Art. 28 
 
Servizio di collegamento  delle  imprese  alla  Piattaforma  Digitale
                           Nazionale Dati 
 
  1. Nell'ambito dell'intervento  «Servizi  digitali  e  cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, le Camere  di  commercio,  per  il  tramite  del
gestore del sistema informativo  nazionale  di  cui  all'articolo  8,
comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione
delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con  la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter
del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  che  consente  alle
imprese  di  effettuare  controlli  automatizzati  e   di   acquisire
certificati relativi ai propri fatti, stati e qualita'. 
  2. Al fine di predisporre  sistemi  informativi  necessari  per  la
messa a disposizione del servizio  di  cui  al  comma  1,  consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la  manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri  competente  per  l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, Unioncamere  e  Infocamere  in  qualita'  di  gestore  del
servizio, sentita l'AgID e la societa' di cui all'articolo  8,  comma
2, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole  tecniche,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' la misura e le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento  del  progetto  sulla  base  dei  costi  sostenuti.  La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale  comunica  con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze,  anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili  dai  sistemi  di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n.  59
del 2021,  le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi e gli  obiettivi  conseguiti.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma per la realizzazione  della  piattaforma,  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di  euro  per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021. 
  3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri  a  carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui  al  comma  1,  al
fine  di  assicurare  la  remunerazione  dei  costi  a   regime   per
l'erogazione  del  servizio  e  lo   sviluppo   e   la   manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore  informatico  del
servizio.