Art. 28 
 
Servizio di collegamento  delle  imprese  alla  Piattaforma  Digitale
                           Nazionale Dati 
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, ((industria, artigianato
e agricoltura)), per il tramite del gestore del  sistema  informativo
nazionale di cui all'articolo 8, comma 6,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580,  mettono  a  disposizione  delle  imprese  il  servizio
dedicato di  collegamento  telematico  con  la  Piattaforma  Digitale
Nazionale  Dati  (PDND)  di  cui  all'articolo  50-ter  del   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  che  consente  alle  imprese  di
effettuare  controlli  automatizzati  e  di   acquisire   certificati
relativi ai propri fatti, stati e qualita'. 
  2. Al fine di predisporre  sistemi  informativi  necessari  per  la
messa a disposizione del servizio  di  cui  al  comma  1,  consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la  manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Unioncamere  e  Infocamere  in  qualita'  di  gestore  del
servizio, ((sentite)) e l'AgID e la societa' di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole  tecniche,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' la misura e le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento  del  progetto  sulla  base  dei  costi  sostenuti.  La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale  comunica  con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili  dai  sistemi  di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.  59
del 2021,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e gli  obiettivi  conseguiti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per la realizzazione  della  piattaforma,  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle ((risorse destinate agli interventi)) di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021. 
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri  a  carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui  al  comma  1,  al
fine  di  assicurare  la  remunerazione  dei  costi  a   regime   per
l'erogazione  del  servizio  e  lo   sviluppo   e   la   manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore  informatico  del
servizio. 
  ((3-bis. Al fine di semplificare e di  agevolare  la  realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
nonche'  di  consentire  l'accelerazione   degli   investimenti   ivi
previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «ad acta» sono soppresse; 
  b) dopo le  parole:  «delle  predette»  e'  inserita  la  seguente:
«nuove»; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti
di comprovata esperienza professionale. Gli organi  delle  camere  di
commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono
a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».))