((Art. 37 bis 
 
        Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo 
 
  1.  Al  fine  di  prevenire  la  contaminazione  del  suolo  dovuta
all'utilizzo  di  alcuni   tipi   di   correttivi   nell'agricoltura,
all'allegato  3,  tabella  2.1  «Correttivi  calcici  e  magnesiaci»,
colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto
legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di
calcio» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono  ammessi  fanghi  di
depurazione»; 
  b) al numero 22 «Carbonato  di  calcio  di  defecazione»,  dopo  le
parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «.  Non  sono
ammessi fanghi di depurazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'allegato  3,  tabella  2.1,
          numeri 21 e 22, del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, come modificato dalla presente legge: 
              «(Omissis) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico