((Art. 30 bis Intermodalita' e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attivita' logistiche 1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - «Intermodalita' e logistica integrata», nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attivita' logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1696 e' sostituito dal seguente: «Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da per- dita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalita' previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»; b) l'articolo 1737 e' sostituito dal seguente: «Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e di compiere le operazioni accessorie»; c) l'articolo 1739 e' sostituito dal seguente: «Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»; d) l'articolo 1741 e' sostituito dal seguente: «Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696»; e) l'articolo 2761 e' sostituito dal seguente: «Art. 2761. - (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».))