Art. 40 Monitoraggio 1. Per ciascuno degli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), devono essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla loro realizzazione, le seguenti informazioni: a) denominazione dell'impresa beneficiaria; b) identificativo dell'impresa beneficiaria; c) regione in cui e' ubicata l'impresa beneficiaria, a livello NUTS II; d) settore di attivita' a livello di gruppo NACE; e) elemento di aiuto, espresso come importo intero; f) strumento di aiuto; g) data di concessione; h) obiettivo dell'aiuto; i) autorita' che concede l'aiuto; l) numero di riferimento della misura di aiuto. 2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.: a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun intervento effettuato ai sensi del Titolo II; b) conserva per dieci anni, a partire dalla data di erogazione dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per la concessione della misura di aiuto- finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi. 4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), non siano stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano sul proprio sito Internet le informazioni circa l'impiego dell'aiuto ricevuto entro dodici mesi dalla data della sua concessione e, successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in particolare, illustrare in che modo l'aiuto ricevuto sia stato impiegato per attivita' in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050. 5. Nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di cui al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni. 6. CDP S.p.A. predispone con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) c) e d), una relazione annuale alla Commissione europea, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.» - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 28 luglio 2017, n. 175. - Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e' pubblicato nella GU L 140 del 30 aprile 2004, pagg. 1-134.