Art. 55 
 
                        Laboratori di analisi 
 
  1. Le  analisi  ufficiali  su  campioni  prelevati  nell'ambito  di
controlli  ufficiali  sono  effettuate   dai   laboratori   ufficiali
designati dai  Servizi  fitosanitari  regionali  in  applicazione  al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2017. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite  le  modalita'  per  il
riconoscimento, da parte del  Servizio  fitosanitario  nazionale,  di
ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione  di
analisi diverse da quelle di cui al comma  1,  i  cui  oneri  sono  a
carico degli operatori interessati. 
 
          Note all'art. 55: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.