((Art. 30 quater 
 
Scambio di documentazione  e  di  dati  contenuti  nella  piattaforma
telematica nazionale per la composizione negoziata per  la  soluzione
       delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori 
 
  1. I creditori accedono alla piattaforma  telematica  nazionale  di
cui all'articolo 30- ter, comma 1, e inseriscono al  suo  interno  le
informazioni  sulla   propria   posizione   creditoria   e   i   dati
eventualmente richiesti dall'esperto  di  cui  al  medesimo  articolo
30-ter, comma 2. Essi  accedono  ai  documenti  e  alle  informazioni
inseriti  nella  piattaforma  dall'imprenditore  al   momento   della
presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o  nel
corso delle trattative. La documentazione e le informazioni  inserite
nella  piattaforma  sono  accessibili   previo   consenso   prestato,
dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016, e del codice in materia di protezione dei  dati  personali,  di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))