Art. 24 
 
                      Notifiche di operativita' 
 
  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i
fornitori  di  infrastrutture  o  servizi   tecnici   stabiliti   sul
territorio italiano e operativi alla data di entrata  in  vigore  del
presente provvedimento notificano la propria operativita' alla  Banca
d'Italia. 
  La notifica contiene le informazioni previste  dalla  citata  guida
operativa per la notifica di inizio operativita' di cui  all'art.  19
del presente provvedimento.