((Art. 36 ter 
 
Misure di  semplificazione  e  accelerazione  per  il  contrasto  del
                       dissesto idrogeologico 
 
  1. I commissari  straordinari  per  le  attivita'  di  contrasto  e
mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del
suolo, comunque denominati, di cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  febbraio  2019,  recante
approvazione del Piano  nazionale  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela  della  risorsa  ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88  del  13  aprile  2019,  e
all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto  idrogeologico»  o  «commissari  di  Governo»,
esercitano le competenze sugli interventi relativi al  contrasto  del
dissesto   idrogeologico    indipendentemente    dalla    fonte    di
finanziamento. 
  2. Gli interventi  di  prevenzione,  mitigazione  e  contrasto  del
rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
al  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  a  qualunque
titolo finanziati, nonche' quelli finanziabili tra le linee di azione
sulla  tutela  del  territorio  nell'ambito  del  PNRR  costituiscono
interventi di preminente interesse nazionale. 
  3.  I  commissari  di  Governo  per  il  contrasto   del   dissesto
idrogeologico  promuovono  e  adottano  prioritariamente  le   misure
necessarie  per  la  piu'  rapida  attuazione  degli  interventi   di
preminente interesse nazionale di cui al  comma  2,  indirizzando  le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter
approvativo e autorizzativo  di  ogni  intervento  di  prevenzione  e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri
di priorita', ove definiti, dei piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le  strutture  regionali
preposte al rilascio di pareri e nulla osta,  anche  ambientali,  per
gli  interventi   di   prevenzione   e   mitigazione   del   dissesto
idrogeologico  assumono  le  attivita'  indicate  dai  commissari  di
Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando  il  sistema
di misurazione della performance con le modalita' di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una  relazione
annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di  ogni  anno,  contenente
l'indicazione  degli  interventi  di  competenza  dei  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il  loro  stato
di attuazione. 
  5. All'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) al primo periodo, dopo le  parole:  «Presidenti  delle  regioni»
sono inserite le seguenti: «, di  seguito  denominati  commissari  di
Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»; 
  2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle  regioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo  per  il  contrasto
del dissesto idrogeologico»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al  commissario  di  Governo  per  il  contrasto  del  dissesto
idrogeologico non e' dovuto alcun compenso. In caso di  dimissioni  o
di  impedimento  del  predetto   commissario,   il   Ministro   della
transizione  ecologica  nomina   un   commissario   ad   acta,   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento»; 
  c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della  regione»,  ovunque
occorrano, sono sostituite dalle seguenti: «commissario di Governo». 
  6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
le parole: «Commissari straordinari per  il  dissesto  idrogeologico»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico». 
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  e  i  rispettivi
cronoprogrammi  sono  individuati  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica previa intesa con  il  Presidente  di  ciascuna
regione territorialmente competente»; 
  b) all'ultimo periodo  le  parole:  «Presidente  della  Regione  in
qualita' di Commissario di Governo contro il dissesto  idrogeologico»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Commissario  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico»; 
  c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «In  caso  di
mancato  rispetto  dei  termini  indicati  nei   cronoprogrammi   con
riferimento all'attuazione di  uno  o  piu'  interventi,  laddove  il
ritardo sia  grave  e  non  imputabile  a  cause  indipendenti  dalla
responsabilita' del  Commissario,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  transizione
ecologica, puo' essere revocato il Commissario in carica  e  nominato
un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto
idrogeologico, che subentra  nelle  medesime  funzioni  ed  assume  i
medesimi poteri del commissario revocato. Al Commissario nominato  ai
sensi del precedente  periodo  si  applicano  tutte  le  disposizioni
dettate per i commissari con funzioni di  prevenzione  e  mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti  gettoni,  compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati». 
  8. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, le parole: «Presidenti  delle  Regioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commissari di Governo». 
  9. Il commissario di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico,
anche attraverso i contratti  di  fiume,  in  collaborazione  con  le
autorita' di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente
competenti,  puo'  attuare,  nel  limite  delle  risorse  allo  scopo
destinate,  interventi  di  manutenzione  idraulica   sostenibile   e
periodica  dei  bacini  e  sottobacini  idrografici  che  mirino   al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale  anche  al  fine  di
ripristinare, in tratti di particolare pericolosita'  per  abitati  e
infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche  per  il  deflusso  delle
acque. 
  10.  Fermi  restando  i  poteri  gia'  conferiti  in   materia   di
espropriazioni da norme di legge ai  commissari  di  Governo  per  il
contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi
11, 12 e 13 si applicano  alle  procedure  relative  agli  interventi
finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi  derivanti
dal dissesto idrogeologico nel territorio  nazionale,  a  tutela  del
supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana. 
