Art. 49 
 
                      Autorizzazione temporanea 
 
  1.  Il  Servizio  fitosanitario  centrale,  sentito   il   Servizio
fitosanitario  competente  per   territorio,   puo',   su   richiesta
dell'interessato, autorizzare  temporaneamente  l'introduzione  e  lo
spostamento nel territorio italiano di piante,  prodotti  vegetali  e
altri oggetti utilizzati a fini di  prove  ufficiali,  scientifici  o
educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. 
  2. L'autorizzazione rilasciata a norma del comma 1 comprende  tutte
le condizioni e le limitazioni di cui all'articolo 48, paragrafi 1, 2
e 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e non eccede la  capacita'  della
stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
controlla il rispetto delle condizioni,  delle  limitazioni  e  delle
restrizioni di cui al comma 2  e  adotta  i  provvedimenti  necessari
qualora le condizioni, la limitazione  o  le  restrizioni  non  siano
rispettate. 
  4. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere  del
Comitato fitosanitario  nazionale,  adotta  ulteriori  provvedimenti,
compresa la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.