Art. 29 
 
                  Fondo per la Repubblica Digitale 
 
  1.  Nell'ambito  dell'intervento  «Servizi  digitali  e  competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli  anni  2022,  2023,
2024,  2025  e  2026,  e'  istituito  il  «Fondo  per  la  Repubblica
Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito  conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al  decreto  legislativo  17
maggio  1999,   n.   153,   nell'ambito   della   propria   attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al  presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3. 
  2. Il Fondo e' destinato esclusivamente  al  sostegno  di  progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con  la  finalita'
di  accrescere  le   competenze   digitali,   anche   migliorando   i
corrispondenti indicatori  del  Digital  Economy  and  Society  Index
(DESI) della Commissione europea. 
  3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni  di  cui  al
decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,  il  Ministro   per
l'innovazione tecnologica e la transizione  digitale  e  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite,  le  modalita'  di
intervento del Fondo  di  cui  al  comma  1  e  sono  individuate  le
caratteristiche,   le   modalita'   di   valutazione,   selezione   e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al  fine  di  assicurare  la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e  l'efficacia  degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono  altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo. 
  4. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  3  sono  altresi'
definite le modalita' di  costituzione  del  Comitato  strategico  di
indirizzo, il numero dei componenti  e  le  regole  di  funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti  in  considerazione  della  capacita'  degli
stessi  di  accrescere  il  livello  delle  competenze  digitali  dei
cittadini e della  coerenza  con  le  linee  strategiche.  Lo  stesso
protocollo  d'intesa  definisce  le  modalita'  di  costituzione  del
Comitato scientifico indipendente a cui e'  affidato  il  compito  di
monitorare  e  valutare  l'efficacia   ex   post   degli   interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui  al  presente  comma
non da'  diritto  a  retribuzioni,  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque  denominati.  Dall'attuazione
del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
  5. Agli enti di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari  al  65  per  cento  dei  versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli  anni  2022  e
2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il  contributo
e'  assegnato  secondo  l'ordine  temporale  in  cui  le   fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati  secondo  il
protocollo d'intesa di cui al  comma  3,  fino  a  esaurimento  delle
risorse disponibili che vengono individuate con uno  o  piu'  decreti
del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica o la transizione digitale  a  valere  sulle
risorse del bilancio autonomo  della  Presidenza  del  consiglio  dei
ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), punto 2, del  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Il
credito e'  riconosciuto  dall'Agenzia  delle  entrate  con  apposita
comunicazione che da'  atto  della  trasmissione  della  delibera  di
impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme  da  ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato  versamento  al  Fondo  delle  somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente  tutte  le
fondazioni  aderenti  allo  stesso.  Il  credito  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento   e   puo'   essere   utilizzato   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto  delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'  del  diritto   al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e  assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  6. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo  di  cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito. 
  7.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche sulla base dei dati e  delle  informazioni  ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge n. 59 del 2021, le  risorse  utilizzate,  lo  stato  di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.