  11. I termini previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti  alla
meta',  ad  eccezione  del  termine  di  cinque  anni   del   vincolo
preordinato all'esproprio, di cui all'articolo  9  del  citato  testo
unico,  e  dei  termini   previsti   dall'articolo   11,   comma   2,
dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14,  comma  3,  lettera  a),
dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5,
dall'articolo  22-bis,  comma   4,   dall'articolo   23,   comma   5,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26,  comma
10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis,  commi  4  e  7,
dall'articolo 46 e dall'articolo 48,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico. 
  12. In caso  di  emissione  di  decreto  di  occupazione  d'urgenza
preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di cui al comma 1, alla  redazione  dello  stato  di
consistenza e del verbale  di  immissione  in  possesso  si  procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24,  comma  3,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli altri enti territoriali interessati. 
  13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali  espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui  al  comma  1,  l'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio
dei pareri in sede di conferenza di servizi e' di trenta giorni. 
  14. Il comma 3-bis dell'articolo 54  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120, e il comma  5  dell'articolo  7  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono abrogati.  Il  secondo,  terzo  e  quarto
periodo del comma 6 dell'articolo  10  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, sono soppressi. 
  15. Al fine di  razionalizzare  i  differenti  sistemi  informativi
correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli  previsti
nel PNRR, il Ministero della transizione  ecologica,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede alla ricognizione e  omogeneizzazione  dei
propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del
suolo, anche  avvalendosi  delle  indicazioni  tecniche  fornite  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al  fine  di  assicurare  un
flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e  coerente
tra i diversi sistemi. 
  16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale
(ISPRA), d'intesa  con  il  Ministero  della  transizione  ecologica,
all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora  uno  studio
per l'attuazione dei processi  di  interoperabilita'  tra  i  sistemi
informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere
pubbliche  e  degli  investimenti  correlati   agli   interventi   di
mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attivita' tecniche
e operative di propria competenza per  l'attuazione  del  conseguente
programma sulla base di apposita convenzione. 
  17. L'ISPRA svolge le  predette  attivita'  sentite  le  competenti
strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  in
raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze
in materia di interventi di difesa del suolo e difesa  idrogeologica,
al fine di rendere piu' integrato, efficace, veloce ed efficiente  il
sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo
un'adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli  enti  legittimati  o
destinatari. 
  18. Al fine di consentire un piu' rapido ed efficiente  svolgimento
delle attivita' di valutazione e selezione dei progetti da  ammettere
a  finanziamento,  l'ISPRA,  in  coordinamento  con   le   competenti
strutture del Ministero della transizione  ecologica,  provvede  alla
ricognizione delle funzionalita'  della  piattaforma  del  Repertorio
nazionale degli interventi per  la  difesa  del  suolo  (ReNDiS)  che
necessitano di aggiornamento,  adeguamento  e  potenziamento.  A  tal
fine, il Ministero della  transizione  ecologica  e  l'ISPRA  operano
d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  nonche'  in
raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con le  altre  amministrazioni  centrali
con competenze in  materia  di  interventi  di  difesa  del  suolo  e
dissesto idrogeologico, al fine di rendere piu' integrato,  efficace,
veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei
progetti, garantendo una adeguata  informazione  e  pubblicita'  agli
enti legittimati o destinatari. L'alimentazione  del  sistema  ReNDiS
avviene assicurando il  principio  di  unicita'  dell'invio  previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50,   e   garantendo
l'interoperabilita' con la banca dati di cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  19.  Agli  oneri  derivanti  dallo  svolgimento   delle   attivita'
dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno
2021  e  a  235.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente  articolo
non si applicano agli interventi  finalizzati  al  superamento  delle
emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi  dell'articolo  24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  21.  Al  fine  di  accelerare   e   semplificare   gli   interventi
infrastrutturali anche  connessi  alle  esigenze  di  contrastare  il
dissesto   idrogeologico,   all'articolo   1-bis,   comma   1,    del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  parole:  «limitatamente  a
quelli indicati  all'articolo  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«inclusi quelli indicati all'articolo 1».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata  in  vigore
          del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano
          relativamente al territorio di  competenza  nelle  funzioni
          dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
          espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          individuati negli accordi di programma sottoscritti tra  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le regioni ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e  nella  titolarita'
          delle  relative   contabilita'   speciali.   I   commissari
          straordinari attualmente in carica completano le operazioni
          finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni  entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, commi 2,
          4 e  5,  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Norme in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).  -  1.
