Art. 49 Autorizzazione temporanea 1. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, puo', su richiesta dell'interessato, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel territorio italiano di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. 2. L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende tutte le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la capacita' della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata. 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla il rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle restrizioni di cui al comma 2 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate. 4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Note all'art. 49: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.