Art. 28
Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale
Nazionale Dati
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza
digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del
gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8,
comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione
delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle
imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire
certificati relativi ai propri fatti, stati e qualita'.
2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la
messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire
l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione
fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stipulata una convenzione tra la struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo
economico, Unioncamere e Infocamere in qualita' di gestore del
servizio, sentita l'AgID e la societa' di cui all'articolo 8, comma
2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il
cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalita' di
funzionamento, nonche' la misura e le modalita' di erogazione del
finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con
cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di
monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59
del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli
interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal
presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per
l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere
sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.
3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico
delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al
fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per
l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione
dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del
servizio.