Art. 30 
 
  Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata 
 
  1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma  per  la  gestione  della  rete  logistica  nazionale  in
coerenza con  il  cronoprogramma  previsto  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  trasferite  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  le
funzioni  di  soggetto  attuatore  di  cui  all'articolo  61-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  2. Gli effetti delle convenzioni previste  dall'articolo  1,  comma
456, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  dall'articolo  61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  dall'articolo  1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,  dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla ((legge 3 agosto 2017)), n.  123,  dall'articolo
1,  ((comma  583,  della  legge))  27  dicembre  2017,  n.   205,   e
dall'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157, ove non gia' scadute, cessano alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede, ((entro centoventi giorni)) dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai  relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa: 
    a)  all'accertamento  e  all'erogazione  al  precedente  soggetto
attuatore dei contributi eventualmente  ancora  dovuti  in  relazione
alle attivita' specificamente previste dalle  convenzioni  stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma  5,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228; 
    b)  in  relazione  alle  convenzioni  stipulate   in   attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n.  243  del  2016  e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91  del  2017,  nonche'  in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1,  del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi  i  pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi, ((derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti)), dallo
stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, e strettamente  ((afferenti  alle  attivita'))
previste dalle citate disposizioni. 
  4. Entro il medesimo termine di  cui  al  comma  3,  il  precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a  disposizione  del  Ministero
delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  tutto  quanto
realizzato  o  in  corso  di  realizzazione   in   attuazione   delle
convenzioni e delle  disposizioni  indicate  nello  stesso  comma  3,
nonche' quanto  necessario  per  assicurare  il  funzionamento  della
piattaforma per la gestione della rete  logistica  nazionale  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012. 
  5. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  della  societa'  Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. 5. Identico. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al
fine di far fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con  le  risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete  Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
S.p.A. e' autorizzata,  in  deroga  all'articolo  19,  comma  5,  del
decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  175,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza  ((multidisciplinare))  in  materia  di  logistica  e   di
logistica digitale, di cui due  quadri,  da  inquadrare  in  base  al
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.  La  societa'  Rete
Autostrade Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i
trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del  personale  di  cui  al
primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a
1.426.000 euro ((annui))  a  decorrere  dall'anno  2022  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55. 
  ((6-bis. Ai fini dell'autorizzazione  delle  opere  concernenti  la
realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree  adiacenti  ai
porti, le  medesime  aree  sono  equiparate  alle  zone  territoriali
omogenee B previste dal decreto del Ministro dei  lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, ai fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.
42."))