Art. 50 
 
              Designazione delle stazioni di quarantena 
                  e delle strutture di confinamento 
 
  1. Il responsabile della stazione di quarantena o  della  struttura
di confinamento interessato presenta  domanda  di  riconoscimento  al
servizio  fitosanitario  centrale,   corredata   dalle   informazioni
necessarie alla verifica del soddisfacimento  delle  prescrizioni  di
cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61
del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al
Servizio fitosanitario centrale. 
  3. Il Servizio  fitosanitario  centrale,  su  parere  del  Comitato
fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni  di
quarantena o strutture di  confinamento,  nonche'  temporaneamente  i
siti di operatori professionali o di altre persone come strutture  di
confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali
o gli altri oggetti. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture  di
confinamento per verificare il rispetto  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui  all'articolo
62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e
condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui  al
primo periodo ordina al responsabile della stazione di  quarantena  o
della struttura di confinamento di mettere  in  atto,  immediatamente
oppure entro un termine specificato, azioni correttive per  garantire
il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031. 
  5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere  del
Comitato fitosanitario  nazionale,  adotta  ulteriori  provvedimenti,
compresa la revoca della designazione di cui al comma 3. 
  6. Le piante, i prodotti  vegetali  e  altri  oggetti  lasciano  le
stazioni di quarantena  o  le  strutture  di  confinamento  solo  con
l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente  per
territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031. 
 
          Note all'art. 50: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031,  si
          veda nelle note alle premesse.