((Art. 28 bis 
 
Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici  concessi
                   dalle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari,  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del  decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la  digitalizzazione  dei
pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di
erogazione dei  benefici  economici  concessi  dalle  amministrazioni
pubbliche e di consentire un piu' efficiente  controllo  della  spesa
pubblica,  i  benefici  economici  concessi   da   un'amministrazione
pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165,  a  favore  di  persone  fisiche  o  giuridiche
residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti
da effettuare  attraverso  terminali  di  pagamento  (POS)  fisici  o
virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente,   mediante   utilizzo   della   piattaforma
tecnologica  prevista   all'articolo   5,   comma   2,   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di  gestione  del
sistema informatico destinato all'erogazione dei  benefici  economici
di cui al comma 1 sono svolti dalla societa' di cui  all'articolo  8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  per  gli
aspetti di competenza, sono definiti  il  cronoprogramma  procedurale
per  la  progettazione   e   la   realizzazione   dell'infrastruttura
tecnologica  per  l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al   presente
articolo, nonche' le modalita' di attuazione del  medesimo  articolo,
comprese le modalita' di funzionamento della piattaforma  di  cui  al
comma 1, stabilendo, in particolare, le modalita' di colloquio con  i
sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la
gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi
dei benefici, di verifica  del  rispetto  dei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente,  nonche'  di  remunerazione  del
servizio da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  che  intendono
avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della  piattaforma
e di garantirne l'autosostenibilita'  a  regime.  Le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  citato  articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 determinano  i  casi  di  utilizzo  della
piattaforma di cui al comma 1 del  presente  articolo,  nel  rispetto
delle modalita' di funzionamento stabilite  dal  decreto  di  cui  al
primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo
della piattaforma di cui al comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati  dai
sistemi  di  monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate,  lo  stato
di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non
oneroso, una o piu' convenzioni con la societa' di  cui  all'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  al  fine  di
definire le modalita' e i tempi di comunicazione dei flussi contabili
relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo  nonche'
le modalita' di accreditamento dei medesimi benefici. 
  6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e  dalla  realizzazione
dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al  presente
articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno  2022  e
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  numero  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri
di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma  1  del
presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e  a  3,5
milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  ai
sensi del comma 3 del presente  articolo  e,  per  l'eventuale  parte
residua,  a  valere  sulle  risorse  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la  quota  riferibile  al
Fondo per l'innovazione tecnologica  e  la  digitalizzazione  di  cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))