Art. 29 
 
                  Fondo per la Repubblica Digitale 
 
  1.  Nell'ambito  dell'intervento  «Servizi  digitali  e  competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli  anni  2022,  2023,
2024, 2025 e 2026, e' istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale
», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente
postale dalle fondazioni di cui  al  decreto  legislativo  17  maggio
1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita'  istituzionale.  Le
modalita' di gestione  del  conto  di  cui  al  presente  comma  sono
definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. 
  2. Il Fondo e' destinato esclusivamente  al  sostegno  di  progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con  la  finalita'
di  accrescere  le  competenze  digitali,  anche  ((allo   scopo   di
migliorare)) i corrispondenti  indicatori  del  Digital  Economy  and
Society Index (DESI) della Commissione europea. 
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  ((sono  definite  le  modalita'))  di
inter- vento del Fondo di cui  al  comma  1  e  sono  individuate  le
caratteristiche,   le   modalita'   di   valutazione,   selezione   e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
((Nel definire le modalita' di intervento del Fondo  si  tiene  conto
del principio di omogeneita' territoriale nazionale.)) 
  4. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
((definiti)) le modalita' di costituzione del Comitato strategico  di
indirizzo, il numero dei componenti  e  le  regole  di  funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti  in  considerazione  della  capacita'  degli
stessi  di  accrescere  il  livello  delle  competenze  digitali  dei
cittadini e della  coerenza  con  le  linee  strategiche.  Lo  stesso
protocollo  d'intesa  definisce  le  modalita'  di  costituzione  del
Comitato scientifico indipendente a cui e'  affidato  il  compito  di
monitorare  e  valutare  l'efficacia   ex   post   degli   interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui  al  presente  comma
non da'  diritto  a  retribuzioni,  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
del presente comma non ((devono derivare)) nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  ((4-bis. A decorrere dal 31  gennaio  2022  e  fino  alla  completa
realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma  4
presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  una
relazione sulla  ripartizione  territoriale  del  programma  e  degli
interventi finanziati ai sensi del comma 2.)) 
  5. ((Alle fondazioni))  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al  65  per  cento
dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli
anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il
contributo  e'  assegnato  secondo  l'ordine  temporale  in  cui   le
fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i  progetti  individuati
secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a  esaurimento
delle risorse disponibili che vengono  individuate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica o la  transizione  digitale  a
valere sulle risorse  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
consiglio dei  ministri  anche  in  relazione  alle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2,  del  decreto  legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101. Il credito e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle
entrate con apposita comunicazione che da'  atto  della  trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al  Fondo  delle
somme da ciascuna stanziate,  nei  termini  e  secondo  le  modalita'
previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale  mancato  versamento
al Fondo delle somme indicate nella delibera  di  impegno  rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito  e'
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta di riconoscimento e puo' essere  utilizzato  esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto   al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e  assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo  di  cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito. 
  7.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e  delle  informazioni  ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 59 del 2021, le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.