Art. 27 
 
        Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale ((di ripresa e resilienza)),  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma  1-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  di
quello  reso  disponibile  on-line  ((dall'Anagrafe  nazionale  della
popolazione  residente  (ANPR) ))  di  cui  all'articolo  62,  ovvero
recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 2-bis e' abrogato; 
      2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 3, le  parole  «Al  completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo  le  parole
«al presente articolo ((nell'ANPR))», sono aggiunte le  seguenti:  «e
il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento  e
al  trasferimento  dei  domicili  digitali  delle   persone   fisiche
contenuti nell'ANPR nell'elenco  di  cui  al  presente  articolo.  Le
funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della ((finanza pubblica»;)) 
    d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse; 
    e) articolo 62: 
      1) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole  «  svolgimento
delle proprie funzioni  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  anche
ampliando  l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari  dei  servizi  »;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono
alle informazioni anagrafiche contenute ((nell'ANPR)),  nel  rispetto
delle disposizioni in materia di  protezione  dei  dati  personali  e
delle misure di sicurezza definite con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  del  comma  6,  lettera  a),  per
l'espletamento, anche  con  modalita'  automatiche,  delle  verifiche
necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. »; 
      2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
garantiscono   un   costante   allineamento   dei   propri    archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute ((nell'ANPR))». 
  2. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo  sono  soppressi  e,
all'ultimo  periodo,  le  parole  «le   modalita'   di   nomina,   le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di  indirizzo
e» sono soppresse. 
  ((2-bis. Al  fine  di  garantire  all'autorita'  di  vigilanza  sui
mercati  finanziari  maggiore  celerita'  nella  realizzazione  degli
obiettivi della transizione digitale, in coerenza con  l'esigenza  di
rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, promuovendo  lo  sviluppo  del  processo  di
digitalizzazione  dell'attivita'  istituzionale   della   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario, al Fondo istituito ai  sensi  dell'articolo  32-
ter.1, comma 1, del testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022 e  2023.  Alle  spese  effettuate  mediante  le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo  8,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Nell'ambito  delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso  alla  procedura
ivi  prevista,  possono  essere   finanziati   progetti   finalizzati
all'ottimizzazione  e  all'evoluzione   dell'architettura   e   delle
infrastrutture  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative  e
infrastrutturali,  anche  in  materia  di  sistemi  di   intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile. 
  2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3-bis e' abrogato; 
  b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, e del comma 3». 
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis  con
riguardo all'esigenza di  rafforzare  i  servizi  digitali  anche  in
conformita' al Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  nonche'  al
fine di assicurare  la  trasformazione  digitale  dei  servizi  della
pubblica amministrazione in coerenza con  gli  obiettivi  e  i  tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1-  riforma  1.3  del  medesimo
Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei  processi  di  spesa
nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
nonche' la Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di  attuazione
del  predetto  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono
proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione  o  con  i
provvedimenti  di  assestamento  dei   bilanci   stessi,   variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti   previsti,   nell'ambito   delle   proprie    dotazioni
finanziarie,  per   gli   investimenti   relativi   alle   tecnologie
dell'informazione e della  comunicazione  in  attrezzature,  quali  i
server   e   altri   impianti   informatici,   e   quelli    relativi
all'acquisizione di  servizi  cloud  infrastrutturali.  La  vigilanza
sulla  corretta  applicazione  del  presente  comma  da  parte  delle
amministrazioni centrali  dello  Stato  e'  assicurata  dagli  uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato,  i  collegi  di  revisione  dei
conti e i collegi sindacali presso  gli  enti  e  organismi  pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente  comma  nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. 
  2-sexies. Il comma 1 dell'articolo  41  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
abrogato. 
  2-septies. All'articolo 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  del
Capo  provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di  connessione,  di  interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti  Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente  concorrendo  ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica». 
  2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa; 
  b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa. 
  2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4  della  legge  9  gennaio
2004, n. 4, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle more dell'adozione della  disciplina  di  recepimento
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni  mobili  realizzati,
alla data di pubblicazione delle linee guida di cui  all'articolo  11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui  all'articolo  3,
comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge  in
materia di rispetto dei  requisiti  di  accessibilita'  entro  il  28
giugno 2022» 
  2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  «  di  associato  in
partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: «
nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale,  comprese  le
attivita' di lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione
» sono inserite le seguenti: « ,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2-quinquies »; 
  b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
  «2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si  presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la  prestazione  d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo  e'  erogato  dal
committente tramite una piattaforma digitale. 
  2-quinquies.  Nel  caso  di  lavoro  intermediato  da   piattaforma
digitale, la comunicazione di  cui  al  comma  2  e'  effettuata  dal
committente  entro  il   ventesimo   giorno   del   mese   successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro.  In  caso  di  stipulazione
contestuale di  due  o  piu'  contratti  di  lavoro  intermediato  da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante  un'unica  comunicazione  contenente  le   generalita'   del
committente e  dei  prestatori  d'opera,  la  data  di  inizio  e  di
cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di  ore,
della prestazione e l'inquadramento  contrattuale.  Le  modalita'  di
trasmissione della  comunicazione  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  adottare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione». 
  2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate,  con  proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  provvede
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati  all'accesso  al
sistema telematico dell'Agenzia delle entrate  per  la  consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio  16   settembre   2010,
pubblicato nel sito internet  della  medesima  Agenzia,  al  fine  di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie  economiche  e  amministrative,  tenuto   dalle   camere   di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari  che  siano  muniti   di   delega   espressa   da   parte
dell'intestatario catastale.))