          (omissis) 
                2.  Gli  interventi  di   mitigazione   del   rischio
          idrogeologico   e   i   rispettivi   cronoprogrammi    sono
          individuati con  decreto  del  Ministro  della  transizione
          ecologica previa  intesa  con  il  Presidente  di  ciascuna
          regione  territorialmente  competente.  Le   risorse   sono
          prioritariamente  destinate  agli   interventi   integrati,
          finalizzati sia  alla  mitigazione  del  rischio  sia  alla
          tutela   e   al   recupero   degli   ecosistemi   e   della
          biodiversita', ovvero che  integrino  gli  obiettivi  della
          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
          direttiva  2007/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e
          alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare,  gli
          interventi sul reticolo  idrografico  non  devono  alterare
          ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi  d'acqua,
          bensi' tendere ovunque  possibile  a  ripristinarlo,  sulla
          base di adeguati  bilanci  del  trasporto  solido  a  scala
          spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di  interventi
          integrati,  in  grado  di  garantire   contestualmente   la
          riduzione del  rischio  idrogeologico  e  il  miglioramento
          dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la  tutela  degli
          ecosistemi e della biodiversita',  in  ciascun  accordo  di
          programma deve essere destinata una percentuale minima  del
          20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi  assume
          priorita'   la   delocalizzazione   di   edifici    e    di
          infrastrutture potenzialmente pericolosi  per  la  pubblica
          incolumita'. L'attuazione degli  interventi  e'  assicurata
          dal Commissario di Governo per  il  contrasto  al  dissesto
          idrogeologico con i compiti, le modalita', la  contabilita'
          speciale  e  i  poteri   di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. In  caso
          di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi
          con riferimento all'attuazione di uno  o  piu'  interventi,
          laddove il ritardo sia  grave  e  non  imputabile  a  cause
          indipendenti dalla  responsabilita'  del  Commissario,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  della  transizione  ecologica,  puo'
          essere revocato il Commissario  in  carica  e  nominato  un
          altro soggetto avente specifiche competenze in  materia  di
          dissesto  idrogeologico,  che   subentra   nelle   medesime
          funzioni  ed  assume  i  medesimi  poteri  del  commissario
          revocato. Al Commissario nominato ai sensi  del  precedente
          periodo si applicano tutte le disposizioni  dettate  per  i
          commissari con funzioni di prevenzione  e  mitigazione  del
          rischio  idrogeologico  e  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti,  comunque
          denominati. 
                3. (omissis) 
                4. Per le attivita' di  progettazione  ed  esecuzione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          di cui agli accordi di programma stipulati con  le  Regioni
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  240,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191, nonche' le stesse attivita' relative
          ad interventi di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,
          comunque  finanziati  a  valere  su   risorse   finanziarie
          nazionali, europee e  regionali,  icommissari  di  Governo,
          nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  possono
          richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni
          per  la  disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  tutti  i
          soggetti pubblici e privati, nel rispetto  delle  procedure
          ad evidenza  pubblica  prescritte  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi  comprese
          societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  dello
          Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso  i
          Ministeri competenti che esercitano  il  controllo  analogo
          sulle  rispettive  societa',  ai  sensi  della   disciplina
          nazionale ed europea. 
                5. I commissari di Governo,  per  le  occupazioni  di
          urgenza e per le espropriazioni delle aree  occorrenti  per
          l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di  cui
          al comma 4, emanato il relativo  decreto,  provvedono  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  delle   Regioni   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          20 febbraio 2019, recante «Approvazione del Piano nazionale
          per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
          e la tutela della risorsa Ambientale», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo  4  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1.3.(omissis) 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per il contrasto al dissesto idrogeologico e dei Commissari
          per   l'attuazione   degli   interventi   idrici   di   cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152.». 
              - Il testo del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
          recante «Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la
          tutela   ambientale    e    l'efficientamento    energetico
          dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo
          sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi  gravanti
          sulle  tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione
          immediata  di   adempimenti   derivanti   dalla   normativa
          europea», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 116, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 giugno 2014, n. 144. 
              - Il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
          recante «Misure urgenti per  l'apertura  dei  cantieri,  la
          realizzazione delle opere  pubbliche,  la  digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          novembre  2014,  n.  164,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: 
                «Art. 7 (Sistema di misurazione e  valutazione  della
          performance). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche  valutano
          annualmente la performance organizzativa e  individuale.  A
          tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo  parere
          vincolante dell'Organismo indipendente di  valutazione,  il
          Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
              (omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). - 1. A decorrere dall'entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  i  Presidenti  della  regioni,  di
          seguito denominati commissari di Governo per  il  contrasto
          del dissesto  idrogeologico,  subentrano  relativamente  al
          territorio di  competenza  nelle  funzioni  dei  commissari
          straordinari delegati per il sollecito  espletamento  delle
          procedure relative alla realizzazione degli  interventi  di
          mitigazione del  rischio  idrogeologico  individuati  negli
          accordi  di  programma  sottoscritti   tra   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
          regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23
          dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'  delle  relative
          contabilita'   speciali.    I    commissari    straordinari
          attualmente in carica completano le operazioni  finalizzate
          al subentro dei commissari di Governo per il contrasto  del
          dissesto idrogeologico entro quindici  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto. 
