Art. 29
Fondo per la Repubblica Digitale
1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze
digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023,
2024, 2025 e 2026, e' istituito il «Fondo per la Repubblica
Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto
corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale. Le modalita' di gestione del conto di cui al presente
comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.
2. Il Fondo e' destinato esclusivamente al sostegno di progetti
rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalita'
di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i
corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index
(DESI) della Commissione europea.
3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite, le modalita' di
intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le
caratteristiche, le modalita' di valutazione, selezione e
monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresi'
regolate le modalita' di organizzazione e governo del medesimo Fondo.
4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresi'
definite le modalita' di costituzione del Comitato strategico di
indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento
dello stesso. Al predetto Comitato e' affidato il compito di definire
le linee strategiche e le priorita' d'azione per l'utilizzo del Fondo
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei processi di selezione e di
valutazione dei progetti in considerazione della capacita' degli
stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei
cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso
protocollo d'intesa definisce le modalita' di costituzione del
Comitato scientifico indipendente a cui e' affidato il compito di
monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi
finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma
non da' diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5. Agli enti di cui al comma 1 e' riconosciuto un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti
effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e
2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo
e' assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni
comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il
protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle
risorse disponibili che vengono individuate con uno o piu' decreti
del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle
risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei
ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma
2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101. Il
credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita
comunicazione che da' atto della trasmissione della delibera di
impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le
fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e' indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
riconoscimento e puo' essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e
previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro.
Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui
al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.
7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili
dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di
attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.