Art. 24 Notifiche di operativita' Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i fornitori di infrastrutture o servizi tecnici stabiliti sul territorio italiano e operativi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento notificano la propria operativita' alla Banca d'Italia. La notifica contiene le informazioni previste dalla citata guida operativa per la notifica di inizio operativita' di cui all'art. 19 del presente provvedimento.