Art. 40 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Per  ciascuno  degli  interventi  effettuati   dal   Patrimonio
Destinato ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,  lettera  d),  devono
essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero
sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla  loro
realizzazione, le seguenti informazioni: 
    a) denominazione dell'impresa beneficiaria; 
    b) identificativo dell'impresa beneficiaria; 
    c) regione in cui e' ubicata l'impresa  beneficiaria,  a  livello
NUTS II; 
    d) settore di attivita' a livello di gruppo NACE; 
    e) elemento di aiuto, espresso come importo intero; 
    f) strumento di aiuto; 
    g) data di concessione; 
    h) obiettivo dell'aiuto; 
    i) autorita' che concede l'aiuto; 
    l) numero di riferimento della misura di aiuto. 
  2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti  dalla  disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  di
cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
  3. Ai fini del rispetto degli  obblighi  informativi  previsti  dal
Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.: 
    a) invia al Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  per  la
pubblicazione  le  informazioni   pertinenti   relative   a   ciascun
intervento effettuato ai sensi del Titolo II; 
    b) conserva per dieci anni, a partire dalla  data  di  erogazione
dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per
la concessione della  misura  di  aiuto-  finanziamento  siano  state
rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi. 
  4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio  Destinato
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b)  e  c),  non  siano
stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano  sul
proprio sito Internet  le  informazioni  circa  l'impiego  dell'aiuto
ricevuto entro dodici  mesi  dalla  data  della  sua  concessione  e,
successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in
particolare, illustrare  in  che  modo  l'aiuto  ricevuto  sia  stato
impiegato per attivita' in linea con gli obiettivi UE e gli  obblighi
nazionali legati  alla  trasformazione  verde  e  digitale,  compreso
l'obiettivo UE di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050. 
  5. Nel caso di interventi effettuati dal  Patrimonio  Destinato  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), in societa'  con
azioni quotate in un mercato regolamentato in  cui  vi  e'  gia'  una
partecipazione   pubblica,   in   presenza    di    un    contestuale
co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle  stesse
condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per
cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di  cui
al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni. 
  6. CDP S.p.A. predispone con riferimento  agli  interventi  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere  a),  b)  c)  e  d),  una  relazione
annuale  alla  Commissione  europea,  secondo  le  prescrizioni   del
regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21  aprile  2004.
La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero  dell'economia
e delle finanze. 
  7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021  una
relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II,
anche con riferimento alle procedure  di  verifica  dei  requisiti  e
criteri di accesso. La  relazione  e'  contestualmente  trasmessa  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).  -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012
          della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia ordinato il recupero ai sensi  dell'articolo  16  del
          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio
          2015. 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno.» 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio  2017,  n.  115  recante  «Regolamento  recante   la
          disciplina per  il  funzionamento  del  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,  comma  6,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
          e integrazioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 28 luglio 2017, n. 175. 
              - Il Regolamento (CE) n.  794/2004  della  Commissione,
          del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione  del
          regolamento  (CE)  n.  659/1999   del   Consiglio   recante
          modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato  CE
          e' pubblicato nella GU L 140  del  30  aprile  2004,  pagg.
          1-134.