ART. 35 
 
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) 
 
  1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di
recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia
circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla parte IV, titolo I, le  parole  "e  assimilati",  ovunque
ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  "e
assimilati" sono soppresse; 
    b) all'articolo 185: 
      1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione
di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana"; 
      2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ",  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",
intendendosi i rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che  abbiano  cessato  il
periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano
piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario"; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  "4-bis. I rifiuti provenienti da  articoli  pirotecnici  in  disuso
sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale  di  cui  all'articolo
34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n.  123,  e,
in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubblica  sicurezza  per   le
attivita' di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di
trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di  materiali
esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e  distruzione   mediante
incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza. 
  4-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  di
tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche   disponibili,
ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di
provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,
secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente
decreto."; 
    c) all'articolo 188,  comma  5,  le  parole  "un'attestazione  di
avvenuto    smaltimento"    sono    sostituite    dalle     seguenti:
"un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento"; 
    d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole
"dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'avvio
a recupero"; 
    e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  "da  assistenza
sanitaria" sono inserite le  seguenti:  "svolta  al  di  fuori  delle
strutture sanitarie di riferimento e da assistenza"; 
    f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  ",  comma  3,"  sono
sostituite dalle seguenti: ", comma 5,"; 
    g) all'articolo 206-bis, comma 1: 
      1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
"anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente
decreto"; 
      2) alla lettera b)  le  parole  da  "permanente  di  criteri  e
specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle  seguenti:
"periodico di  misure"  e  le  parole  da  "efficacia,  efficienza  e
qualita'"  a  "smaltimento  dei  rifiuti;"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i
sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo
smaltimento dei rifiuti;"; 
      3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti: 
  "c) analizza le relazioni  annuali  dei  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del
presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e
dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il
rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei
produttori e degli importatori di beni; 
  d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo
II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto; 
  e) controlla  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  negli
accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora
l'attuazione; 
  f) verifica l'attuazione del Programma generale di  prevenzione  di
cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non
provveda nei termini previsti, predispone lo stesso; 
  g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale
di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; 
  h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai  sensi  degli
articoli 178-bis e 178-ter,  in  relazione  agli  obblighi  derivanti
dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti."; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e
dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le  seguenti:
", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter"; 
    h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   ",   mediante
segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono  sostituite
dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al  controllo  dei
requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle
province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente
competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti
delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di
preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'
competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e
la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite
nel decreto di cui al comma 2."; 
    i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 216-ter 
  (Comunicazioni alla Commissione europea) 
  1. I piani  di  gestione  e  i  programmi  di  prevenzione  di  cui
all'articolo 199, commi 1 e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali
revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione
ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per
la successiva trasmissione alla Commissione europea. 
  2.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo
periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione. 
  3.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il
quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo
e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019
sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio
il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette
decisioni di esecuzione. 
  4.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla
Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli  usati.  I  dati  sono
comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine
dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004  (UE)  del  7
giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio  il  primo
anno civile completo dopo  l'adozione  della  suddetta  decisione  di
esecuzione. 
  5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una  relazione
di controllo della qualita' secondo il formato per  la  comunicazione
stabilito dagli allegati alle  rispettive  decisioni  di  esecuzione,
nonche' da una relazione sulle misure adottate per il  raggiungimento
degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende
informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni
sono comunicate secondo il formato  per  la  comunicazione  stabilito
dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione. 
  6. La parte quarta del presente  decreto  nonche'  i  provvedimenti
inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione
europea."; 
    l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento  del  sistema
sono tenuti a presentare annualmente al Ministero  della  Transizione
ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma
6. Il  programma  pluriennale  di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare  successivo,  sono  inseriti  nel  programma
generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225."; 
    m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,
della  Parte  quarta  e'  sostituto  dall'allegato  III  al  presente
decreto. 
  2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino
un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto
dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non
costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,
214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e
richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da
inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel
caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni
dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio
della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica
comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di
un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda
di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati
allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un
incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1,  lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,
comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo
n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo
autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente
quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in
cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della
modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata
sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un  titolo
autorizzativo,  nei  trenta  giorni  successivi  alla   comunicazione
medesima, ordina al  gestore  di  presentare  una  domanda  di  nuova
autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita  fino
al rilascio della nuova autorizzazione. 
  4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.