ART. 34 
 
         (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento) 
 
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il  GSE  qualifica  i  sistemi  di
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti  che  rispettano  i
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2,  lettera  tt)  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con  riferimento  all'anno  solare
precedente. A tal fine, i gestori del servizio di teleriscaldamento o
teleraffrescamento,   su   base   volontaria,   presentano   apposita
richiesta, nei tempi e  nei  modi  resi  disponibili  dal  GSE  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. Nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio  di
fornitura  di  energia  tramite  sistemi   di   teleriscaldamento   e
teleraffrescamento, l'ARERA prevede una disciplina  semplificata,  da
raccordare con quella adottata in attuazione dell'articolo 10,  comma
17, lettera c), del decreto legislativo n. 102 del 2014, che  agevoli
il distacco da sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento  non
efficienti, qualora  il  soddisfacimento  del  fabbisogno  energetico
dell'utenza possa essere coperto con  impianti  che  garantiscono  un
maggior  risparmio  di  energia  primaria  non  rinnovabile.  Analoga
possibilita' e' prevista nei meccanismi di promozione dell'efficienza
energetica e del miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
edifici. 
3. Le informazioni relative alla  fatturazione  per  il  servizio  di
teleriscaldamento  e  teleraffrescamento  di  cui   all'Allegato   9,
paragrafo 3, lettera b) del decreto legislativo  4  luglio  2014,  n.
102, riportano in maniera esplicita la quota di  energia  rinnovabile
che caratterizza la fornitura di energia oggetto della comunicazione,
certificata tramite garanzie di origine. Il gestore  del  sistema  di
teleriscaldamento e teleraffrescamento rende altresi'  pubblica,  sul
proprio sito  web,  la  quota  di  energia  rinnovabile  media  annua
sull'energia complessivamente distribuita dal suddetto sistema. 
 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera tt)
          del citato decreto legislativo n. 102 del 2014: 
              «Art. 2. (Definizioni).- (omissis). 
              tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:
          sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,
          in alternativa, almeno: 
                a) il 50 per cento  di  energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
                b) il 50 per cento di calore di scarto; 
                c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
                d)  il  50  per  cento  di  una  combinazione   delle
          precedenti;". 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma  17,  lettera
          c), del citato decreto legislativo n. 102 del 2014: 
              «Art. (Promozione dell'efficienza per il  riscaldamento
          e il raffreddamento).- (omissis), 
              17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  ed  il
          sistema idrico, con uno o piu'  provvedimenti  da  adottare
          entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto e sulla base di  indirizzi  formulati  dal
          Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
          sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
          concorrenza: 
                a) definisce gli standard di continuita', qualita'  e
          sicurezza   del    servizio    di    teleriscaldamento    e
          teleraffreddamento,  ivi  inclusi  gli  impianti   per   la
          fornitura   del   calore   e   i   relativi   sistemi    di
          contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; (89) 
                b) stabilisce i criteri per la  determinazione  delle
          tariffe  di  allacciamento  delle  utenze  alla  rete   del
          teleriscaldamento  e  le  modalita'  per  l'esercizio   del
          diritto di scollegamento; (96) 
                c) fatto  salvo  quanto  previsto  alla  lettera  e),
          individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
          gestori delle reti i prezzi per la  fornitura  del  calore,
          l'allacciamento  e  la  disconnessione,   le   attrezzature
          accessorie, ai  fini  delle  analisi  costi-benefici  sulla
          diffusione del teleriscaldamento effettuate  ai  sensi  del
          presente articolo; 
                d)  individua  condizioni  di  riferimento   per   la
          connessione    alle    reti    di    teleriscaldamento    e
          teleraffrescamento, al fine di favorire  l'integrazione  di
          nuove unita' di generazione del calore e  il  recupero  del
          calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
          alle misure definite in  attuazione  del  comma  5  per  lo
          sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile; 
                e) stabilisce le  tariffe  di  cessione  del  calore,
          esclusivamente nei casi di nuove reti di  teleriscaldamento
          qualora sussista l'obbligo di allacciamento  alla  rete  di
          teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni. 
              (omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'Allegato  9,  paragrafo  3,
          lettera b) del citato decreto legislativo n. 102 del 2014: 
                "Allegato  IX  (Requisiti  minimi   in   materia   di
          informazioni di fatturazione e consumo  per  riscaldamento,
          raffreddamento e acqua calda per uso domestico) 
              (omissis) 
                b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e,
          nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una
          potenza termica nominale totale superiore a  20  MW,  sulle
          relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul  mix
          di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione  in
          energia primaria, nonche'  una  descrizione  delle  diverse
          tasse, imposte e tariffe applicate; 
              (omissis).".