ART. 34
(Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifica i sistemi di
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all'anno solare
precedente. A tal fine, i gestori del servizio di teleriscaldamento o
teleraffrescamento, su base volontaria, presentano apposita
richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di
fornitura di energia tramite sistemi di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, l'ARERA prevede una disciplina semplificata, da
raccordare con quella adottata in attuazione dell'articolo 10, comma
17, lettera c), del decreto legislativo n. 102 del 2014, che agevoli
il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento non
efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico
dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un
maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile. Analoga
possibilita' e' prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza
energetica e del miglioramento della prestazione energetica degli
edifici.
3. Le informazioni relative alla fatturazione per il servizio di
teleriscaldamento e teleraffrescamento di cui all'Allegato 9,
paragrafo 3, lettera b) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, riportano in maniera esplicita la quota di energia rinnovabile
che caratterizza la fornitura di energia oggetto della comunicazione,
certificata tramite garanzie di origine. Il gestore del sistema di
teleriscaldamento e teleraffrescamento rende altresi' pubblica, sul
proprio sito web, la quota di energia rinnovabile media annua
sull'energia complessivamente distribuita dal suddetto sistema.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera tt)
del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 2. (Definizioni).- (omissis).
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;".
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 17, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento
e il raffreddamento).- (omissis),
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal
Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita' e
sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; (89)
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento; (96)
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,
esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento
qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'Allegato 9, paragrafo 3,
lettera b) del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
"Allegato IX (Requisiti minimi in materia di
informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico)
(omissis)
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e,
nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una
potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle
relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix
di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in
energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse
tasse, imposte e tariffe applicate;
(omissis).".