ART. 37 
 
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali) 
 
  1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti
contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare
alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili
con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In caso di  aree  con  destinazione  agricola  secondo  gli
strumenti urbanistici ma non utilizzate,  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, da  almeno  dieci  anni,  per  la
produzione agricola e l'allevamento, si applicano  le  procedure  del
presente Titolo e  le  concentrazioni  di  soglia  di  contaminazione
previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate
tenuto conto  delle  attivita'  effettivamente  condotte  all'interno
delle aree. In assenza di  attivita'  commerciali  e  industriali  si
applica  la  colonna  A.  Le  disposizioni  del  presente  Titolo  si
applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione
il regolamento di cui al comma 1."; 
    b) all'articolo 242: 
      1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  "indicando
altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei
lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per  la
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le
attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico
del proponente,"; 
      2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  "7-bis. Qualora gli  obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre
matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica."; 
      3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi; 
    c) all'articolo 242-ter: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  "possono  essere
realizzati"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "i  progetti  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza,"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
per la realizzazione di opere che non prevedono scavi  ma  comportano
occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto  di
bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242."; 
      3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte
le parole "e al comma 1-bis"; 
      4) al comma 3, dopo le parole "individuate  al  comma  1"  sono
aggiunte le parole "e al comma 1-bis"; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  Ai  fini
della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120."; 
    d) all'articolo 243: 
      1) al comma 6  dopo  le  parole  "Il  trattamento  delle  acque
emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di
utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,"; 
      2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine
di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in  sicurezza
di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati."; 
    e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente:  "Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il
soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente
il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma
4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del
responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della
caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione
dell'ambiente competente.".; 
    f) all'articolo 248: 
      1)  al  comma  1  dopo  le  parole  "sulla  conformita'   degli
interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti:  "e  sul
rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7"; 
      2) al comma 2 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Qualora  la
Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  relazione  tecnica   provvede,   nei
successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida  ad  adempiere
nel termine di trenta giorni."; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Nel caso gli obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle
predette matrici ambientali, ad esito delle  verifiche  di  cui  alla
procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la
certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano
di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel  tempo
della contaminazione rilevata nella falda."; 
    g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province
autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle
societa' in house del medesimo Ministero."; 
    h) all'articolo 252: 
      1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "I  valori
d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali
devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso
legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della
contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non
regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale
(ISPRA)."; 
      2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero
delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti:  "sentito
il Ministero dello sviluppo economico"; 
      3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  "A
condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma
9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora  il
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  accerti  il
mancato rispetto delle norme tecniche di cui al  precedente  periodo,
dispone, con provvedimento  motivato,  il  divieto  di  inizio  o  di
prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a
conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti  dal
medesimo Sistema nazionale."; 
      4) il comma 4-quater e' abrogato; 
      5) al comma 5,  dopo  le  parole  "altri  soggetti  qualificati
pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti:  ",  anche  coordinati
fra loro"; 
      6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  "sostituisce"  e'
sostituita dalla seguente: "ricomprende"; 
      7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "A  tal
fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assensi  comunque  denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente."; 
      8) il comma 8 e' abrogato; 
      9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di
tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata
all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per
l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto
delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema  nazionale  a  rete
per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di  sanita'
che  si  pronunciano  entro  sessanta  giorni   dalla   presentazione
dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica."; 
      10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: 
  "9-quater. Con decreto di natura  non  regolamentare  il  Ministero
della transizione  ecologica  adotta  i  modelli  delle  istanze  per
l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della
documentazione tecnica da allegare. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione  ecologica
sono adottate le norme tecniche in base alle quali  l'esecuzione  del
piano di caratterizzazione e' sottoposto a  comunicazione  di  inizio
attivita' di cui al comma 4."; 
    i) all'articolo 252-bis: 
      1) al comma 8, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Alla  conferenza  di  servizi  partecipano  anche  i
soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 252."; 
      2) il comma 9 e' abrogato. 
  2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione
delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.