Art. 27 
 
        Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali 
 
  1. Al fine di  garantire  semplificazione,  maggiore  efficienza  e
celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di  resilienza,  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3-bis, comma  1-ter,  secondo  periodo,  dopo  le
parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «,  di
quello reso disponibile on-line dall'ANPR  di  cui  all'articolo  62,
ovvero recandosi presso l'ufficio  anagrafe  del  proprio  comune  di
residenza»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 2-bis e' abrogato; 
      2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le
seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»; 
    c) all'articolo 6-quater, comma 3, le  parole  «Al  completamento
dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo  le  parole
«al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le  seguenti:  «e  il
Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e  al
trasferimento dei domicili digitali delle persone  fisiche  contenuti
in ANPR nell'elenco di cui  al  presente  articolo.  Le  funzioni  di
aggiornamento e trasferimento dei dati sono  svolte  con  le  risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.»; 
    d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato
di indirizzo» sono soppresse; 
    e) articolo 62: 
      1) al comma 3, secondo periodo,  dopo  le  parole  «svolgimento
delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando
l'offerta  dei  servizi  erogati  on-line  a  cittadini  e   imprese,
direttamente o tramite soggetti  affidatari  dei  servizi»;  dopo  il
secondo periodo, e' inserito il seguente:  «I  Comuni  accedono  alle
informazioni  anagrafiche  contenute  in  ANPR,  nel  rispetto  delle
disposizioni in materia di protezione  dei  dati  personali  e  delle
misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi del comma 6, lettera  a),  per  l'espletamento,
anche  con  modalita'   automatiche,   delle   verifiche   necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo  svolgimento  delle  proprie
funzioni.»; 
      2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e
garantiscono   un   costante   allineamento   dei   propri    archivi
informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR». 
  2. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
    2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo  sono  soppressi  e,
all'ultimo  periodo,  le  parole  «le   modalita'   di   nomina,   le
attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di  indirizzo
e» sono soppresse.