((Art. 30 ter
Interoperabilita' tra la piattaforma telematica nazionale per la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
banche di dati
1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' collegata
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'agente della riscossione.
2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di
cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi
del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per
l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le
parti interessate.
3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarita' del
trattamento, ferme restando le specifiche responsabilita' ai sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al
soggetto gestore della piattaforma nonche' le responsabilita' dei
soggetti che trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.))