Art. 30
Digitalizzazione dell'intermodalita' e della logistica integrata
1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della
Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in
coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le
funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma
456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis,
comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo
16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo
1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-bis,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non gia'
scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi
stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto
attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione
alle attivita' specificamente previste dalle convenzioni stipulate,
in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dell'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione
dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e
dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, nonche' in
relazione alle attivita' previste dall'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti
gia' effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli
costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le
attivita' previste dalle citate disposizioni.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente
soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili tutto quanto
realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle
convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3,
nonche' quanto necessario per assicurare il funzionamento della
piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo'
avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di
cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000
annui a decorrere dall'anno 2022, della societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far
fronte alle ulteriori attivita' derivanti dall'attuazione degli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, la societa' Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
S.p.A. e' autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo
indeterminato 19 unita' di personale non dirigenziale, con comprovata
competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui
due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro. La societa' Rete Autostrade Mediterranee per la
logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al
reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita
selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro a decorrere
dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.