((Art. 36 bis 
 
Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico  e  idraulico  in
                              Calabria 
 
  1. Per sostenere gli interventi per spese in conto  capitale  della
regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a  mitigare   il   rischio
idrogeologico e idraulico in  relazione  al  contenimento  dei  danni
causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  3
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono  incrementate
di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro  per  l'anno
2022 e a 10 milioni di euro per l'anno  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236: 
                «Art. 3 (Interventi nei  settori  della  manutenzione
          idraulica e forestale). - 1. E' autorizzata l'esecuzione di
          interventi  di  manutenzione  idraulica  nell'ambito  degli
          ecosistemi  fluviali,  da  effettuarsi  secondo   programmi
          redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle  rispettive
          autorita', per i bacini  di  rilievo  interregionale  dalle
          rispettive autorita' o d'intesa tra le  regioni  competenti
          per territorio, ove le autorita' non  siano  costituite,  e
          per  i  bacini  di  rilievo  regionale  dalle  regioni.   I
          programmi sono redatti sulla base di  criteri  e  modalita'
          adottati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge  18
          maggio  1989,  n.  183,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni. Il Comitato dei Ministri di cui  all'articolo
          4,  comma  2,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e
          successive modificazioni, e' integrato con il Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale. 
                2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi'  i
          criteri per  la  ripartizione  di  cui  al  comma  7  e  le
          modalita' per l'esercizio del potere sostitutivo  da  parte
          del presidente della giunta  regionale  o  della  provincia
          autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati
          della realizzazione dei singoli interventi. 
                3.  I  programmi  sono  presentati  al  Comitato  dei
          Ministri di cui all'articolo 4, comma  2,  della  legge  18
          maggio  1989,  n.  183,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          decreto di cui al  comma  1.  L'inosservanza  del  predetto
          termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui  al
          comma 7. 
                4. Le somme iscritte in conto residui  per  la  parte
          capitale nello stato di previsione del Ministero dei lavori
          pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e  che
          non  siano  conservate  in  bilancio  in  forza  di   altre
          disposizioni   legislative,   possono   essere    impegnate
          nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. Entro il
          31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate,  con
          le finalita' orientate alla ricostruzione  del  Belice,  le
          somme non impegnate di cui  al  decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale n. 106 del  9  maggio  1990,  iscritte  in  conto
          residui per il 1992. 
                4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni
          autonome autorizzati di cui all'art. 6 della L. 23 dicembre
          1992, n. 505, deve intendersi  ricompresa  anche  la  Cassa
          depositi e prestiti. 
                5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di
          previsione del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste
          per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere
          impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui  al  comma
          1. 
                6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
          con proprio decreto, su proposta del  Ministro  dei  lavori
          pubblici per quanto riguarda  il  comma  4,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel
          conto dei residui. 
                7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite  tra
          i bacini idrografici, sulla base dei programmi  presentati,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e  dei  lavori  pubblici,   sono
          individuate  le  disponibilita'  nel  conto   residui   del
          bilancio dello Stato del 1992  e  precedenti,  che  possono
          essere impegnate negli anni 1993-1995 per la  realizzazione
          di opere di pubblica utilita' di cui alla legge  18  maggio
          1989, n. 183, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          anche mediante il cofinanziamento  delle  regioni  e  degli
          enti locali, finalizzati prioritariamente alla  occupazione
          dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le
          somme  relative  sono  ripartite  sulla  base  di  appositi
          programmi predisposti  dall'autorita'  di  bacino  e  dalle
          regioni,  d'intesa  fra  loro  o  singolarmente,   con   le
          procedure di cui al comma 7. 
                9. Alla regione  Calabria  e'  concesso  nel  periodo
          1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di
          cui lire 390 miliardi nell'anno  1993,  lire  450  miliardi
          nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995,  per  le
          spese da sostenersi per il  perseguimento  delle  finalita'
          previste dall'articolo 1 della legge 12  ottobre  1984,  n.
          664,  limitatamente  ai  lavoratori   gia'   occupati   nel
          precedente   triennio.   L'erogazione   delle   somme    e'
          subordinata agli adempimenti di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto-legge 3 febbraio 1986,  n.  15,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 aprile  1986,  n.  87.  La
          regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre
          1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere
          di cui all'articolo 1 della citata legge n.  664  del  1984
          fino alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
          e, entro il 30 giugno 1996,  una  relazione  sui  risultati
          realizzati con il finanziamento di cui al  presente  comma.
          Le competenti  Commissioni  parlamentari  esprimono  parere
          motivato su tali relazioni entro novanta giorni. 
                10. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  9
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.». 
              - Si riporta il testo del  comma  177  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «(omissis) 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020 -   Sezione   III -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                (omissis).».