Art. 27
Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale ((di ripresa e resilienza)), al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di
quello reso disponibile on-line ((dall'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) )) di cui all'articolo 62, ovvero
recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2-bis e' abrogato;
2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole
«al presente articolo ((nell'ANPR))», sono aggiunte le seguenti: «e
il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e
al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le
funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della ((finanza pubblica»;))
d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse;
e) articolo 62:
1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento
delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e
imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: « I Comuni accedono
alle informazioni anagrafiche contenute ((nell'ANPR)), nel rispetto
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e
delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per
l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle verifiche
necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. »;
2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
garantiscono un costante allineamento dei propri archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute ((nell'ANPR))».
2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e,
all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di nomina, le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo
e» sono soppresse.
((2-bis. Al fine di garantire all'autorita' di vigilanza sui
mercati finanziari maggiore celerita' nella realizzazione degli
obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di
rafforzare i servizi digitali anche in conformita' al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di
digitalizzazione dell'attivita' istituzionale della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa a tutela dei risparmiatori e del
mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-
ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le
risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle
risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando
la finalita' di assicurare la gratuita' dell'accesso alla procedura
ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati
all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle
infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali,
adeguando la capacita' dei sistemi alle nuove esigenze applicative e
infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza
artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.
2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «, e del comma 3».
2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-quinquies. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 2-bis con
riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in
conformita' al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' al
fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della
pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi
previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo
Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa
nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, a
decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione
del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono
proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i
provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni
finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i
server e altri impianti informatici, e quelli relativi
all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza
sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle
amministrazioni centrali dello Stato e' assicurata dagli uffici
centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle
amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei
conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici
vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito
dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123.
2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'
abrogato.
2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di organizzazione e
gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilita'
tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini
e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai
relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 341, la parola: «, 132» e' soppressa;
b) al comma 344, la parola: «, 132» e' soppressa.
2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati,
alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11
della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3,
comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in
materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 28
giugno 2022»
2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in
partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: «
nonche' di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le
attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione
» sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal
comma 2-quinquies »;
b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume
lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera,
compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo e' erogato dal
committente tramite una piattaforma digitale.
2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma
digitale, la comunicazione di cui al comma 2 e' effettuata dal
committente entro il ventesimo giorno del mese successivo
all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione
contestuale di due o piu' contratti di lavoro intermediato da
piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 puo' essere assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del
committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di
cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di ore,
della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalita' di
trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede
all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al
sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione
delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010,
pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di
inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle
notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti
immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte
dell'intestatario catastale.))