                2. Al commissario di Governo  per  il  contrasto  del
          dissesto idrogeologico non e'  dovuto  alcun  compenso.  In
          caso  di  dimissioni  o   di   impedimento   del   predetto
          commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina
          un commissario ad acta,  fino  all'insediamento  del  nuovo
          Presidente della regione o alla cessazione della  causa  di
          impedimento. 
                2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
          tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
          dalla carica di  Presidente  della  regione,  questi  cessa
          anche   dalle    funzioni    commissariali    eventualmente
          conferitegli  con  specifici   provvedimenti   legislativi.
          Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
          prevedano apposite modalita' di sostituzione,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  e'  nominato  un   commissario   che
          subentra nell'esercizio delle funzioni  commissariali  fino
          all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni  del
          presente  comma   si   applicano   anche   agli   incarichi
          commissariali,   conferiti   ai    sensi    di    specifici
          provvedimenti legislativi, per i quali e' gia'  intervenuta
          l'anticipata cessazione dalla carica  di  Presidente  della
          regione. 
                2-ter. Per l'espletamento  delle  attivita'  previste
          nel presente articolo, il  Presidente  della  regione  puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione con i medesimi poteri e le  deroghe  previsti
          per il Commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di
          societa' a totale capitale pubblico  o  di  societa'  dalle
          stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Al  soggetto  attuatore,  scelto
          anche  fra  estranei  alla  pubblica  amministrazione,   e'
          corrisposto un compenso determinato nella misura e  con  le
          modalita'  di   cui   all'articolo   15,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  che  e'
          posto a carico del quadro economico degli interventi  cosi'
          come risultante dai sistemi  informativi  della  Ragioneria
          Generale dello Stato. Il soggetto attuatore,  nel  caso  in
          cui  si  tratti  di   un   dipendente   di   una   pubblica
          amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di
          comando, aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo
          l'ordinamento di appartenenza.  All'atto  del  collocamento
          fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma  111,
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  per  i  quali  e'
          fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
          entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 
                4.  Per   le   attivita'   di   progettazione   degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi  e  forniture,  il  commissario  di  Governo   puo'
          avvalersi,  oltre  che  delle  strutture  e  degli   uffici
          regionali,  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi   dei
          comuni,  dei  provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
          di bonifica e delle autorita' di distretto,  nonche'  delle
          strutture commissariali gia' esistenti,  non  oltre  il  30
          giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico  o
          delle societa' dalle stesse controllate. Le relative  spese
          sono  ricomprese  nell'ambito  degli   incentivi   per   la
          progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
                5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,
          il commissario di Governo e' titolare dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui  all'articolo  17
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
                6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. Per le occupazioni  di  urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
          l'esecuzione delle opere e degli interventi, i  termini  di
          legge previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive  modificazioni,   sono   ridotti   alla   meta'.
          L'autorita'  procedente,  qualora  lo  ritenga  necessario,
          procede  a  convocare  la  conferenza  di  servizi  di  cui
          all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il
          termine massimo per il  rilascio  dei  pareri  in  sede  di
          conferenza dei servizi e' di trenta giorni. 
                7. Ai fini delle  attivita'  di  coordinamento  delle
          fasi relative  alla  programmazione  e  alla  realizzazione
          degli interventi di cui  al  comma  1,  fermo  restando  il
          numero degli uffici dirigenziali di livello generale e  non
          generale vigenti, l'Ispettorato  di  cui  all'articolo  17,
          comma 2,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26,  e'  trasformato  in  una  direzione  generale
          individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e,
          pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente,  al
          citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n.  195  del
          2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
                7-bis.  I  comuni  possono  rivolgersi  ai   soggetti
          conduttori di aziende agricole con fondi  al  di  sopra  di
          1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere  minori
          di pubblica utilita' nelle  aree  attigue  al  fondo,  come
          piccole manutenzioni stradali, servizi di  spalatura  della
          neve  o  regimazione  delle  acque   superficiali,   previa
          apposita convenzione per ciascun intervento  da  pubblicare
          nell'albo  pretorio  comunale  e  a  condizione  che  siano
          utilizzate le attrezzature  private  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
                8. Al fine  di  conseguire  un  risparmio  di  spesa,
          all'articolo 17,  comma  35-octies,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  al  primo  periodo,  dopo  le
          parole: «due supplenti» sono  aggiunte  le  seguenti:  «con
          comprovata esperienza in materia contabile  amministrativa»
          e l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei
          componenti   effettivi   e'    designato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del  medesimo
          Ministero». 
                8-bis. Entro venti giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          nominati i nuovi componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
          al comma 8. 
