Art. 27 Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali 1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerita' d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'ANPR di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»; b) all'articolo 5: 1) il comma 2-bis e' abrogato; 2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»; c) all'articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse; e) articolo 62: 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalita' automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»; 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR». 2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.