((Art. 30 bis 
 
Intermodalita' e  logistica  integrata:  processi  di  innovazione  e
            razionalizzazione delle attivita' logistiche 
 
  1. In attuazione della missione 3 - componente 2 -  «Intermodalita'
e logistica integrata», nell'ambito  della  riforma  2.3,  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  e   al   fine   di   favorire
ulteriormente i processi di  innovazione  e  razionalizzazione  delle
attivita' logistiche, al codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1696. - (Limiti al  risarcimento  del  danno  per  perdita  o
avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da
avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle  cose  trasportate
nel luogo e nel tempo della riconsegna. 
  Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere  superiore  a  1
euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o
avariata nei trasporti  nazionali  terrestri  e  all'importo  di  cui
all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto
di trasporto internazionale  di  merci  su  strada,  con  Protocollo,
firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della  legge
6 dicembre 1960, n. 1621,  nei  trasporti  internazionali  terrestri,
ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni  internazionali  o  dalle
leggi  nazionali  applicabili  per  i  trasporti  aerei,   marittimi,
fluviali  e  ferroviari,  sempre  che  ricorrano  i  presupposti  ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore. 
  Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di  piu'
mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in
quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il  risarcimento
dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore  a  1  euro
per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei
trasporti nazionali e a 3 euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo
della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. 
  Le  disposizioni  dei  commi  primo,  secondo  e  terzo  non   sono
derogabili a favore del vettore se non nei casi e  con  le  modalita'
previsti dalle leggi  speciali  e  dalle  convenzioni  internazionali
applicabili. 
  Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo  ove  sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria  della  merce  sono  stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli  si  sia  avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali  soggetti  abbiano  agito
nell'esercizio delle loro funzioni»; 
  b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un  mandato
con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in  nome
proprio  e  per  conto  del  mandante  o,  se  dotato  di  poteri  di
rappresentanza, in  nome  e  per  conto  del  mandante,  uno  o  piu'
contratti di trasporto con uno  o  piu'  vettori  e  di  compiere  le
operazioni accessorie»; 
  c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione  del
mandato lo spedizioniere e' tenuto  a  osservare  le  istruzioni  del
mandante. 
  Lo spedizioniere non ha l'obbligo di  provvedere  all'assicurazione
delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»; 
  d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo  spedizioniere  che  con
mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in  tutto  o
in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. 
  Nell'ipotesi di perdita o avaria delle  cose  spedite,  si  applica
l'articolo 1696»; 
  e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2761.  -  (Crediti  del  vettore,  dello  spedizioniere,  del
mandatario,  del  depositario  e  del  sequestratario)  -  I  crediti
dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le
spese d'imposta anticipate dal vettore o  dallo  spedizioniere  hanno
privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste  rimangono
presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche  su  beni
oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui
e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano
esecuzione  di  un  unico  contratto  per  prestazioni  periodiche  o
continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del  mandato  hanno
privilegio sulle cose del mandante  che  il  mandatario  detiene  per
l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario  abbia  provveduto  a
pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo  credito  ha
il privilegio di cui all'articolo 2752. 
  I crediti derivanti dal deposito o dal  sequestro  convenzionale  a
favore  del  depositario  e  del   sequestratario   hanno   parimenti
privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o
del sequestro. Si applicano a questi privilegi  le  disposizioni  del
secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».))