                9. Fermo restando il termine del  31  dicembre  2014,
          stabilito  dall'articolo  1,  comma  111,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, gli  interventi  per  i  quali  sono
          trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
          30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
          Presidenti delle regioni  provvedono,  con  cadenza  almeno
          trimestrale, ad aggiornare i dati relativi  allo  stato  di
          avanzamento   degli   interventi   secondo   modalita'   di
          inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
                10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9
          del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  dopo  le
          parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le  seguenti:
          «comma 3, lettera a)». 
                11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                11-bis.  All'articolo  7,  comma   8,   del   decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il
          22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il
          22 dicembre 2015». 
                12.  Al  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
          entro  i  novanta  giorni  successivi  all'emanazione   del
          decreto  medesimo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da
          svolgere,  secondo  l'ordine  di  priorita'  definito   nei
          medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
          per i terreni  classificati,  sulla  base  delle  indagini,
          nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i  successivi
          duecentodieci  per  i  restanti  terreni.  Con  i  medesimi
          decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
          delle indagini dirette, il divieto  di  commercializzazione
          dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle  classi
          di  rischio  piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio   di
          precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          campo della sicurezza alimentare.»; 
                  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito  il
          seguente: «6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo
          possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente, con direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6.»; 
                  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito
          il seguente: «5-ter. Fatto  salvo  quanto  stabilito  dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
          del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta.». 
                12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre
          2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto  il
          seguente: 
                  «6-septies. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  e'  disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano». 
                13. Dall'attuazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova  e  La
          Spezia» sono soppresse e le parole: «20  milioni  di  euro»
          sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 
                13-ter.   Per   gli   interventi   di   ricostruzione
          conseguenti   agli   eccezionali    eventi    meteorologici
          verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013,  dal  25
          al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e  dal  16  al  20  gennaio
          2014, nel territorio della regione Liguria, e'  autorizzata
          la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
                13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma  13-ter,
          pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  a
          valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.". 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  giugno  2001,  n.  327,  recante  «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione  per  pubblica  utilita'  (Testo   A)»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  9,  del  comma  2
          articolo 11, del comma 5 articolo 13, del comma 3  articolo
          14, dei commi 1, 8, 10 e 14 dell'articolo 20, dei commi 3 e
          5 dell'articolo 22, del comma 4 dell'articolo  22-bis,  del
          comma  5  dell'articolo  23,  articolo  24,  del  comma   4
          dell'articolo 25, del comma 10 dell' articolo 26, del comma
          2 dell'articolo 27, dei commi 4 e 7 dell' articolo  42-bis,
          articolo 46 e comma 3  dell'articolo  48  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327: 
                «Art. 9 (Vincoli derivanti da piani  urbanistici).  -
          1.  Un  bene   e'   sottoposto   al   vincolo   preordinato
          all'esproprio   quando   diventa   efficace    l'atto    di
          approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
          variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica
          o di pubblica utilita'. (L) 
                2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la  durata
          di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato  il
          provvedimento che comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' dell'opera. (L) 
                3. Se non e' tempestivamente dichiarata  la  pubblica
          utilita' dell'opera, il vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade  e  trova   applicazione   la   disciplina   dettata
          dall'articolo  9  del  testo  unico  in  materia   edilizia
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380. (L) 
                4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la  sua
          decadenza, puo'  essere  motivatamente  reiterato,  con  la
          rinnovazione  dei  procedimenti  previsti  nel  comma  1  e
          tenendo  conto  delle  esigenze  di  soddisfacimento  degli
          standard. 
                5. Nel corso dei cinque anni di  durata  del  vincolo
          preordinato  all'esproprio,  il  consiglio  comunale   puo'
          motivatamente disporre o autorizzare che  siano  realizzate
          sul bene vincolato opere pubbliche o di  pubblica  utilita'
          diverse  da  quelle  originariamente  previste  nel   piano
          urbanistico generale. In tal caso, se la Regione  o  l'ente
          da questa delegato all'approvazione del  piano  urbanistico
          generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine
          di  novanta  giorni,  decorrente  dalla   ricezione   della
          delibera del Consiglio comunale e della  relativa  completa
          documentazione, si intende approvata la determinazione  del
          Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone
          l'efficacia. (L) 
                6. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  nulla  e'
          innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla
          adozione e sulla approvazione degli strumenti  urbanistici.
          (L).». 
                «Art. 11 (La partecipazione degli interessati). 
                2. L'avviso di avvio del procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. (L)». 
                «Art. 13 (Contenuto ed effetti dell'atto che comporta
          la dichiarazione di pubblica utilita'). 
                5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita'
          dell'opera puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti
          dai commi 3 e 4 per casi di  forza  maggiore  o  per  altre
          giustificate ragioni.  La  proroga  puo'  essere  disposta,
          anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per  un
          periodo di tempo che non supera i due anni. (L)». 
