Art. 54 
 
                         Controlli Ufficiali 
 
  1. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
effettua controlli ufficiali nei centri  aziendali  e  nei  campi  di
produzione  dei  fornitori,  sui  materiali  di  moltiplicazione   di
fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive  e  materiali
di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione  e
di  commercializzazione,  al  fine  di  accertare  che  siano   state
rispettate le prescrizioni  e  le  condizioni  fissate  dal  presente
decreto. 
  2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in  ispezioni
visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. 
  3.  Nell'effettuazione  dei   controlli   ufficiali   il   Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio verifica: 
    a) l'idoneita' dei metodi utilizzati dal  fornitore,  e  il  loro
impiego effettivo, al fine di verificare i punti critici del  proprio
processo di produzione; 
    b) la competenza generale del personale impiegato  dal  fornitore
per svolgere le attivita'. 
  4. Il Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
conserva le registrazioni dei risultati e delle date in  relazione  a
tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da  esso
effettuati. 
  5. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di  cui
al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i  materiali
non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il
Servizio fitosanitario regionale competente adotta  tutte  le  misure
necessarie per  assicurare  la  loro  conformita'  alle  prescrizioni
precitate,  oppure,  se  cio'  non  e'   possibile,   ne   vieta   la
commercializzazione nell'Unione europea. 
  6. Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate  quando  e'
accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte
del fornitore sono  conformi  alle  prescrizioni  e  alle  condizioni
previste dal presente decreto. 
  7. Gli oneri derivanti dalle  attivita'  di  controllo  di  cui  al
presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di
cui all'articolo 82.