Art. 42 
 
            Assistenza nelle attivita' motorie e sportive 
 
  1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di
palestre, centri e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  a  fronte  del
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto  forma  di
quote di adesione, devono essere svolti con il  coordinamento  di  un
chinesiologo o di un istruttore  di  specifica  disciplina,  dei  cui
nominativi deve essere data adeguata pubblicita'. 
  2.  Il  chinesiologo   deve   possedere   il   diploma   rilasciato
dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge
7 febbraio  1958,  n.  88,  recante  Provvedimenti  per  l'educazione
fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto  legislativo
8  maggio  1998,  n.  178,  recante  Trasformazione  degli   Istituti
superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e  di  corsi
di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo  17,
comma 115, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  oppure  titoli  di
studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo  Stato
italiano. 
  3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei
requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive  dalle
relative Federazioni Sportive Nazionali,  dalle  Discipline  Sportive
Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e
dal CIP. 
  4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: 
    a)  le  attivita'   sportive   agonistiche   disciplinate   dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o
dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP; 
    b)  le  attivita'  motorie  a  carattere  ludico  ricreativo  non
riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra
cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative  a  discipline
riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo  che  comportino
attivita' motorie. 
  5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  1,  ai
trasgressori viene applicata, da parte  del  comune  territorialmente
competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00  euro  a
un massimo di 10.000,00 euro. 
  6. Nelle strutture in  cui  si  svolgono  le  attivita'  motorie  e
sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi  di
primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e,  ai  fini  di
adeguata  prevenzione,  di  almeno  un  operatore  in  possesso   del
certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D). 
 
          Note all'art. 42: 
              - La legge 7 febbraio 1958,  n.  88,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1958, n. 57, reca «Provvedimenti
          per l'educazione fisica». 
              - La legge 15 maggio 1997,  n.  127,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997,  n.  113,  reca  «Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei procedimenti di decisione e di controllo». 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8
          maggio 1998, n. 178, si veda nelle note alle premesse.