Art. 50 Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento 1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessato presenta domanda di riconoscimento al servizio fitosanitario centrale, corredata dalle informazioni necessarie alla verifica del soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031. 2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica il soddisfacimento delle prescrizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/2031 e trasmette una relazione in merito al Servizio fitosanitario centrale. 3. Il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, designa nel territorio italiano stazioni di quarantena o strutture di confinamento, nonche' temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti. 4. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 61 e le condizioni di funzionamento di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2016/2031. Qualora le predette prescrizioni e condizioni non siano rispettate, il Servizio fitosanitario di cui al primo periodo ordina al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/2031. 5. Se opportuno, il Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, adotta ulteriori provvedimenti, compresa la revoca della designazione di cui al comma 3. 6. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, conformemente all'articolo 64 del regolamento 2016/2031.
Note all'art. 50: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/2031, si veda nelle note alle premesse.