((Art. 30 sexies 
 
           Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati 
 
  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  l'Agenzia  delle
entrate   e    l'Agenzia    delle    entrate-Riscossione    segnalano
all'imprenditore e, ove esistente,  all'organo  di  controllo,  nella
persona del presidente del  collegio  sindacale  in  caso  di  organo
collegiale, tramite posta elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo
risultante dall'anagrafe  tributaria:  a)  per  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, il ritardo  di  oltre  novanta  giorni  nel
versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 
  1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,  al
30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e  all'importo  di
euro 15.000; 
  2) per le imprese senza lavoratori subordinati  e  parasubordinati,
all'importo di euro 5.000; 
  b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto  e
non versato relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  risultante
dalla comunicazione dei dati delle  liquidazioni  periodiche  di  cui
all'articolo  21-bis  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
superiore all'importo di euro 5.000; 
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di  crediti
affidati  per  la  riscossione,  autodichiarati   o   definitivamente
accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le
imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di
persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa',
all'importo di euro 500.000. 
  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 
  a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di
presentazione delle comunicazioni  di  cui  all'articolo  21-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e  dall'Agenzia
delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta  giorni  decorrenti  dal
verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati
nel medesimo comma 1. 
  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere
la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 
  a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in  relazione
ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
  b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai  debiti  risultanti
dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre  dell'anno
2022; 
  c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi
affidati all'agente della  riscossione  a  decorrere  dal  1°  luglio
2022.))