
          imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua  sede
          la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
          soggettivita' giuridica il contratto deve essere  stipulato
          per atto pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata,
          ovvero per atto firmato digitalmente a norma  dell'articolo
          25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies.  Alle  reti  delle  imprese  di  cui  al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge
          23 dicembre  2005,  n.  266,  e  successive  modificazioni,
          previa autorizzazione rilasciata con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
          dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla
          relativa richiesta. 
                4-quinquies.1. E' promossa la stipulazione di accordi
          di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo
          sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al  fine
          di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione
          agro-silvo-pastorale nonche' per  la  conservazione  e  per
          l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi. 
                4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma
          4-quinquies.1 sono  stipulati  tra  due  o  piu'  soggetti,
          singoli o associati, di cui almeno  la  meta'  deve  essere
          titolare del diritto di proprieta' o di  un  altro  diritto
          reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali
          o  almeno  un  contraente  deve  rappresentare,  in   forma
          consortile  o  associativa  o  ad  altro  titolo,  soggetti
          titolari dei diritti di proprieta' o di  un  altro  diritto
          reale    o    personale    di     godimento     su     beni
          agro-silvo-pastorali. 
                4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo  di
          valorizzare  superfici  private  e  pubbliche  a  vocazione
          agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione
          e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della
          biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono: 
                  a)  individuare  e  mettere  in  atto  le  migliori
          soluzioni  tecniche  ed  economiche   in   funzione   degli
          obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti  con  gli
          accordi medesimi; 
                  b) promuovere la gestione associata  e  sostenibile
          delle  proprieta'  agro-silvo-pastorali  per  il   recupero
          funzionale  e   produttivo   delle   proprieta'   fondiarie
          pubbliche e  private,  singole  e  associate,  nonche'  dei
          terreni  di  cui  alle  lettere  g)  e  h)  del   comma   2
          dell'articolo 3 del testo unico in  materia  di  foreste  e
          filiere forestali, di cui al decreto legislativo  3  aprile
          2018, n. 34; 
                  c) prevedere la realizzazione di  interventi  volti
          alla   riduzione   dei   rischi   naturali,   del   rischio
          idrogeologico e di incendio boschivo; 
                  d) prevedere la realizzazione di  interventi  e  di
          progetti volti allo sviluppo di filiere  forestali  e  alla
          valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in
          cui operano; 
                  e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle
          aree interne sia in qualita' di proprietari o  di  titolari
          di  altri  diritti  reali  o  personali   sulle   superfici
          agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita'
          di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
          sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine  i
          soggetti di cui al comma 4-sexies  stipulano  contratti  di
          rete secondo le disposizioni del comma 4-quater. 
                4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai  commi
          4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta  sono
          equiparati  alle  reti  di  impresa  agricole.  Le  regioni
          promuovono ogni idonea  iniziativa  finalizzata  alla  loro
          diffusione e attuazione. 
                4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete  puo'
          essere stipulato per favorire il mantenimento  dei  livelli
          di occupazione delle imprese di filiere  colpite  da  crisi
          economiche in seguito a situazioni  di  crisi  o  stati  di
          emergenza  dichiarati  con  provvedimento  delle  autorita'
          competenti.  Rientrano  tra   le   finalita'   perseguibili
          l'impiego di lavoratori  delle  imprese  partecipanti  alla
          rete che sono a rischio di perdita  del  posto  di  lavoro,
          l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro
          per chiusura di attivita' o per crisi di  impresa,  nonche'
          l'assunzione   di   figure   professionali   necessarie   a
          rilanciare le attivita' produttive  nella  fase  di  uscita
          dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli
          istituti del distacco  e  della  codatorialita',  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento  di  prestazioni
          lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 
                4-septies. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti gli  enti  competenti  per
          gli  aspetti  previdenziali  e  assicurativi  connessi   al
          rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          definite  le  modalita'  operative   per   procedere   alle
          comunicazioni da parte dell'impresa  referente  individuata
          dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a
          dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30,
          comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276. 
                4-octies. Ferme restando le disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia  di
          pubblicita' di cui al comma 4-quater, in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete  di  cui  al
          comma 4-sexies deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, con l' assistenza di organizzazioni  di  rappresentanza
          dei datori di lavoro rappresentative  a  livello  nazionale
          presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
          ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.  936,  che  siano
          espressione di interessi  generali  di  una  pluralita'  di
          categorie e di territori.".