                «Art. 14 (L) (Istituzione degli  elenchi  degli  atti
          che dichiarano la pubblica utilita'). 
                3. L'autorita' espropriante comunica  all'ufficio  di
          cui al comma 2: 
                  a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio,
          almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima  della  data  di
          scadenza degli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita';». 
                «Art.    20    (La     determinazione     provvisoria
          dell'indennita' di espropriazione). - 1. Divenuto  efficace
          l'atto  che  dichiara  la  pubblica   utilita',   entro   i
          successivi trenta giorni il  promotore  dell'espropriazione
          compila  l'elenco  dei  beni  da   espropriare,   con   una
          descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica
          le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco  va
          notificato a  ciascun  proprietario,  nella  parte  che  lo
          riguarda, con le forme degli atti processuali  civili.  Gli
          interessati nei successivi trenta giorni possono presentare
          osservazioni scritte e depositare documenti. 
              (omissis) 
                8. Qualora abbia condiviso  la  determinazione  della
          indennita' di espropriazione e abbia  dichiarato  l'assenza
          di diritti di terzi sul bene il proprietario  e'  tenuto  a
          depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla
          comunicazione  di  cui  al  comma  5,   la   documentazione
          comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena
          e  libera  proprieta'  del  bene.  In  tal  caso   l'intera
          indennita', ovvero il saldo di quella  gia'  corrisposta  a
          titolo di acconto, e'  corrisposta  entro  il  termine  dei
          successivi  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine,   al
          proprietario sono dovuti gli interessi,  nella  misura  del
          tasso legale anche ove non sia avvenuta  la  immissione  in
          possesso. (L) 
              (omissis). 
                10. L'atto di cessione volontaria e' trasmesso per la
          trascrizione, entro quindici giorni  presso  l'ufficio  dei
          registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L) 
                (omissis). 
                14.   Decorsi   inutilmente   trenta   giorni   dalla
          notificazione di cui al comma 4, si intende non  concordata
          la  determinazione   dell'indennita'   di   espropriazione.
          L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro  trenta
          giorni, presso la Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  della
          somma  senza  le  maggiorazioni  di  cui  all'articolo  45.
          Effettuato  il  deposito,  l'autorita'  espropriante   puo'
          emettere ed eseguire il decreto d'esproprio.». 
                «Art. 22 (L) (Determinazione urgente  dell'indennita'
          provvisoria). 
                3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di  cui
          al comma 1 e  la  documentazione  comprovante  la  piena  e
          libera disponibilita' del  bene,  l'autorita'  espropriante
          dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione  nel
          termine  di  sessanta  giorni.  Decorso  tale  termine   al
          proprietario sono dovuti gli  interessi  nella  misura  del
          tasso legale. (L) 
                4. Omissis. 
                5.  In  assenza  della  istanza   del   proprietario,
          l'autorita'   espropriante   chiede    la    determinazione
          dell'indennita'  alla  commissione   provinciale   prevista
          dall'articolo 41, che provvede entro il termine  di  trenta
          giorni, e da' comunicazione della  medesima  determinazione
          al proprietario, con avviso notificato con le  forme  degli
          atti processuali civili. (L)». 
                «Art. 22-bis (L) (Occupazione  d'urgenza  preordinata
          all'espropriazione). 
                4. L'esecuzione del decreto di cui  al  comma  1,  ai
          fini dell'immissione in  possesso,  e'  effettuata  con  le
          medesime modalita' di cui all'articolo 24 e deve aver luogo
          entro il termine perentorio  di  tre  mesi  dalla  data  di
          emanazione del decreto medesimo. (L)» 
                «Art. 23 (L-R) (Contenuto ed effetti del  decreto  di
          esproprio). 
                5. Un estratto del decreto di esproprio e'  trasmesso
          entro cinque giorni per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
          Regione nel cui territorio si trova il bene.  L'opposizione
          del terzo e' proponibile entro i trenta  giorni  successivi
          alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale  termine  in
          assenza di impugnazioni, anche per  il  terzo  l'indennita'
          resta fissata nella somma depositata. (L)» 
                «Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio).
          - 1. L'esecuzione del decreto di  esproprio  ha  luogo  per
          iniziativa   dell'autorita'   espropriante   o   del    suo
          beneficiario, con il verbale  di  immissione  in  possesso,
          entro il termine perentorio di due anni. (L) 
                2. Lo stato  di  consistenza  del  bene  puo'  essere
          compilato anche successivamente alla redazione del  verbale
          di immissione in possesso, senza ritardo e  prima  che  sia
          mutato lo stato dei luoghi. (L) 
                3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione
          sono redatti in contraddittorio con  l'espropriato  o,  nel
          caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
          testimoni  che  non  siano  dipendenti   del   beneficiario
          dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni  i
          titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 
                4. Si intende  effettuata  l'immissione  in  possesso
          anche quando, malgrado la redazione del  relativo  verbale,
          il  bene  continua  ad  essere  utilizzato,  per  qualsiasi
          ragione, da chi in precedenza ne aveva  la  disponibilita'.
