ART. 36 
 
    (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale) 
 
  1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari
ad   alto   rischio   idrogeologico   e   di   frana,   sono   esenti
dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio  1904
n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione  per
il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in  materia
di boschi e di terreni montani",  e  successive  norme  regionali  di
recepimento. 
  2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di
manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica
forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e
di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica. 
  3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica
semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e
nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo
territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti
equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34,
ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita': 
    a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un
piano di tagli dettagliato; 
    b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o
colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di
riforestazione e sistemazione idraulica; 
    c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di
resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021,  n.
130 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.