((Art. 30 ter 
 
Interoperabilita' tra la  piattaforma  telematica  nazionale  per  la
composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre
                           banche di dati 
 
  1.  La  piattaforma  telematica  nazionale   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e'  collegata
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche  di  dati
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale e dell'agente della riscossione. 
  2. L'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  6,  del
decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche  di  dati  di
cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore  ai  sensi
del  regolamento  (UE)  2016/  679  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, ed estrae la documentazione  e  le  informazioni  necessari  per
l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e  con  le
parti interessate. 
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al
comma 1 non modifica la  disciplina  relativa  alla  titolarita'  del
trattamento, ferme restando le specifiche  responsabilita'  ai  sensi
dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)  2016/679  spettanti  al
soggetto gestore della piattaforma  nonche'  le  responsabilita'  dei
soggetti che trattano i dati in qualita'  di  titolari  autonomi  del
trattamento.))