          (L) 
                5. L'autorita' espropriante, in calce al  decreto  di
          esproprio, indica la data in cui e'  avvenuta  l'immissione
          in  possesso  e  trasmette  copia  del   relativo   verbale
          all'ufficio per i registri  immobiliari,  per  la  relativa
          annotazione. (R) 
                6.  L'autorita'  che  ha  eseguito  il   decreto   di
          esproprio ne da'  comunicazione  all'ufficio  istituito  ai
          sensi dell'articolo 14, comma 1. (R) 
                7. Decorso il termine previsto nel comma 1,  entro  i
          successivi tre anni puo' essere emanato un  ulteriore  atto
          che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.». 
                «Art.  25  (L)  (Effetti  dell'espropriazione  per  i
          terzi). - (omissis) 
                4.  A  seguito   dell'esecuzione   del   decreto   di
          esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e  comunque
          non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta,  il   soggetto
          proponente  e  i  soggetti  gestori  di  servizi   pubblici
          titolari del potere di autorizzazione e di  concessione  di
          attraversamento,  per  la  definizione  degli   spostamenti
          concernenti  i  servizi  interferenti  e   delle   relative
          modalita'  tecniche.  Il  soggetto  proponente,  qualora  i
          lavori di modifica non siano stati avviati  entro  sessanta
          giorni, puo'  provvedervi  direttamente,  attenendosi  alle
          modalita' tecniche  eventualmente  definite  ai  sensi  del
          presente comma.». 
                «Art. 26 (R) (Pagamento  o  deposito  dell'indennita'
          provvisoria). 
                10.  Il  promotore  dell'espropriazione   esegue   il
          pagamento  dell'indennita'  accettata  o  determinata   dai
          tecnici, entro il termine di  sessanta  giorni,  decorrente
          dalla  comunicazione  del  decreto  che  ha   ordinato   il
          pagamento, salvo il caso in cui egli abbia proposto,  entro
          lo stesso  termine,  l'opposizione  alla  stima  definitiva
          della indennita'.» 
                «Art.  27  (R)  (Pagamento  o   deposito   definitivo
          dell'indennita'  a  seguito  della  perizia  di  stima  dei
          tecnici o della Commissione provinciale). 
                2. Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
          deposito, l'autorita' espropriante, in base alla  relazione
          peritale e previa  liquidazione  e  pagamento  delle  spese
          della   perizia,   su   proposta   del   responsabile   del
          procedimento autorizza il pagamento dell'indennita', ovvero
          ne  ordina  il  deposito  presso  la   Cassa   depositi   e
          prestiti.». 
                «Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di  un  bene
          per scopi di interesse pubblico). 
                 4.  Il  provvedimento   di   acquisizione,   recante
          l'indicazione delle circostanze  che  hanno  condotto  alla
          indebita utilizzazione dell'area e  se  possibile  la  data
          dalla  quale  essa  ha  avuto  inizio,  e'   specificamente
          motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni
          di interesse pubblico  che  ne  giustificano  l'emanazione,
          valutate  comparativamente  con  i  contrapposti  interessi
          privati   ed   evidenziando   l'assenza   di    ragionevoli
          alternative  alla  sua  adozione;  nell'atto  e'  liquidato
          l'indennizzo di  cui  al  comma  1  e  ne  e'  disposto  il
          pagamento entro il termine  di  trenta  giorni.  L'atto  e'
          notificato al proprietario  e  comporta  il  passaggio  del
          diritto  di  proprieta'  sotto  condizione  sospensiva  del
          pagamento delle somme dovute ai sensi del comma  1,  ovvero
          del loro deposito effettuato  ai  sensi  dell'articolo  20,
          comma  14;   e'   soggetto   a   trascrizione   presso   la
          conservatoria   dei    registri    immobiliari    a    cura
          dell'amministrazione procedente ed e'  trasmesso  in  copia
          all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. 
              7.  L'autorita'   che   emana   il   provvedimento   di
          acquisizione  di  cui  al   presente   articolo   ne'   da'
          comunicazione, entro trenta giorni, alla  Corte  dei  conti
          mediante trasmissione di copia integrale.». 
                «Art. 46 (La retrocessione totale). - 1.  Se  l'opera
          pubblica o di pubblica utilita' non e' stata  realizzata  o
          cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla
          data in cui e' stato  eseguito  il  decreto  di  esproprio,
          ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita'
          della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere  che  sia
          accertata la  decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e che siano  disposti  la  restituzione  del  bene
          espropriato e  il  pagamento  di  una  somma  a  titolo  di
          indennita'. 
