Art. 42 Assistenza nelle attivita' motorie e sportive 1. I corsi e le attivita' motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita'. 2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. 3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attivita' motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. 4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: a) le attivita' sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP; b) le attivita' motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonche' le attivita' relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attivita' motorie. 5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. 6. Nelle strutture in cui si svolgono le attivita' motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).
Note all'art. 42: - La legge 7 febbraio 1958, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1958, n. 57, reca «Provvedimenti per l'educazione fisica». - La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, reca «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, si veda nelle note alle premesse.