                2. Dal rilascio del provvedimento  di  autorizzazione
          paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il  termine
          di validita' di cinque anni previsto dall'articolo  16  del
          regio decreto 3 giugno 1940, n.  1357,  dell'autorizzazione
          stessa. Qualora i lavori siano  iniziati  nel  quinquennio,
          l'autorizzazione si considera valida per  tutta  la  durata
          degli stessi.». 
                «Art. 48 (Disposizioni comuni  per  la  retrocessione
          totale e per quella parziale). - 1. Per  le  aree  comprese
          nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere
          oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune
          puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il  termine
          di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli  e'
          notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione
          i dati identificativi dell'area e il corrispettivo,  ovvero
          entro il  termine  di  sessanta  giorni,  decorrente  dalla
          notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo.  Le
          aree   cosi'   acquisite   fanno   parte   del   patrimonio
          indisponibile.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La  conferenza
          di    servizi    istruttoria    puo'     essere     indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
                2. La  conferenza  di  servizi  decisoria  e'  sempre
          indetta   dall'amministrazione   procedente    quando    la
          conclusione  positiva  del  procedimento   e'   subordinata
          all'acquisizione di piu' pareri,  intese,  concerti,  nulla
          osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi  da
          diverse  amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o
          servizi  pubblici.  Quando  l'attivita'  del  privato   sia
          subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
          adottare  a  conclusione  di  distinti   procedimenti,   di
          competenza  di  diverse   amministrazioni   pubbliche,   la
          conferenza di servizi  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
                3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
                4. Qualora un progetto sia sottoposto  a  valutazione
          di impatto ambientale di  competenza  regionale,  tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
                5. L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata  ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo  54
          del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  come
          modificato dalla presente legge:   
                «Art. 54 (Misure di  semplificazione  in  materia  di
          interventi contro il dissesto idrogeologico). 
                3-bis. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10  (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura). -1.-5. Omissis 
                6. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo del comma 1, lettera  ggggg-bis),
          dell'articolo articolo 3 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50:  
                "Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
              (omissis) 
                  ggggg-bis) «principio di unicita'  dell'invio»,  il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
              (omissis).".  
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.   13   (Banca   dati   delle    amministrazioni
          pubbliche).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un   efficace
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica, nonche' per acquisire  gli  elementi  informativi
          necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
          e per dare attuazione e stabilita' al federalismo  fiscale,
          le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
                2. In apposita sezione della banca  dati  di  cui  al
          comma 1 sono  contenuti  tutti  i  dati  necessari  a  dare
          attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono  messi  a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
                3. L'acquisizione dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              - Si riporta il testo del  comma  752  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1.-751. Omissis 
                752. Al fine di garantire l'attuazione del  principio
          di risparmio  dell'acqua  attraverso  la  promozione  della
          misurazione  individuale  dei  consumi,  nello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e' istituito un  fondo  denominato  «
          Fondo per la promozione dell'uso consapevole della  risorsa
          idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno
          degli anni 2021 e  2022,  destinato  all'effettuazione,  in
          collaborazione con l'Autorita' di regolazione per  energia,
          reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del
          servizio  idrico  integrato.  Con  decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e  l'Autorita'
          di regolazione per energia, reti e  ambiente,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo  del
          Fondo di cui al presente comma. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  24  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale) (Articoli 5 legge n. 225/1992;  Articoli
          107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo  5-bis,
          comma  5,  decreto-legge  n.  343/2001,  conv.   legge   n.
          401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. legge
          n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n.  147/2013).  -
          1. Al verificarsi  degli  eventi  che,  a  seguito  di  una
          valutazione  speditiva  svolta   dal   Dipartimento   della
          protezione civile sulla base dei dati e delle  informazioni
          disponibili  e  in  raccordo  con  le  Regioni  e  Province
          autonome  interessate,  presentano  i  requisiti   di   cui
          all'articolo 7, comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b).». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  1-bis
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1-bis  (Misure  di  semplificazione  per   gli
          investimenti). - 1. Ai fini della  corretta  programmazione
          finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei  contributi
          concessi  per  la  progettazione  e  la  realizzazione   di
          investimenti  relativi  a  interventi  di  spesa  in  conto
          capitale,   inclusi   quelli   indicati   all'articolo   1,
          l'amministrazione erogante i predetti  contributi  verifica
          tramite  il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  e  quelli  ad  esso   collegati,
          l'avvenuta esecuzione da parte degli enti  beneficiari  dei
          relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi: 
                  a) la presentazione dell'istanza  di  finanziamento
          nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
                  b) l'affidamento dei relativi contratti; 
                  c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori; 
                  d)  il  monitoraggio  fisico  della   realizzazione
          dell'intervento; 
                  e)   la   chiusura   contabile   e   di    cantiere
          dell'intervento; 
                  f) la chiusura del codice unico di progetto di  cui
          all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.».